Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 24 ottobre 2019 (1)
Causa C‑244/18 P
Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE
contro
Commissione europea
«Impugnazione – Misure di sostegno adottate dalle autorità elleniche in favore della ricorrente nell’ambito di un programma di privatizzazione dell’impresa – Garanzie statali – Decisione della Commissione che dichiara che tali misure costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno – Nozione di “vantaggio economico” ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Impresa in difficoltà – Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione – Recupero degli aiuti di Stato – Fissazione delle somme degli aiuti da recuperare – Circostanze eccezionali»
I. Introduzione
1. Con la presente impugnazione, la Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (in prosieguo: la «Larko» o la «ricorrente») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1° febbraio 2018, Larko/Commissione (2) (in prosieguo: «la sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione 2014/539/UE della Commissione europea, del 27 marzo 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) al quale la Grecia ha dato esecuzione in favore di Larco General Mining & Metallurgical Company SA (3) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della prima parte del secondo motivo, vertente principalmente sull’erronea interpretazione della nozione di «vantaggio economico» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e del quarto motivo di impugnazione, riguardante essenzialmente la violazione dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (4), relativa al recupero dell’aiuto.
3. Al termine della mia analisi, proporrò alla Corte di respingere la prima parte del secondo motivo e il quarto motivo in quanto infondati.
II. Contesto normativo
A. Regolamento n. 659/1999
4. L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999, intitolato «Recupero degli aiuti», così recita:
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (...)».
B. Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà
5. La sezione 2.1, intitolata «Nozione di impresa in difficoltà», degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (in prosieguo: gli «orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione») (5), ai punti da 9 a 11, dispone quanto segue:
«9. Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
10. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un’impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
(...)
11. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzeramento del valore netto delle attività (...)».
C. Comunicazione sulle garanzie
6. La comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull’applicazione degli articoli [107] e [108 TFUE] agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (in prosieguo: la «comunicazione sulle garanzie») (6), al punto 2.1, relativo all’articolo 107 TFUE e intitolato «Osservazioni generali», terzo comma, enuncia quanto segue:
«Per evitare qualsiasi dubbio, il concetto di risorse statali va pertanto chiarito per quanto riguarda le garanzie statali. Il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L’eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l’impresa. Di conseguenza un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato può comunque sussistere anche nei casi in cui risulti che non è stato effettuato alcun versamento in esecuzione della garanzia prestata. L’aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Nel valutare se una garanzia implichi un aiuto di Stato, e quale sia l’eventuale importo di tale aiuto, occorre quindi far riferimento al momento in cui essa viene prestata».
7. Il punto 3.2 di detta comunicazione, intitolato «Garanzie ad hoc» così dispone:
«Nel caso delle garanzie statali ad hoc, la Commissione ritiene sufficiente che vengano rispettate tutte le condizioni seguenti per escludere la presenza di aiuti di Stato:
a) Il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie.
Per decidere se il mutuatario deve essere considerato in difficoltà finanziarie, va fatto riferimento alla definizione di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (...).
(...)
d) Per la garanzia viene pagato un prezzo orientato al mercato.
Come precisato al punto 2.1, l’assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull’importo garantito o controgarantito. Quando il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto.
Se non è possibile trovare alcun parametro corrispondente per il premio di garanzia sui mercati finanziari, il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia (compreso il tasso d’interesse del prestito e il premio di garanzia) deve essere comparato al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.
(...)».
8. Il punto 4.1 della suddetta comunicazione, riguardante gli aspetti generali delle garanzie con elementi di aiuto, espone quanto segue:
«Qualora una garanzia ad hoc o un regime di garanzia non rispetti il principio dell’investitore operante in un’economia di mercato, si ritiene che si configuri un aiuto di Stato. L’elemento di aiuto deve pertanto essere quantificato per verificare se è possibile ritenere l’aiuto compatibile a norma di un’esenzione specifica. In linea di principio, si considererà l’elemento dell’aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura.
I relativi equivalenti sovvenzione annui devono essere attualizzati utilizzando il tasso di riferimento e quindi sommati per ottenere l’equivalente sovvenzione complessivo.
Nel calcolare l’elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sui seguenti elementi:
a) Se, nell’ipotesi di garanzie ad hoc, il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie. Se, nell’ipotesi di regimi di garanzia, i criteri di ammissibilità del regime prevedano l’esclusione di imprese di tale tipo [cfr. dettagli al punto 3.2, lettera a)].
La Commissione sottolinea che, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia;
(...)».
III. Fatti, procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
A. Fatti
9. I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati in maniera dettagliata nella sentenza impugnata alla quale si rinvia sull’argomento (7). Gli elementi essenziali e necessari per la comprensione delle presenti conclusioni possono essere riassunti come segue.
10. La Larko è un’impresa specializzata nell’estrazione e nella lavorazione di laterite minerale, nell’estrazione di lignite e nella produzione di ferro-nichel e derivati.
11. Essa è stata costituita nel 1989 sotto forma di nuova impresa a seguito della liquidazione della Hellenic Mining and Metallurgical SA. All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, essa aveva tre azionisti: lo Stato ellenico, che deteneva il 55,2% delle azioni attraverso l’Hellenic Republic Asset Development Fund, un istituto finanziario privato, la National Bank of Greece SA che deteneva il 33,4% delle azioni e la Public Power Corporation (il principale produttore di energia elettrica in Grecia, di cui lo Stato è l’azionista di maggioranza) che deteneva l’11,4% delle azioni.
12. Nel marzo 2012, l’Hellenic Republic Asset Development Fund ha informato la Commissione di un programma di privatizzazione della Larko.
13. Nell’aprile 2012, la Commissione ha avviato d’ufficio un esame preliminare su detta privatizzazione, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
14. L’esame aveva ad oggetto sei misure, di cui solo la seconda, la quarta e la sesta, di seguito indicate, sono rilevanti ai fini delle presenti conclusioni in quanto uniche tre misure costituenti l’oggetto della prima parte del secondo motivo e del quarto motivo d’impugnazione:
– la seconda riguardava una garanzia per un prestito di EUR 30 milioni erogato dall’ATE Bank alla Larko, garanzia concessa dallo Stato ellenico nel 2008 (in prosieguo: la «misura n. 2» o la «garanzia del 2008»). La garanzia copriva il 100% del prestito per una durata massima di tre anni e prevedeva un premio di garanzia dell’1% annuo;
– la quarta riguardava una garanzia concessa dallo Stato nel 2010, di durata indeterminata, per coprire integralmente una lettera di garanzia che la National Bank of Greece avrebbe fornito alla Larko per un importo di circa EUR 10,8 milioni e che prevedeva un premio di garanzia del 2% annuo (in prosieguo: la «misura n. 4»);
– la sesta riguardava due garanzie concesse dallo Stato nel 2011 per due prestiti, rispettivamente di EUR 30 milioni e di EUR 20 milioni, erogati dall’ATE Bank, garanzie che coprivano il 100% di tali prestiti e prevedevano un premio dell’1% annuo (in prosieguo: la «misura n. 6»).
15. Nel corso di tale esame, la Commissione ha chiesto alle autorità elleniche informazioni supplementari, fornite dalle stesse autorità nel 2012 e nel 2013. Si sono altresì tenute riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità elleniche.
16. Con decisione del 6 marzo 2013 (8) (in prosieguo: la «decisione di avvio»), la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
17. Nel corso di detto procedimento, la Commissione ha invitato le autorità elleniche e i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni sulle misure menzionate al paragrafo 14 delle presenti conclusioni. Il 30 aprile 2013, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità elleniche. Non le sono pervenute osservazioni da parte della Larko.
18. Il 27 marzo 2014, la Commissione ha adottato la decisione controversa. Con tale decisione e per quanto attiene alle misure nn. 2, 4 e 6, la cui analisi è la sola rilevante ai fini delle presenti conclusioni, la Commissione ha dichiarato che, nel periodo in cui erano state concesse queste tre misure, la Larko era un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione (9).
19. La Commissione ha parimenti ritenuto che le misure in parola costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, che le stesse fossero state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione stabiliti nell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE e che costituissero aiuti incompatibili con il mercato interno e oggetto di recupero ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999. Infine, la Commissione ha fissato le somme da recuperare in virtù di tali aiuti nella misura dell’intero importo coperto dalle garanzie (10).
B. Ricorso dinanzi al Tribunale
20. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 giugno 2014, la Larko ha proposto un ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione controversa nonché la restituzione, unitamente agli interessi, di qualsiasi somma eventualmente recuperata direttamente o indirettamente presso la ricorrente in esecuzione della decisione medesima.
21. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso condannando la Larko alle spese.
C. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
22. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 4 aprile 2018, la Larko chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e di riservare le spese.
23. La Commissione chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Larko alle spese.
IV. Analisi
A. Sulla prima parte del secondo motivo riguardante la misura n. 2
24. La prima parte del secondo motivo solleva la questione della qualificazione della misura n. 2 come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e, più specificamente, della valutazione secondo cui tale misura conferirebbe un «vantaggio economico» alla Larko.
25. Per qualificare la suddetta misura come aiuto di Stato nella decisione controversa, la Commissione si è basata sul punto 3.2, lettere a) e d), della propria comunicazione sulle garanzie. Poiché la Larko fa valere, in sostanza, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto applicando tale punto all’aiuto concesso, ritengo utile, anzitutto, formulare alcune osservazioni preliminari sulla citata comunicazione (sezione 1), prima di procedere all’analisi della prima parte del secondo motivo (sezione 2).
1. Osservazioni preliminari in merito alla comunicazione sulle garanzie
26. La comunicazione sulle garanzie presenta l’approccio adottato dalla Commissione rispetto agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie e i principi sui quali la Commissione intende basarsi per l’interpretazione degli articoli 107 e 108 TFUE nonché per l’applicazione di tali articoli alle garanzie statali.
27. Conformemente al punto 3.1 di detta comunicazione, per determinare se attraverso una garanzia venga concesso un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Commissione dovrebbe basare la propria valutazione sul principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Andrebbe quindi tenuto conto delle possibilità effettive per un’impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali (11).
28. Onde valutare più agevolmente se tale principio sia rispettato per una determinata misura di garanzia, la Commissione richiede, al punto 3.2 della suddetta comunicazione, il rispetto di una serie di condizioni per escludere la presenza di un aiuto di Stato, tra cui figurano, per quanto riguarda le garanzie ad hoc, da un lato, la condizione che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie [punto 3.2, lettera a)] e, dall’altro, la condizione che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato [punto 3.2, lettera d)] (12).
29. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, ai fini dell’applicazione delle due condizioni in parola, occorre tenere conto del contesto dell’epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario, il che implica di astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva (in prosieguo: il «criterio temporale») (13).
30. Per verificare se la garanzia non comprenda elementi di aiuto, il punto 3.2, primo comma, lettera d), della comunicazione sulle garanzie sancisce il criterio che l’assunzione del rischio dovrebbe essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio) sull’importo garantito o controgarantito (in prosieguo: il «criterio della remunerazione»). Quando, infatti, il prezzo pagato per la garanzia è di entità almeno equivalente al corrispondente parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari, la garanzia non implica aiuto. D’altronde, il punto 3.2 illustra due metodi per stabilire se una determinata garanzia soddisfi tale criterio: occorre o confrontare il prezzo pagato per la garanzia con il premio di garanzia sui mercati finanziari o comparare il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia, compreso il tasso d’interesse e il premio di garanzia, al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.
2. Analisi
31. La Larko sostiene che il Tribunale è incorso in errori di diritto laddove ha ritenuto che la misura n. 2 conferisse alla Larko un vantaggio ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato, da un lato, il criterio temporale qualificando la Larko come «impresa in difficoltà» al momento della concessione della misura n. 2 (sezione a) e, dall’altro, il criterio della remunerazione dichiarando che il premio dell’1% non rispecchiava il rischio di inadempimento per i prestiti garantiti di cui al punto 3.2, lettera d), della comunicazione sulle garanzie (sezione b).
a) Sul criterio temporale
32. La censura riguardante il criterio temporale ha ad oggetto i punti da 77 a 80 della sentenza impugnata e verte su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
33. In via preliminare, osservo che, per concludere, al punto 90 della sentenza impugnata, che la Commissione non è incorsa in un errore di diritto nel qualificare la Larko come «impresa in difficoltà» al momento della concessione della misura n. 2, il Tribunale procede in due fasi. Dapprima, ai punti da 75 a 82 della sentenza impugnata, il Tribunale stabilisce che la Commissione, in base agli elementi di cui disponeva, ha potuto concludere, a giusto titolo, che la Larko era un’impresa in difficoltà. Successivamente, ai punti da 83 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale considera che la Commissione non è incorsa in errori di diritto ritenendo che, al momento della concessione della garanzia del 2008, lo Stato ellenico, quale azionista della Larko, dovesse essere a conoscenza della situazione di difficoltà della medesima.
34. La Larko afferma che la valutazione del Tribunale di cui ai punti da 77 a 80 della sentenza impugnata è erronea poiché gli elementi di fatto sui quali la stessa si basa sono successivi alla concessione della garanzia avvenuta il 22 dicembre 2008, contrariamente a quanto richiede la giurisprudenza della Corte (14). A tale riguardo, la Larko adduce i tre seguenti argomenti.
35. In primo luogo, i risultati finanziari menzionati ai punti in parola si riferiscono agli anni fino al 2012 e, in ogni caso, ai risultati negativi del 2009. In secondo luogo, i risultati finanziari del 2008 erano parimenti successivi alla concessione della garanzia del 2008, in quanto l’esercizio contabile non era ancora stato chiuso, i rendiconti finanziari non erano stati ancora compilati e quindi non erano stati comunicati allo Stato ellenico al momento della concessione di tale garanzia. Il Tribunale, pertanto, avrebbe omesso di porsi nel contesto dell’epoca, come richiederebbe la giurisprudenza della Corte. In terzo luogo, anche a voler ammettere che i dati relativi al 2008 non fossero successivi alla concessione della garanzia del 2008, in questa fase essi costituivano dati a breve termine. La Larko afferma in proposito che dai punti da 9 a 11 degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione emergerebbe che l’analisi della situazione patrimoniale dell’impresa deve basarsi su dati sufficientemente durevoli e non provvisori.
36. La Commissione ritiene che occorra respingere tale censura.
37. Rilevo anzitutto che, poiché la garanzia in oggetto è stata conferita il 22 dicembre 2008, occorre, in linea con la giurisprudenza della Corte, prendere in considerazione gli elementi verificatisi fino a tale data al fine di valutare se la Larko fosse un’impresa in difficoltà al momento della concessione della garanzia.
38. A tal proposito, riguardo al primo argomento addotto dalla Larko, rilevo che il fatto che il Tribunale menzioni, al punto 77 della sentenza impugnata, i risultati finanziari fino al 2012 non significa di per sé che il Tribunale si sia basato su siffatti risultati successivi per valutare la situazione finanziaria della Larko al momento della concessione della garanzia del 2008.
39. Infatti, la menzione di risultati finanziari del genere da parte del Tribunale dev’essere letta alla luce della circostanza che la Commissione, nella decisione controversa, ha effettuato una valutazione della situazione finanziaria della Larko per il periodo in cui erano state adottate tutte le misure controverse, vale a dire della sua situazione finanziaria dal 2007 al 2012. Il Tribunale, pertanto, prima di rammentare tali risultati finanziari al punto 77 della sentenza impugnata, rinvia alla decisione della Commissione secondo cui «[n]ella specie, ai punti da 56 a 66 della decisione [controversa], la Commissione ha qualificato la Larko come “impresa in difficoltà” al momento della concessione delle misure [n. 2, n. 4 e n. 6], ivi inclusa la garanzia del 2008» (15).
40. Ciò premesso, constato che, ai fini della valutazione della situazione finanziaria della Larko ai punti da 78 a 80 della sentenza impugnata, il Tribunale si basa su fatti avvenuti nel 2008, consistenti nel patrimonio netto negativo della Larko, nella diminuzione notevole del fatturato e nelle perdite rilevanti accumulate dalla medesima nel 2008 (16).
41. Ne consegue che il primo argomento addotto dalla Larko dev’essere respinto.
42. Quanto al secondo argomento esposto dalla Larko, esso contempla, a mio avviso, due elementi: da un lato, l’affermazione secondo cui i risultati finanziari del 2008 erano successivi alla concessione della garanzia del 2008 essendo ancora in corso l’esercizio contabile e, dall’altro, il fatto che lo Stato ellenico non fosse a conoscenza delle informazioni contenute nei risultati finanziari del 2008.
43. Per quanto riguarda il primo elemento, occorre constatare che, come fa valere la Commissione, il rendiconto finanziario del 2008 descrive i dati finanziari della Larko relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, e la maggior parte di tali dati sono anteriori alla concessione della garanzia del 22 dicembre 2008. A tal proposito, sottolineo che i fatti accaduti nell’arco di un determinato periodo possono, in via generale, essere provati anche mediante documenti successivi basati su tali fatti anteriori (17). Per questo motivo, le informazioni contenute nei risultati finanziari del 2008 non possono considerarsi successive alla concessione della garanzia del 2008.
44. Riguardo al secondo elemento, il Tribunale constata, al punto 85 della sentenza impugnata, che «[n]essun elemento versato agli atti di causa dimostra in modo certo che lo Stato membro avesse conoscenza della situazione di difficoltà della Larko al momento della concessione della garanzia del 2008» e che «[s]i pone quindi la questione se la Commissione abbia assolto il proprio onere della prova basandosi sostanzialmente sulla presunzione secondo cui lo Stato ellenico avrebbe dovuto conoscere la situazione di difficoltà della Larko alla fine del 2008, al momento della concessione della garanzia».
45. Sebbene la formulazione di tale punto possa suscitare l’impressione che la Commissione si sia principalmente basata sul fatto che le autorità elleniche avevano omesso di informarsi sulla situazione finanziaria della Larko, a mio avviso, è evidente che il Tribunale ha voluto precisare che la Commissione si è fondata sulla presunzione secondo cui lo Stato ellenico avrebbe, quantomeno, dovuto conoscere la situazione di difficoltà della Larko al momento della concessione della garanzia.
46. Una lettura del genere s’impone, infatti, alla luce del punto 89 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale conclude che era ragionevole da parte della Commissione considerare che un azionista avveduto si sarebbe quantomeno informato sulla situazione economica e finanziaria attuale dell’impresa prima di concederle una garanzia come quella del 2008 (18).
47. Fatta tale precisazione, nei limiti in cui la Larko, con il secondo elemento del suo secondo argomento, rimette in discussione la conoscenza da parte delle autorità elleniche della situazione finanziaria della Larko nel 2008, il che attiene ai fatti della controversia (19), ricordo che il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti.
48. La Corte è tuttavia competente a valutare se il Tribunale abbia snaturato la portata di una decisione controversa. Occorre ricordare che uno snaturamento del genere deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (20).
49. Nel caso di specie, mentre la questione della conoscenza (o meno) da parte delle autorità elleniche della situazione finanziaria della Larko nel 2008 riguarda l’accertamento dei fatti che compete in via esclusiva al Tribunale, la Corte può tuttavia verificare se il Tribunale abbia snaturato la portata della decisione controversa su tale punto.
50. Se è vero che quest’ultima questione può essere sollevata, non sussistendo, prima facie, nella decisione controversa alcun elemento per poter ritenere che anche la Commissione abbia seguito lo stesso ragionamento svolto dal Tribunale su tale punto (21), constato tuttavia che un siffatto snaturamento non è stato fatto valere dalla Larko e che, in ogni caso, il contenuto della decisione controversa non è stato, a mio avviso, snaturato dal Tribunale nella sentenza impugnata.
51. È, infatti, pacifico che la conoscenza da parte delle autorità elleniche della situazione finanziaria della Larko nel 2008 non è stata contestata durante il procedimento amministrativo dallo stesso Stato ellenico (22), come precisa il Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata (23) e il che spiega probabilmente perché la Commissione non si sia pronunciata su tale questione nella decisione controversa (24).
52. Pertanto, è alla luce delle considerazioni suesposte che il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che, nelle circostanze del caso di specie, onde valutare se la Larko si trovasse in difficoltà finanziarie ai sensi del punto 3.2, lettera a) della comunicazione sulle garanzie, la Commissione ha potuto basarsi, a giusto titolo, sul presupposto che lo Stato ellenico, in quanto azionista di maggioranza della Larko, fosse a conoscenza della situazione finanziaria della medesima, o quantomeno avrebbe dovuto esserne a conoscenza al momento della concessione della garanzia del 2008.
53. Tale valutazione del Tribunale mi sembra d’altronde perfettamente logica. Infatti, come sostanzialmente esposto dal Tribunale ai punti da 86 a 89 della sentenza impugnata, un investitore privato avveduto (25) che avesse concesso una garanzia come quella di cui trattasi si sarebbe evidentemente informato sulla situazione finanziaria della Larko al momento della concessione della garanzia. Pertanto, per comportarsi come un investitore privato avveduto, le autorità elleniche avrebbero dovuto, in ogni caso, informarsi sulla situazione finanziaria dell’impresa. Su tale punto, rammento che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, incombe allo Stato membro stesso provare di aver agito come un investitore privato avveduto (26).
54. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il secondo argomento della Larko.
55. Analogamente, si deve respingere il terzo argomento fatto valere dalla ricorrente, secondo cui i dati del 2008 erano attinenti al breve termine. È, infatti, pacifico che l’aggravarsi della situazione finanziaria della Larko ha iniziato a palesarsi verso la metà del 2008 (27) e non vi è alcun elemento atto ad indicare che il Tribunale abbia basato la propria valutazione su una rappresentazione provvisoria, come fatto valere dalla Larko.
56. Ne deriva che la censura relativa al criterio temporale nel contesto della nozione di «impresa in difficoltà» dev’essere respinta.
b) Sul criterio della remunerazione
57. La censura relativa al criterio della remunerazione è diretta avverso i punti da 94 a 98 della sentenza impugnata e verte su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
58. Ai punti summenzionati, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione poteva correttamente concludere che non si poteva ritenere che il premio di garanzia annuale dell’1% rispecchiasse il rischio di inadempimento in relazione ai prestiti garantiti e che la condizione sancita al punto 3.2, lettera d), della comunicazione sulle garanzie non fosse pertanto soddisfatta.
59. La Larko afferma che il Tribunale ha erroneamente applicato tale condizione laddove, al punto 95 della sentenza impugnata, ha constatato che la Commissione non si è avvalsa di nessuno dei due metodi stabiliti dalla citata condizione, vale a dire o il confronto con il parametro per il premio di garanzia sui mercati finanziari o il confronto del costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia col prezzo di mercato di un prestito simile non garantito.
60. Di conseguenza, il Tribunale, allorché ha tuttavia statuito che la decisione controversa non era viziata da un errore manifesto di valutazione, vista la situazione di difficoltà economica e finanziaria della Larko e la mancata produzione di elementi nel corso del procedimento amministrativo, avrebbe al contempo disatteso l’applicazione del punto 3.2, lettera d), della comunicazione sulle garanzie e imposto alla Larko e allo Stato ellenico l’onere di provare l’importo adeguato di tale premio, dispensando pertanto la Commissione dall’obbligo di valutare tale importo essa stessa. Il Tribunale avrebbe, peraltro, violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, non avendo annullato la decisione controversa benché la stessa risultasse priva di motivazione.
61. La Commissione ritiene che tale censura vada respinta. Condivido questa posizione per le ragioni seguenti.
62. In primo luogo, come correttamente ritiene la Commissione, il Tribunale non si è discostato dal punto 3.2, lettera d), della comunicazione sulle garanzie e non ha imposto alla Larko l’onere della prova a tal riguardo. Tale punto, infatti, richiede come criterio esclusivo che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato. Come illustrato ai punti da 96 a 98 della sentenza impugnata, alla luce della situazione di difficoltà economica della Larko e del fatto che né la ricorrente né le autorità elleniche, nel corso del procedimento di indagine formale, hanno fornito elementi atti a dimostrare che il premio di cui trattasi corrispondeva a un premio offerto sui mercati finanziari o al prezzo di mercato di un prestito simile non garantito, non era necessario che la Commissione applicasse uno dei due metodi volti a determinare l’esatto importo di un premio del genere per stabilire se la garanzia avesse soddisfatto tale criterio.
63. In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, va ricordato che l’obbligo di motivare un atto pregiudizievole ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato indicazioni sufficienti per giudicare se l’atto sia fondato oppure se sia eventualmente inficiato da un vizio che consente di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo di legittimità dell’atto stesso (28). A questo proposito, l’obbligo di motivazione va tenuto distinto dalla questione della fondatezza della motivazione (29).
64. Come fatto valere dalla Commissione, nella specie, occorre constatare che la decisione controversa era pienamente motivata. Constato, d’altronde, che la Larko, chiedendo l’annullamento di tale decisione, era perfettamente in grado di contestare la fondatezza della motivazione su cui si è basata la Commissione nella decisione controversa. Il Tribunale non ha quindi ignorato l’obbligo incombente a quest’ultima in forza dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
65. Da quanto precede risulta che la censura riguardante il criterio di remunerazione e, pertanto, la prima parte del secondo motivo relativa alla misura n. 2 devono essere respinte in quanto infondate.
B. Sul quarto motivo relativo alle misure nn. 2, 4 e 6
66. Il quarto motivo è diretto avverso i punti da 180 a 195 della sentenza impugnata e riguarda la quantificazione degli aiuti di Stato concessi a titolo delle misure nn. 2, 4 e 6; esso concerne più specificamente la valutazione del Tribunale secondo cui la Commissione poteva correttamente concludere, in forza del punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie, che l’importo di tali aiuti di Stato era pari all’intero importo dei prestiti garantiti.
67. In via preliminare, osservo che, per quanto attiene alla quantificazione degli aiuti, il primo comma del punto 4.1 sancisce che, «[i]n linea di principio, si considererà l’elemento dell’aiuto di Stato come la differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia fornita ad hoc o attraverso un regime ed il prezzo realmente pagato per tale misura».
68. Dal terzo comma, lettera a), di detto punto 4.1, risulta che, nel calcolare l’elemento di aiuto in una garanzia, la Commissione si concentrerà in particolare sulla questione se il mutuatario si trovi in difficoltà finanziarie. A tal riguardo, per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto; se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l’elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l’importo effettivamente coperto da tale garanzia (30).
69. In sostanza, la Larko fa valere che, avendo ritenuto che la quantificazione dell’importo degli aiuti da recuperare nella decisione controversa fosse conforme all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 e al punto 4.1, terzo comma, lettera a), della comunicazione sulle garanzie, il Tribunale ha violato il citato articolo 14, paragrafo 1, nonché l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
70. A sostegno del motivo in parola, la Larko adduce diversi argomenti che, a mio avviso, appaiono poco strutturati e privi di chiarezza. A mio modo di vedere, tali argomenti vertono sostanzialmente su due elementi: da un lato, la valutazione della questione dell’esistenza di «circostanze eccezionali» ai sensi del punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie e, dall’altro, la valutazione secondo la quale l’elemento di aiuto della garanzia era pari all’importo coperto da tale garanzia, nonostante lo Stato ellenico non avesse effettuato alcun versamento in esecuzione delle garanzie di cui trattasi.
71. Per quanto riguarda il primo elemento, la Larko afferma che il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto laddove ha ritenuto, al punto 193 della sentenza impugnata, che la Commissione si trovasse in presenza di «circostanze eccezionali» ai sensi del punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie (31).
72. Il Tribunale, da un lato, avrebbe sostituito la motivazione della decisione controversa, che in sé risultava inesistente o quanto meno insufficiente, avendo rilevato tale difetto sia al punto 189 sia ai punti 192 e 194 della sentenza impugnata. La motivazione del Tribunale al riguardo sarebbe altresì contraddittoria e insufficiente e il Tribunale avrebbe violato l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE non avendo annullato la decisione controversa nonostante fosse errata in diritto e priva di motivazione (32).
73. D’altro lato, il Tribunale avrebbe imposto alla Larko l’onere della prova circa la questione dell’esistenza di «circostanze eccezionali». La valutazione della presenza di circostanze del genere dovrebbe essere motivata in modo esauriente e dettagliato dalla Commissione, cui incombe l’onere della prova, e non può essere basata sui «dubbi» della medesima sulla questione se il beneficiario dell’aiuto avrebbe potuto, senza la garanzia, ottenere un finanziamento sul mercato. Il Tribunale, quindi, ritenendo, ai punti da 186 a 188 della sentenza impugnata, che la summenzionata motivazione della Commissione fosse sufficiente, sarebbe incorso in un errore di diritto riguardo al livello probatorio richiesto (33).
74. Quanto alla ricevibilità di tali argomenti, contrariamente a quanto fa sostanzialmente valere la Commissione, non ritengo che vadano respinti in quanto irricevibili. A mio avviso, infatti, essi non vertono sull’accertamento dei fatti (34), bensì sollevano questioni di diritto su cui la Corte è competente a statuire.
75. Tuttavia, a mio parere, tali argomenti dovrebbero essere respinti in quanto infondati, come parimenti propone la Commissione.
76. A mio avviso, il Tribunale, al punto 193 della sentenza impugnata, non ha né aggiunto né sostituito elementi che non derivano dalla stessa decisione controversa (35). In tale punto, infatti, il Tribunale ha correttamente effettuato una lettura globale della decisione medesima, dichiarando, in sostanza, che, nonostante una formulazione non irreprensibile di alcuni suoi punti, e segnatamente dei considerando da 56 a 66, da tale decisione nel suo complesso emerge che, all’epoca della concessione delle misure controverse, la Larko si trovava in una situazione estremamente delicata. Date siffatte circostanze, non può essere addebitato alla Commissione di essere incorsa in un errore nel concludere per l’esistenza di «circostanze eccezionali», che si sono tradotte nell’impossibilità per la Larko di rimborsare la totalità del prestito con i propri mezzi.
77. A tal riguardo, e come parimenti esposto al punto 191 della sentenza impugnata, rammento che l’esistenza di circostanze eccezionali ai sensi del punto 4.1 della comunicazione sulle garanzie si traduce precisamente nell’impossibilità per il mutuatario di poter rimborsare con propri mezzi il prestito coperto dalla garanzia.
78. Riguardo agli asseriti «dubbi» della Commissione circa la possibilità per la Larko di reperire un finanziamento sul mercato in assenza di garanzia, il Tribunale ha, a buon diritto, respinto tale argomento della ricorrente e ritenuto, ai punti 187 e 188 della sentenza impugnata, che in base a una lettura complessiva della decisione impugnata emergesse con sufficiente chiarezza che la Commissione considerava come perlomeno poco probabile che la Larko fosse in condizione di ottenere un prestito sul mercato senza l’intervento dello Stato ellenico.
79. La posizione della Commissione, come ribadito dalla medesima dinanzi alla Corte, è confermata da una lettura complessiva della decisione controversa. Riguardo alla misura n. 2, la frase immediatamente successiva a quella contenente la parola «dubbio» («doubtful») precisa che, «in altre parole» («in other words»), la Commissione ritiene che la Larko abbia beneficiato di un vantaggio pari all’importo del prestito garantito in quanto, in mancanza della garanzia statale, non sarebbe stata in grado di ottenere una qualsiasi altra garanzia sul mercato. Per quanto concerne la misura n. 6, la frase che contiene la parola «dubbio» rimanda allo stesso ragionamento seguito per la misura n. 2.
80. Come, peraltro, precisa il Tribunale al punto 193 della sentenza impugnata, va sottolineato che la valutazione della Commissione sull’esistenza di circostanze eccezionali non è in alcun modo contraddetta né dalle autorità elleniche né dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo.
81. Per le ragioni sopra esposte, a mio avviso, è evidente che il Tribunale non ha né sostituito la motivazione della Commissione né imposto alla ricorrente l’onere della prova circa l’esistenza di «circostanze eccezionali». La motivazione del Tribunale su tale punto non è d’altronde contraddittoria. La circostanza, infatti, che il Tribunale faccia riferimento ad alcune formulazioni non irreprensibili o laconiche nella motivazione della Commissione non è in contraddizione con la conclusione del Tribunale secondo cui detta motivazione non era viziata da errori di diritto, nonostante siffatte formulazioni.
82. Per quanto concerne l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, si deve constatare che la decisione controversa era pienamente motivata (36). Parimenti, per quanto concerne la motivazione del Tribunale nella sentenza impugnata, occorre constare che la stessa era pienamente motivata, il che, d’altronde, emerge chiaramente dai diversi argomenti addotti dalla Larko in ordine alla fondatezza delle motivazioni del Tribunale. Su tale questione, il fatto che il Tribunale sia pervenuto, nel merito, ad una conclusione diversa da quella della ricorrente non può di per sé implicare che la sentenza impugnata sia viziata da difetto di motivazione (37).
83. Riguardo al secondo elemento, la Larko adduce, in sostanza, tre argomenti vertenti sulla sentenza impugnata (38).
84. In primo luogo, pur essendo chiaro, al momento dell’adozione della decisione controversa, che nessuna delle garanzie in parola era stata attivata, il Tribunale avrebbe confermato l’approccio della Commissione che, senza rivolgersi alle autorità elleniche, si sarebbe limitata a constatare di non disporre di elementi che indicavano che dette garanzie erano state fatte valere (39). Il Tribunale avrebbe pertanto ignorato l’obbligo incombente alla Commissione di esaminare in modo diligente e imparziale un fascicolo a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
85. Contrariamente a quanto ritiene la Commissione, non reputo che tale argomento sia irricevibile. È vero che esso si basa sull’accertamento dei fatti, in merito al quale il Tribunale è il solo giudice competente a statuire (40). Tuttavia, la questione se il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione informazioni del genere costituisce una questione di diritto.
86. Ciò premesso, ritengo, alla stregua della Commissione, che occorra respingere l’argomento in quanto infondato.
87. Infatti, l’escussione (o meno) delle garanzie e il rimborso (o meno) dei prestiti attengono a fatti successivi alla concessione delle misure controverse e non possono quindi essere presi in considerazione, né per qualificare le misure come aiuti né per quantificare l’elemento di aiuto che queste ultime conferirebbero. Il Tribunale è correttamente giunto a tale conclusione ricordando la giurisprudenza pertinente ai punti 181 e 182 della sentenza impugnata.
88. Constato d’altronde che le prove invocate dalla ricorrente relative al rimborso dei prestiti e alla mancata escussione delle garanzie non erano state presentate alla Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Rammento, in proposito, che la legittimità di una decisione della Commissione dev’essere valutata alla luce delle informazioni di cui la stessa disponeva quando ha adottato la decisione controversa (41).
89. In secondo luogo, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di esaminare le osservazioni della ricorrente relative, da un lato, alla natura pienamente vincolante della decisione controversa per quanto concerne l’importo da recuperare sulla base della sentenza Mediaset (42) e, dall’altro, al fatto che la Commissione stessa avrebbe ammesso l’esistenza di errori in proposito nella propria decisione.
90. Su tale punto, rilevo che, se è vero che, nel contesto dell’impugnazione, il potere di controllo della Corte ha come scopo, in particolare, di verificare se il Tribunale abbia risposto in modo giuridicamente adeguato all’insieme degli argomenti addotti dalla parte ricorrente, tuttavia, l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati da una parte (43), il che, a mio avviso, si verifica nel caso di specie.
91. In terzo luogo, le conseguenze derivanti dalla fissazione dell’importo degli aiuti in una misura corrispondente al valore integrale del prestito garantito mentre invece le garanzie non erano state escusse sarebbero in contrasto con la giurisprudenza della Corte secondo cui le decisioni della Commissione che dispongono il recupero di aiuti di Stato mirano a ripristinare la situazione precedente e non possono costituire una sanzione che vada oltre il vantaggio effettivamente ottenuto (44).
92. Su tale punto, rilevo ad abundantiam che, oltre agli argomenti che ho già esposto ai paragrafi 87 e 88 delle presenti conclusioni e che sono sufficienti per respingere il terzo argomento addotto dalla Larko, mi pare che l’affermazione della ricorrente secondo cui quest’ultima sarebbe asseritamente obbligata a pagare due volte l’aiuto sia errata. Come fa, infatti, valere la Commissione, la Larko appare confondere due obblighi di pagamento diversi che incombono all’impresa che abbia ricevuto un aiuto sotto forma di garanzie statali. Da una parte, l’impresa beneficiaria è tenuta a rimborsare allo Stato l’importo dell’aiuto ricevuto. D’altra parte, sussiste naturalmente l’obbligo per tale impresa di rimborsare alla banca il prestito che ha ottenuto grazie alla garanzia dello Stato.
93. Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il quarto motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.
V. Conclusione
94. Alla luce delle considerazioni che precedono, e fatta salva la fondatezza degli altri motivi di impugnazione, propongo alla Corte di respingere la prima parte del secondo motivo nonché il quarto motivo in quanto infondati. Le spese sono riservate.
1 Lingua originale: il francese.
2 T‑423/14, EU:T:2018:57.
3 GU 2014, L 254, pag. 24.
4 GU 1999, L 83, pag. 1.
5 GU 2004, C 244, pag. 2.
6 GU 2008, C 155, pag. 10.
7 V. punti da 1 a 14 della sentenza impugnata.
8 GU 2013, C 136, pag. 27, relativa all’aiuto di Stato SA.34572 (13/C) (ex 13/NN).
9 Sul significato della nozione di «impresa in difficoltà» ai fini della qualificazione di un aiuto di Stato, v. paragrafi da 26 a 28 delle presenti conclusioni.
10 Tale importo è di EUR 30 milioni per la misura n. 2, di circa EUR 10,8 milioni per la misura n. 4 e di EUR 30 milioni e 20 milioni per la misura n. 6. V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.
11 V. punto 3.1, secondo comma, della comunicazione sulle garanzie.
12 V. punto 3.1, terzo comma, della comunicazione sulle garanzie.
13 V., in particolare, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 71), e del 1° ottobre 2015, Electrabel e Dunamenti Erőmű/Commissione (C‑357/14 P, EU:C:2015:642, punto 50).
14 Su tale giurisprudenza, v. paragrafo 29 e nota a piè di pagina 14 delle presenti conclusioni.
15 Il corsivo è mio.
16 Dal punto 56 della decisione controversa e dal punto 77 della sentenza impugnata si può dedurre che siffatte informazioni attengono al 2008.
17 V. altresì, in tal senso, sentenza del Tribunale del 28 gennaio 2016, Slovenia/Commissione (T‑507/12, non pubblicata, EU:T:2016:35, punto 180).
18 Una siffatta lettura è parimenti evidente alla luce delle osservazioni della Commissione dinanzi al Tribunale. Risulta, infatti, dalle osservazioni medesime che la Commissione vi fa valere quale argomento principale che le autorità elleniche non hanno mai sostenuto di ignorare le difficoltà della Larko nel dicembre 2008. Solo in subordine la Commissione considera che, anche ammettendo che lo Stato ellenico all’epoca ignorasse le difficoltà finanziarie della Larko (il che non si è verificato, secondo la Commissione), tale Stato avrebbe dovuto verificare che non si trattasse di un’impresa in difficoltà.
19 Preciso che l’argomento della Larko relativo alla conoscenza da parte delle autorità elleniche della sua situazione, in quanto diretto avverso i punti da 77 a 80 della sentenza impugnata, non può essere inteso come diretto avverso la valutazione del Tribunale relativa all’onere della prova spettante alla Commissione derivante dai punti da 83 a 89 della sentenza impugnata.
20 V., segnatamente, sentenze del 21 dicembre 2011, Iride/Commissione (C‑329/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:859, punto 36 e giurisprudenza citata), nonché del 19 settembre 2019, Polonia/Commissione (C‑358/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:763, punti 44 e 45).
21 V. paragrafo 44 delle presenti conclusioni.
22 Nel corso del procedimento amministrativo, infatti, la Commissione, ritenendo che la Larko, il 22 dicembre 2008, fosse un’impresa in difficoltà e che alla misura interessata potesse essere applicato il criterio dell’investitore privato, ha chiesto alle autorità elleniche di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentissero di verificare se così fosse effettivamente (v. sezioni 5.1, 5.2.2 e 6 della decisione di avvio). In seguito, il 30 aprile 2013, le autorità elleniche hanno trasmesso osservazioni (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni e punto 6 della decisione di avvio), dalle quali risulta che tali autorità hanno contestato che la Larko fosse un’impresa in difficoltà negli anni 2008 e 2009, poiché la situazione di difficoltà era stata provocata da un crollo inatteso del prezzo del ferro-nichel (v. punto 24 della decisione controversa). Pertanto, dette autorità, pur avendo contestato la qualificazione della Larko come «impresa in difficoltà», non hanno tuttavia contestato né la conoscenza della situazione finanziaria dell’impresa in quanto tale né i risultati finanziari della Larko relativi al 2008 citati nella decisione di avvio.
23 Da tale punto risulta in sostanza che, durante il procedimento amministrativo, le autorità elleniche non hanno dimostrato di non poter conoscere la situazione di difficoltà finanziaria in cui versava la ricorrente.
24 Rammento, in proposito, che la Larko non ha presentato osservazioni nella fase amministrativa e che la questione della conoscenza da parte delle autorità elleniche della situazione finanziaria della Larko nel 2008 sembra quindi essere stata sollevata solo dinanzi al Tribunale.
25 Rammento che, come risulta dal punto 56 della sentenza impugnata, l’applicazione del criterio dell’investitore privato si fonda su valutazioni economiche analoghe a quelle che, nelle circostanze della specie, un investitore privato razionale e avveduto, che si fosse trovato in una situazione la più simile possibile a quella di detto Stato membro, avrebbe fatto operare, prima di procedere al suddetto investimento (v., in particolare, sentenze del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 71), e del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punti da 82 a 84).
26 V., in particolare, sentenza del 5 giugno 2012, Commissione/EDF (C‑124/10 P, EU:C:2012:318, punti da 82 a 84).
27 V., in tal senso, punto 77 della sentenza impugnata.
28 V., segnatamente, sentenze del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba (C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punto 49), e del 18 febbraio 2016, Consiglio/Bank Mellat (C‑176/13 P, EU:C:2016:96, punto 74).
29 V., segnatamente, sentenze del 22 marzo 2001, Francia/Commissione (C‑17/99, EU:C:2001:178, punto 35), del 18 giugno 2015, Ipatau/Consiglio (C‑535/14 P, EU:C:2015:407, punto 37), nonché del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo) (C‑611/17, EU:C:2019:332, punto 48).
30 Osservo parimenti che la Corte ha dichiarato che, qualora – tenuto conto della situazione finanziaria precaria di un’impresa – nessun istituto di credito accetterebbe di prestarle denaro senza una garanzia dello Stato, l’importo complessivo del mutuo garantito da essa ottenuto dev’essere considerato un aiuto (v. sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Commissione, C‑288/96, EU:C:2000:537, punto 31).
31 La Larko, infatti, non contesta il punto 4.1 della citata comunicazione in quanto tale, ma la sua applicazione al caso di specie.
32 Se ho ben inteso tali argomenti, la Larko deduce, infatti, una violazione sia dell’obbligo di motivazione che incombe alla Commissione e al Tribunale, il quale costituisce una forma sostanziale, sia della fondatezza della motivazione del Tribunale e della Commissione (sulla suddetta distinzione, v. paragrafo 63 delle presenti conclusioni). Tengo a precisare che, mentre l’obbligo di motivazione di un atto è previsto all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, l’obbligo di motivare le sentenze è sancito all’articolo 36 dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in virtù dell’articolo 53 dello statuto medesimo.
33 Intendo tale argomento relativo al livello probatorio richiesto come sostanzialmente concernente l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe imposto alla Larko l’onere della prova sulla questione dell’esistenza di «circostanze eccezionali».
34 Più precisamente, secondo la Commissione, il Tribunale ritiene, ai punti da 192 a 194 della sentenza impugnata, che la decisione controversa avesse dimostrato che, al momento della concessione delle misure controverse, la Larko si trovava in una «situazione estremamente delicata» a causa della diminuzione costante del suo fatturato e dell’esistenza di un patrimonio netto negativo, il che avrebbe lasciato pensare che fosse perduto l’intero capitale sociale dell’impresa. Tale situazione estremamente delicata dell’impresa si sarebbe tradotta «nell’impossibilità per la Larko di rimborsare la totalità del prestito con i propri mezzi». Secondo la Commissione, contestando tali osservazioni la ricorrente rimette in discussione l’accertamento dei fatti da parte del Tribunale.
35 Ricordo che il giudice dell’Unione è tenuto, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, a limitarsi ad un controllo di legittimità dell’atto impugnato. Di conseguenza, non è compito del Tribunale porre rimedio all’eventuale assenza di motivazione, o integrare detta motivazione della Commissione aggiungendo o sostituendo elementi che non derivano dalla stessa decisione impugnata [v., altresì, sentenze del 7 giugno 2006, UFEX e a./Commissione (T‑613/97, EU:T:2006:150, punto 70), nonché del 22 ottobre 2008, TV2/Danmark e a./Commissione (T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, EU:T:2008:457, punto 182)].
36 Per quanto concerne la portata dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, v. paragrafo 63 delle presenti conclusioni.
37 V., segnatamente, sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/Commissione (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, punti 35 e 36).
38 Preciso che la Larko deduce altresì diversi argomenti avverso la decisione controversa, senza tuttavia specificare in quale misura la sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto, il che non consente alla Corte di esercitare il controllo giurisdizionale che le compete.
39 Dal contratto di prestito del 2008 (misura n. 2) di cui disponeva la Commissione, risulterebbe infatti che il rimborso del prestito doveva essere completato entro il 31 marzo 2012, ossia molto prima dell’adozione della decisione controversa il 27 marzo 2014. La Commissione avrebbe quindi avuto a disposizione tutti gli elementi che le consentivano di concludere che detto prestito era già stato rimborsato. Quanto al rimborso del prestito derivante dal contratto di prestito del 2010 (misura n. 4), esso doveva essere completato quarantacinque giorni dopo l’adozione della decisione controversa. In tale data, la Commissione avrebbe potuto constatare che i prestiti derivanti dal contratto di prestito del 2011 (misura n. 6) erano già parzialmente rimborsati.
40 V., segnatamente, sentenza del 1° giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 49).
41 V., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (C‑74/00 P e C‑75/00 P, EU:C:2002:524, punto 168).
42 Sentenza del 13 febbraio 2014 (C‑69/13, EU:C:2014:71).
43 V., segnatamente, sentenza dell’11 settembre 2003, Belgio/Commissione (C‑197/99 P, EU:C:2003:444, punto 81).
44 La Larko rinvia, in particolare, alla sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione (C‑75/97, EU:C:1999:311, punto 65).