Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
presentate il 14 novembre 2019 (1)
Causa C‑328/18 P
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
contro
Equivalenza Manufactory SL
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di marchio figurativo BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – Opposizione – Marchio figurativo anteriore LABELL – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Modalità di confronto dei segni – Accertamento di una somiglianza fonetica media tra i segni in conflitto – Obbligo di compiere una valutazione globale del rischio di confusione»
I. Introduzione
1. La presente impugnazione è stata proposta dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (in prosieguo: l’«EUIPO») avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 marzo 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T‑6/17, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:119), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, dell’11 ottobre 2016, riguardante un procedimento di opposizione tra la l’ITM Entreprises SAS e la Equivalenza Manufactory SL (in prosieguo: la «Equivalenza») (procedimento R 690/2016-2; in prosieguo: la «decisione controversa»).
2. Detta impugnazione solleva una serie di questioni di diritto concernenti l’esame dell’impedimento relativo alla registrazione di un segno quale marchio dell’Unione europea previsto all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (2) in relazione alla sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico. In concreto, l’EUIPO invita la Corte a precisare le modalità di confronto dei segni e le circostanze in cui il Tribunale può legittimamente ritenere che due segni non soddisfino la condizione di somiglianza prevista dalla disposizione di cui trattasi.
3. Come illustrerò nelle presenti conclusioni, le numerose decisioni emanate dal Tribunale in questo ambito non hanno sempre seguito uno stesso approccio rispetto a detti diversi punti. In realtà, esse divergono a tal punto da fondare due orientamenti giurisprudenziali distinti che, per il momento, coesistono senza che la Corte abbia preso posizione a favore di uno o dell’altro. La presente causa le offre l’occasione per farlo.
II. Contesto normativo
4. Il regolamento n. 207/2009 è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1° ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea (3). Tuttavia, considerata la data di presentazione della domanda di registrazione oggetto della presente controversia, ossia il 16 dicembre 2014, data questa dirimente ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile, la presente controversia è disciplinata dalle disposizioni sostanziali del primo dei regolamenti succitati.
5. Il considerando 8 del regolamento n. 207/2009 così recita:
«La tutela conferita dal marchio [dell’Unione europea], che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di impresa, dovrebbe essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi; la tutela dovrebbe applicarsi anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno, e tra i prodotti o servizi. È opportuno interpretare il concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dalla possibile associazione tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, dovrebbe costituire la condizione specifica della tutela».
6. L’articolo 8 del regolamento di cui trattasi, recante il titolo «Impedimenti relativi alla registrazione», così dispone:
«1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(...)
b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
(...)
5. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [dell’Unione europea] anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà [nell’Unione] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
III. Fatti
7. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 10 della sentenza impugnata e, ai fini della presente impugnazione, possono essere riassunti come segue.
8. Il 16 dicembre 2014 la Equivalenza ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, ai sensi del regolamento n. 207/2009, per il seguente segno figurativo:
9. I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 3 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Profumi».
10. Il 18 marzo 2015 l’ITM Entreprises ha presentato opposizione, in forza dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009, alla registrazione del marchio richiesta per i prodotti di cui al paragrafo che precede deducendo un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento succitato.
11. L’opposizione si fonda, in particolare, sul marchio figurativo anteriore di seguito riprodotto, oggetto della registrazione internazionale n. 1079410, che designa l’Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Danimarca, l’Estonia, la Grecia, la Croazia, l’Ungheria, la Lituania, il Lussemburgo, la Lettonia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia, registrato il 1° aprile 2011 e avente ad oggetto «Acque di Colonia, deodoranti personali (profumo), profumi»:
12. Con decisione del 2 marzo 2016, la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione per tutti i prodotti contestati in ragione della sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento nella Repubblica ceca, in Ungheria, in Polonia e in Slovenia.
13. Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso presentato dalla Equivalenza avverso la decisione della divisione di opposizione. Detta commissione di ricorso ha stabilito che il pubblico di riferimento era composto dal grande pubblico dei quattro Stati membri di cui trattasi ed era dotato di un livello di attenzione medio e che i prodotti controversi erano identici. Quanto al confronto dei segni in conflitto, essa ravvisava un grado medio di somiglianza visiva e fonetica e talune differenze dal punto di vista concettuale, deducendone che essi fossero generalmente simili. La suddetta commissione di ricorso concludeva riconoscendo la sussistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, per il pubblico di riferimento.
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
14. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2017, la Equivalenza proponeva ricorso chiedendo l’annullamento della decisione controversa. A fondamento del suo ricorso, essa deduceva, quale motivo unico, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
15. Nell’esaminare detto motivo, il Tribunale si è fondato sugli accertamenti, non contestati, della commissione di ricorso dell’EUIPO secondo cui, da una parte, il pubblico di riferimento è composto dal grande pubblico della Repubblica ceca, dell’Ungheria, della Polonia e della Slovenia, dotato di un livello di attenzione medio e, dall’altra, i prodotti contraddistinti dai segni in conflitto sono identici (punti 17 e 18 della sentenza impugnata).
16. Per quanto concerne la somiglianza tra i segni in conflitto, il Tribunale ha confrontato, in primis, il loro aspetto visivo, fonetico e concettuale. In tale contesto, esso ha ritenuto che detti segni producano un’impressione globale diversa sul piano visivo (punti da 29 a 33 della sentenza impugnata), presentino un grado medio di somiglianza sul piano fonetico (punti da 34 a 39 della sentenza di cui trattasi) e siano differenti sotto il profilo concettuale (punti da 40 a 45 della suddetta sentenza).
17. In secondo luogo, il Tribunale ha compiuto una valutazione globale della somiglianza tra i segni in conflitto. In tale contesto, tenuto conto del fatto che i prodotti di cui trattasi, vale a dire dei profumi, sono generalmente venduti in negozi a libero servizio o in profumerie, esso riteneva che l’aspetto visivo di detti segni fosse, per l’impressione complessiva da essi creata, più importante rispetto ai loro aspetti fonetico e concettuale. A questo proposito, il Tribunale ribadiva la sua osservazione secondo cui i segni di cui trattasi sono diversi dal punto di vista visivo. Inoltre, esso ricordava che detti stessi segni sono differenti sul piano concettuale. Il Tribunale concludeva nel senso che i segni in conflitto non sono, in base a un’impressione complessiva, simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (punti 48 e da 51 a 55 della sentenza impugnata).
18. In mancanza di una delle condizioni cumulative di applicazione di detta disposizione, il Tribunale statuiva che la commissione di ricorso, riconoscendo la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi della disposizioni succitata, era incorsa in un errore di diritto (punto 56 della sentenza impugnata). Esso accoglieva quindi il motivo unico sollevato dalla Equivalenza e annullava la decisione controversa.
V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
19. La presente impugnazione è stata proposta il 17 maggio 2018.
20. Nella sua impugnazione, l’EUIPO chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata, e
– condannare la Equivalenza alle spese.
21. Nel suo controricorso, la Equivalenza chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare l’EUIPO alle spese.
VI. Sull’impugnazione
22. A fondamento della sua impugnazione, l’EUIPO invoca un motivo unico, ripartito in quattro parti, concernente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Conformemente alla richiesta della Corte, mi limiterò nelle mie conclusioni ad analizzare la terza e la quarta parte di tale motivo unico.
A. Argomenti delle parti
23. Con la terza parte del suo motivo unico, l’EUIPO addebita al Tribunale di aver violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in ragione di un errore metodologico, in quanto ha esaminato le condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa e le abitudini di acquisto del pubblico di riferimento nella fase del confronto dei segni. Orbene, conformemente alla sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer (4), tale confronto dovrebbe essere compiuto in maniera obiettiva senza tener conto di detti fattori concernenti l’utilizzo dei marchi. Solo una volta che sia stata accertata l’esistenza di un certo grado di somiglianza a livello visivo, fonetico o concettuale si renderebbe necessario, nella fase della valutazione globale del rischio di confusione, esaminare i fattori summenzionati al fine di valutare la rilevanza che occorre attribuire a tale grado di somiglianza nel quadro di detta valutazione globale (5).
24. La Equivalenza aderisce alle spiegazioni dell’EUIPO quanto al metodo di analisi risultante dalla sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer. Tuttavia, essa ritiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale si sia attenuto a detto metodo. Infatti, in un primo momento, esso avrebbe valutato separatamente i gradi di somiglianza visuale, fonetica e concettuale dei segni in conflitto, prima di procedere, in un secondo tempo, alla valutazione globale della loro somiglianza o all’analisi del rischio di confusione, tenendo conto, solo in tale fase, delle abitudini di acquisto del pubblico di riferimento. Così, la sentenza impugnata, pur non essendo ripartita in sezioni che distinguono ciascun passaggio dell’analisi compiuta dal Tribunale, presenterebbe comunque una struttura determinata e comprensibile e l’analisi de qua sarebbe conforme ai requisiti dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
25. Con la quarta parte del suo motivo unico, l’EUIPO censura il Tribunale per aver violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 incorrendo in vari errori di diritto che incidono sulla valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto.
26. In primo luogo, l’EUIPO contesta il metodo seguito dal Tribunale, in quanto quest’ultimo avrebbe omesso di tener conto, nella valutazione complessiva, di tutti gli elementi di somiglianza e di diversità presenti tra i segni in conflitto. Così, al punto 28 della sentenza impugnata (6), il Tribunale avrebbe prematuramente «neutralizzato» tutti i loro elementi di somiglianza visiva in ragione di differenze visive rilevate nel quadro di una prima valutazione d’insieme di detti segni. Al punto 55 della sentenza summenzionata, esso si sarebbe poi servito delle stesse differenze visive ai fini di una seconda valutazione d’insieme dei segni in conflitto per «neutralizzare» la loro somiglianza fonetica media. Questa doppia «neutralizzazione», fondata sui medesimi elementi di differenza e sull’impressione complessiva, rappresenterebbe un errore di diritto e snaturerebbe i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia di confronto dei segni.
27. In secondo luogo, l’EUIPO ritiene che il Tribunale abbia disatteso la giurisprudenza e commesso un errore metodologico «neutralizzando» la somiglianza fonetica media dei segni in conflitto in sede di comparazione dei segni e rinunciando così prematuramente a ogni valutazione globale del rischio di confusione. Infatti, da una parte, la «neutralizzazione» di una somiglianza visiva o fonetica in ragione di differenze concettuali dovrebbe avvenire nella fase della valutazione globale del rischio di confusione (7), compiuta sulla base dell’insieme degli elementi di somiglianza e diversità inizialmente rilevati. La «neutralizzazione» non equivarrebbe a ignorare somiglianze preliminarmente riscontrate e non consentirebbe di constatare l’assenza di ogni somiglianza tra i segni. Dall’altra, l’accertamento dell’esistenza di un certo grado di somiglianza tra i segni, ancorché tenue, dal punto di vista visivo, fonetico o concettuale comporterebbe l’obbligo di procedere a una valutazione globale del rischio di confusione (8).
28. Nel replicare all’argomentazione dell’EUIPO, asseritamente poco chiara e confusa, riassunta nel paragrafo 26 delle presenti conclusioni, la Equivalenza nega in primo luogo che il metodo impiegato dal Tribunale nella sentenza impugnata sia viziato da un errore di diritto. Infatti, il Tribunale avrebbe compiuto due valutazioni distinte ritenendo, anzitutto, che i segni in conflitto producano un’impressione d’insieme differente sul piano visivo considerati i loro elementi di somiglianza e di diversità visive e, in seguito, in sede di valutazione globale della somiglianza, che essi siano generalmente diversi in ragione di marcate differenze sul piano visivo e concettuale e tenuto conto dello scarso rilievo dell’aspetto fonetico per la categoria dei prodotti di cui trattasi. Pertanto, gli elementi presi in considerazione al fine di escludere ogni somiglianza visiva e quelli impiegati per determinare che non esiste rischio di confusione nella valutazione globale dei segni, sarebbero diversi.
29. In tale contesto, la Equivalenza sottolinea altresì che, al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i segni in conflitto, può essere opportuno valutare la rilevanza che occorre attribuire al loro aspetto visivo, fonetico e concettuale, tenendo conto della categoria dei prodotti di cui trattasi e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (9). Orbene, come correttamente ricordato dal Tribunale al punto 51 della sentenza impugnata, i prodotti in causa nel caso di specie, vale a dire profumi, sarebbero sempre visionati prima di essere acquistati. L’aspetto visivo dei segni rivestirebbe pertanto un’importanza maggiore nella valutazione globale della somiglianza tra i segni in conflitto o nella valutazione del rischio di confusione.
30. In secondo luogo, nel replicare all’argomentazione dell’EUIPO riportata in sintesi nel paragrafo 27 delle presenti conclusioni, la Equivalenza ritiene che, alla luce di una lettura e di un’interpretazione teleologiche dei punti 46 e seguenti della sentenza impugnata, il Tribunale abbia effettivamente compiuto una valutazione globale del rischio di confusione. In ogni caso, il Tribunale sarebbe pervenuto alla medesima conclusione se avesse tenuto conto delle rare somiglianze tra i segni in conflitto nella fase di valutazione globale di detto rischio.
B. Analisi
31. In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 prevede un impedimento relativo alla registrazione di un segno quale marchio dell’Unione europea basato sull’esistenza di un potenziale conflitto tra detto segno e uno o più marchi anteriori (10).
32. Conformemente alla disposizione succitata, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se «a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato».
33. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte (11), il rischio di confusione di cui alla suddetta disposizione corrisponde al rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (12).
34. In forza di tale giurisprudenza, l’esistenza di questo rischio deve essere valutata complessivamente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tra tali fattori figurano, in particolare, il carattere distintivo del marchio anteriore, il livello di attenzione del pubblico di riferimento, il grado di somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto e tra i prodotti o i servizi designati da detti marchi (13).
35. Il carattere globale della valutazione del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori pertinenti e, in particolare, tra la somiglianza dei segni in conflitto e quella dei prodotti o dei servizi in esame, cosicché, ad esempio, un grado di somiglianza debole tra tali prodotti o servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i segni e viceversa (14).
36. Tuttavia, tale logica, denominata generalmente «principio d’interdipendenza», non è assoluta. Infatti, come emerge dal tenore letterale stesso dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, riprodotto nel paragrafo 32 delle presenti conclusioni, un rischio di confusione presuppone, da una parte, l’identità o la somiglianza tra i segni in conflitto e, dall’altra, l’identità o la somiglianza dei prodotti o dei servizi di cui trattasi (15). Pertanto, questi due fattori rappresentano, nella giurisprudenza della Corte, condizioni cumulative per l’applicazione della disposizione de qua.
37. Ne consegue che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), è manifestamente inapplicabile, segnatamente, quando i segni in conflitto non sono simili. In un siffatto caso, un’opposizione fondata sulla disposizione in esame deve essere respinta a priori: gli ulteriori fattori pertinenti ai fini della valutazione globale del rischio di confusione non possono in nessun caso controbilanciare e ovviare a tale differenza e non vi è pertanto ragione di esaminarli (16).
38. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso negando una somiglianza tra i segni in conflitto a norma del succitato articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e ha quindi applicato la giurisprudenza ricordata al paragrafo che precede (17). Tuttavia, l’EUIPO ritiene che detta giurisprudenza non trovasse applicazione nel caso di specie. Infatti, a parere del suddetto ufficio, il Tribunale non poteva legittimamente pervenire a una conclusione siffatta dopo aver comparato i segni di cui trattasi. La terza e la quarta parte del suo motivo unico, che, a mio avviso, è opportuno esaminare congiuntamente, rimettono così in discussione il metodo applicato dal Tribunale nel quadro di detto confronto.
39. A questo riguardo, preciso che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha iniziato ricordando determinate affermazioni di principio tratte dalle sentenze SABEL (18) e Lloyd Schuhfabrik Meyer, che hanno posto le basi per la valutazione globale del rischio di confusione: da una parte, tale valutazione globale «deve, per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, fondarsi sull’impressione complessiva prodotta da tali marchi, tenendo conto, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi» (19); dall’altra, «al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi in questione, occorre determinarne il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale nonché, eventualmente, valutare la rilevanza che occorre attribuire a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio» (20).
40. Successivamente, al fine di dare applicazione alle suddette affermazioni, il Tribunale ha, in primis, confrontato i segni in conflitto, di volta in volta, sul piano visivo, fonetico e concettuale. In tale contesto, esso ha anzitutto ritenuto che, malgrado taluni elementi di somiglianza che impedivano alla commissione di ricorso di constatare l’assenza di ogni somiglianza, i segni di cui trattasi producono un’impressione d’insieme differente sul piano visivo in ragione delle numerose e significative differenze tra di essi presenti. Il Tribunale ha poi ritenuto che detti segni presentino un grado medio di somiglianza sul piano fonetico. Infine, esso ha statuito che i segni in conflitto sono differenti sul piano concettuale (21).
41. In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che occorreva «verificare se le differenze sul piano visivo e concettuale tra detti segni [fossero] tali da escludere ogni somiglianza tra di essi o [fossero] piuttosto controbilanciate dal grado medio di somiglianza fonetica presente». Infatti, a parere del Tribunale, «la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto deve formare oggetto di una valutazione globale, nell’ambito della quale la valutazione di un’eventuale somiglianza fonetica è soltanto uno dei fattori pertinenti» (22).
42. Nel quadro di questa seconda fase di «valutazione globale della somiglianza», il Tribunale ha osservato che gli aspetti visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto non hanno sempre lo stesso peso ed occorre tener conto, a questo proposito, delle condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa. Per quanto riguarda profumi generalmente venduti in negozi a libero servizio o in profumerie, in cui il consumatore ha di norma la possibilità di scegliere lui stesso i prodotti che desidera o almeno di vedere i prodotti prima dell’acquisto, ai fini dell’impressione complessiva l’aspetto visivo di detti segni è più importante dell’aspetto fonetico o concettuale. In tale contesto, il Tribunale ha ribadito la sua conclusione secondo cui i segni in conflitto non sono simili dal punto di vista visivo in ragione delle numerose e importanti differenze presenti tra di essi. Inoltre, esso ha ripetuto che esiste una differenza sul piano concettuale tra detti segni risultante dalla presenza nel segno contestato degli elementi «black» e «by equivalenza». Tale ragionamento ha indotto il Tribunale a concludere che, «viste le differenze che esistono tra di essi e malgrado la loro somiglianza media sul piano fonetico, i segni in conflitto non sono, in base a un’impressione complessiva, simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009» (23).
43. Orbene, secondo l’EUIPO, l’accertamento di una somiglianza fonetica media tra i segni in conflitto obbligava il Tribunale a procedere alla valutazione globale del rischio di confusione. L’ufficio contesta al Tribunale di aver «neutralizzato» la somiglianza di cui trattasi in sede di confronto dei segni e, in tal modo, di aver prematuramente rinunciato alla valutazione globale di detto rischio. Le condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa e una possibile «neutralizzazione» della somiglianza fonetica sulla base delle differenze visive e concettuali avrebbero dovuto essere esaminate nella fase di detta valutazione globale, alla luce di tali altri fattori pertinenti (24).
44. L’argomentazione dell’EUIPO solleva così una serie di questioni di diritto (25). La Corte deve essenzialmente precisare se l’accertamento di un certo grado di somiglianza tra segni quanto a uno dei loro aspetti visivo, fonetico o concettuale sia necessario e sufficiente per concludere che detti segni sono simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, o se detto grado di somiglianza possa (o addirittura debba) essere bilanciato con le differenze rilevate in relazione agli altri aspetti, nel quadro di una «valutazione globale della somiglianza». In rapporto diretto con detta questione, occorre precisare la fase (confronto dei segni o valutazione globale del rischio di confusione) in cui occorre prendere in considerazione le condizioni di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi e deve essere verificata una possibile «neutralizzazione» delle somiglianze esistenti tra i segni in ragione delle loro differenze.
45. Come già osservato nell’introduzione delle presenti conclusioni, in seno alla giurisprudenza del Tribunale esistono, su questi diversi aspetti, orientamenti differenti (sezione 1). Tali divergenze richiedono una presa di posizione da parte della Corte (sezione 2) indispensabile per rispondere alla terza e quarta parte del motivo unico dell’EUIPO (sezione 3).
1. Compendio della giurisprudenza sul confronto dei segni
46. Secondo un primo orientamento giurisprudenziale del Tribunale, che qualificherò come «restrittivo», e di cui si avvale l’EUIPO nella sua impugnazione (26), in sede di confronto dei segni occorre limitarsi a comparare detti segni, di volta in volta, sul piano visivo, fonetico e concettuale. In caso di accertamento di una somiglianza, ancorché tenue, su (almeno) uno di detti piani, occorre procedere alla valutazione complessiva del rischio di confusione (27). In altre parole, in un siffatto caso, i segni devono essere considerati simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (28). Nelle sentenze rientranti in detto orientamento giurisprudenziale – maggioritario, in base alle ricerche da me compiute (29) – non esiste quindi un’analisi aggiuntiva della «valutazione globale della somiglianza», come compiuta dal Tribunale nella sentenza impugnata.
47. Per contro, in base a un secondo orientamento giurisprudenziale, che qualificherò come «flessibile», dopo aver esaminato separatamente gli aspetti visivo, fonetico e concettuale dei segni in conflitto e accertato (quantomeno) un certo grado di somiglianza in relazione a uno di tali aspetti, occorre procedere alla suddetta analisi aggiuntiva al fine di stabilire l’«impressione d’insieme» generata da detti segni. Il Tribunale, ove ritenga che essi generano un’impressione complessiva differente, conclude, come nella sentenza impugnata, che i segni non sono simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, malgrado il grado di somiglianza riscontrato su uno o più piani.
48. Tuttavia, in seno a questo orientamento giurisprudenziale regna una certa opacità quanto alle modalità con cui il Tribunale effettua detta «valutazione globale della somiglianza». In alcune sentenze, il Tribunale si limita a riprendere le proprie osservazioni sull’esistenza o l’assenza di un grado di somiglianza in relazione a ciascun aspetto dei segni e a concludere, senza argomentare nello specifico, che essi sono «complessivamente simili» o, al contrario, «complessivamente diversi» (30). In altre sentenze, il Tribunale motiva le proprie conclusioni alla luce delle condizioni di commercializzazione dei prodotti di cui trattasi o di un’eventuale «neutralizzazione» delle somiglianze previamente constatate (31).
49. Anche la giurisprudenza della Corte non è univoca quanto alla valutazione della somiglianza tra i segni. Da una parte, talune delle sue sentenze presentano elementi nel senso dell’orientamento giurisprudenziale «restrittivo» del Tribunale. A tal riguardo, la Corte perviene costantemente alla conclusione che, pur non potendosi escludere che la sola somiglianza fonetica dei segni in conflitto, o ancora la loro mera somiglianza concettuale, possa creare un rischio di confusione, l’esistenza di un tale rischio dev’essere però accertata nell’ambito di una valutazione globale in cui detta somiglianza rappresenta solo uno dei fattori pertinenti (32). Pertanto, l’impressione d’insieme prodotta dai segni, per quanto riguarda la loro eventuale somiglianza visiva, fonetica e concettuale, deve essere esaminata nel quadro di detta valutazione globale (33). Detto ragionamento comporta implicitamente, ma necessariamente, che l’esistenza di un grado di somiglianza in relazione a un aspetto dei segni è sufficiente per considerarli simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e comporta la necessità di procedere con la suddetta valutazione globale.
50. Inoltre, dalla sentenza Ferrero/UAMI (34) risulta che occorre procedere alla valutazione globale del rischio di confusione qualora i segni in conflitto «presentino una certa somiglianza, ancorché tenue». Benché tale affermazione non consenta di definire con certezza la questione sollevata nell’ambito della presente causa, essa indica quantomeno la volontà di circoscrivere in maniera rigorosa l’applicazione della giurisprudenza ricordata nel paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
51. Dall’altra, la giurisprudenza della Corte contiene anche un certo numero di indicazioni che vanno nel senso dell’orientamento giurisprudenziale «flessibile» del Tribunale. In particolare, all’interno della stessa sentenza Ferrero/UAMI (35), la Corte ha affermato, non senza una certa ambiguità, che «la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in questione deve formare oggetto di una valutazione globale, nell’ambito della quale la valutazione di un’eventuale somiglianza fonetica è soltanto uno dei fattori pertinenti». Inoltre, nella sentenza Wolf Oil/EUIPO (36), la Corte ha stabilito che occorre «distinguere la valutazione delle differenze concettuali tra i segni in conflitto dalla valutazione globale delle loro somiglianze, che rappresentano due passaggi distinti dell’analisi del rischio complessivo di confusione, di cui il primo è preliminare al secondo» (37), riconoscendo così, a quanto pare, l’esistenza di detto passaggio aggiuntivo dell’esame.
52. Divergenze analoghe si rinvengono nella giurisprudenza del Tribunale per quanto concerne la fase in cui devono essere prese in considerazione le condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi in questione e in cui deve essere esaminata un’eventuale «neutralizzazione» delle somiglianze presenti tra i segni.
53. Per quanto attiene, in primo luogo, alle condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi in causa, osservo che nelle sentenze rientranti nell’orientamento giurisprudenziale «restrittivo», si tratta di un fattore rilevante ai fini della valutazione globale del rischio di confusione (38). Detto fattore implica che, quando i prodotti o i servizi in causa sono, ad esempio, venduti di norma all’interno di negozi a libero servizio cosicché il consumatore è esposto soprattutto dal punto di vista visivo ai segni in conflitto, il Tribunale accorda un peso predominante alle somiglianze o, al contrario, alle differenze rilevate in relazione al loro aspetto visivo senza per questo esimersi dal tener conto degli altri aspetti e dell’insieme dei fattori pertinenti ai fini della valutazione globale di detto rischio (39).
54. Per contro, in altre sentenze rientranti nell’orientamento giurisprudenziale «flessibile» di cui fa parte la sentenza impugnata, le condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi di cui trattasi sono esaminate nella fase del confronto dei segni. Se i prodotti o servizi considerati sono commercializzati con modalità tali per cui il loro aspetto visivo è più importante per il consumatore, e il Tribunale non ha ravvisato alcuna somiglianza in relazione a tale aspetto, esso dichiara che i segni non sono simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, a prescindere da un eventuale grado di somiglianza in relazione agli altri aspetti dei segni e senza esaminare gli ulteriori fattori rilevanti ai fini della valutazione globale del rischio di confusione.
55. La Corte, anche in questo caso, non si è ancora pronunciata chiaramente a favore di un approccio o di un altro. Infatti, talune decisioni della Corte tendono a indicare che le condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi in causa rappresentano un fattore rilevante ai fini della valutazione della somiglianza tra i segni (40). Per contro, dalla sentenza Il Ponte Finanziaria/UAMI (41), emerge che si tratta di un fattore rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione (42).
56. Per quanto attiene, in secondo luogo, alla questione della «neutralizzazione» delle somiglianze esistenti tra i segni in conflitto, nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale è pacifico che differenze concettuali tra i segni possono, a determinate condizioni, «neutralizzare» le loro somiglianze visive e fonetiche. Una siffatta «neutralizzazione» richiede che almeno uno dei segni di cui trattasi abbia, nella prospettiva del pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato, di modo che tale pubblico possa immediatamente comprenderlo (43).
57. Ciò detto, ancora una volta, la giurisprudenza del Tribunale non risponde in maniera univoca alla questione dell’individuazione della fase in cui una siffatta «neutralizzazione» debba essere esaminata. In talune sentenze, l’esistenza di un eventuale «effetto di neutralizzazione» è esaminata a livello di valutazione globale del rischio di confusione (44). In altre, il Tribunale esamina detta eventualità nel quadro dell’analisi della somiglianza concettuale (45) o immediatamente dopo il confronto dei segni su ciascun piano, nell’ambito della «valutazione globale della somiglianza» (46).
58. Inoltre, in caso di accertamento di un «effetto di neutralizzazione», le conseguenze variano. In taluni casi, il Tribunale effettua comunque una valutazione globale del rischio di confusione, esaminando gli altri fattori di rilievo (47). In altri, il Tribunale conclude negando che i segni siano simili e respinge a priori gli argomenti relativi a detti ulteriori fattori (48).
59. La giurisprudenza della Corte non è, nemmeno in questo caso, univoca. Infatti, numerose sentenze tendono a indicare che la «neutralizzazione» delle somiglianze deve avvenire nel quadro della valutazione globale del rischio di confusione e che essa non dispensa il Tribunale dall’esaminare gli altri fattori rilevanti ai fini di detta valutazione globale (49). Inoltre, nella sentenza Mülhens/UAMI (50), la Corte ha spiegato che la «teoria della neutralizzazione» trova la sua ragion d’essere proprio nella natura globale della valutazione del rischio di confusione e nel principio di interdipendenza che «implica che le differenze concettuali e visive tra due segni possano neutralizzare determinate somiglianze fonetiche tra di essi».
60. Per contro, l’approccio opposto si ricava dalla sentenza UAMI/riha WeserGold Getränke (51). Nella sentenza che ha dato luogo all’impugnazione in tale causa, il Tribunale aveva, da una parte, «neutralizzato», nella fase della comparazione dei segni, le somiglianze visive e fonetiche tra i segni controversi, in ragione della loro differenza concettuale, e aveva concluso che i segni erano «generalmente diversi» (52). Tuttavia, il Tribunale aveva statuito che la commissione di ricorso aveva commesso un errore di diritto non esaminando il carattere distintivo del marchio anteriore – aspetto che, lo ricordo, è pertinente non già per determinare la somiglianza tra i segni, ma ai fini della valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, la Corte ha annullato la sentenza di cui trattasi. A giudizio di quest’ultima, dato che il Tribunale aveva stabilito che i segni in conflitto erano «generalmente diversi», non vi era più ragione di esaminare il carattere distintivo del marchio anteriore (53). Ne consegue che il Tribunale era autorizzato a «neutralizzare» le somiglianze visive e fonetiche dei segni all’atto della loro comparazione e che l’«effetto di neutralizzazione» lo obbligava a trarre la conclusione che i segni in conflitto non erano simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, conclusione che pone fine all’esame dell’opposizione in applicazione della giurisprudenza di cui al paragrafo 37 delle presenti conclusioni.
61. In termini ancora più espliciti, nella sentenza Wolf Oil/EUIPO (54), la Corte ha affermato che «la neutralizzazione delle somiglianze visive e fonetiche dei segni in conflitto da parte delle loro differenze concettuali è esaminata nel quadro della valutazione globale della somiglianza di detti segni» (55). Inoltre, in detta sentenza, la Corte ha confermato l’approccio adottato dal Tribunale consistente nel negare che i segni fossero simili tenuto conto dell’«effetto di neutralizzazione» accertato (56).
2. Sintesi e presa di posizione
62. In sintesi, in materia di somiglianza tra i segni, nella giurisprudenza del Tribunale e della Corte coesistono due metodi. Esiste, da una parte, un metodo «restrittivo» secondo cui, in sede di confronto dei segni, il Tribunale deve limitarsi a confrontarli sul piano visivo, fonetico e concettuale. Ove rilevi un grado di somiglianza rispetto ad (almeno) uno di detti piani, esso deve concludere che i segni sono simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A condizione che anche i prodotti o servizi in causa lo siano, il Tribunale deve procedere alla valutazione complessiva del rischio di confusione. Le condizioni di commercializzazione di detti prodotti o servizi e l’eventuale «neutralizzazione» delle somiglianze constatate tra i segni in ragione della loro differenza concettuale devono essere esaminate nel quadro di detta valutazione globale unitamente all’insieme dei fattori rilevanti.
63. Esiste, dall’altra, un metodo «flessibile» in base al quale il Tribunale deve non soltanto confrontare i segni dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, ma altresì bilanciare i gradi di somiglianza e le differenze riscontrate sotto ogni profilo nel quadro di una fase di «valutazione globale della somiglianza», tenendo conto se del caso delle succitate condizioni di commercializzazione e di un possibile «effetto di neutralizzazione». Supponendo che, secondo il Tribunale, le differenze prevalgano sulle somiglianze, quest’ultimo deve ritenere che i segni non siano (nel complesso) simili ai sensi del suddetto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), ed esimersi dall’effettuare una valutazione globale del rischio di confusione.
64. Fin da subito ritengo che la Corte debba, nell’ambito della presente causa, esprimersi a favore di uno o dell’altro metodo. Spetta ad essa armonizzare la giurisprudenza sul diritto dei marchi e definire, nella materia, una linea chiara e coerente.
65. A tale riguardo, contrariamente a quanto sottintende la Equivalenza (57), nella presente causa non si tratta di definire una questione di mera forma. Il punto centrale nella presente causa è la portata dell’esame che il Tribunale è tenuto a compiere nell’esaminare un ricorso relativo a un procedimento di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Si tratta di stabilire i limiti entro i quali il Tribunale può applicare la giurisprudenza citata al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, che lo esonera dal procedere alla valutazione globale del rischio di confusione. L’adesione al metodo «flessibile» agevolerebbe l’applicazione di detta giurisprudenza, mentre, per contro, il metodo «restrittivo» ridurrebbe la possibilità di farvi ricorso.
66. Pur ammettendo che la scelta tra l’uno e l’altro metodo non è delle più semplici, ritengo, tutto considerato, che il Tribunale e la Corte dovrebbero attenersi al metodo «restrittivo» descritto al paragrafo 62 delle presenti conclusioni.
67. Infatti, tale metodo mi sembra, in primis, più in linea con il sistema dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
68. A questo riguardo, osservo che il tenore letterale della disposizione succitata solleva due quesiti tra loro collegati, ma distinti, concernenti la somiglianza tra i segni in conflitto: da una parte, se una siffatta somiglianza esista e, dall’altra, se essa sia sufficiente per comportare un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. A rigor di logica, la condizione della somiglianza tra i segni di cui alla suddetta disposizione dovrebbe essere considerata soddisfatta in caso di risposta affermativa al primo quesito, a prescindere dalla risposta che sarà data al secondo.
69. In linea con l’EUIPO (58), ritengo che la risposta al primo quesito richieda unicamente un confronto tra i segni in conflitto e l’accertamento dell’esistenza di elementi di somiglianza visiva, fonetica o concettuale (59) tra di essi. Questo primo esame dei segni persegue una finalità circoscritta e mira unicamente a stabilire il loro rapporto formale. È nel corso di un secondo esame (60), quello della valutazione globale, volto a rispondere al secondo quesito, fondamentale, del rischio di confusione, che occorre stabilire se, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, detti elementi di somiglianza siano sufficienti a comportare tale rischio (61).
70. Certamente, il confronto dei segni non può essere un’attività puramente astratta. Esso deve essere sempre compiuto nell’ottica della (asserita) percezione del consumatore medio della categoria dei prodotti o servizi controversi (62). Tale confronto deve così fondarsi sull’«impressione d’insieme» lasciata da tali segni nella memoria del consumatore e secondo il principio dell’immagine imperfetta (63). In tale contesto, nel confrontare i segni in conflitto sul piano visivo, fonetico e concettuale e nel valutare la somiglianza esistente su ciascuno di detti piani, il Tribunale è necessariamente chiamato a bilanciare gli elementi di somiglianza e divergenza (fermo restando che, nell’ambito di detta impressione d’insieme, i primi possono prevalere sui secondi o viceversa) e l’eventuale grado (tenue, medio o elevato) di somiglianza attribuito per ciascun aspetto dei segni, sostanzialmente, non è altro che una semplificazione delle sfumature risultanti da detto stesso confronto (64).
71. Tuttavia, a mio parere, una cosa è ponderare gli elementi di somiglianza e differenza nel quadro della comparazione dell’aspetto visivo, fonetico o concettuale dei segni in conflitto al fine di valutare il grado di somiglianza in relazione all’aspetto di cui trattasi. Un’altra è ponderare i gradi di somiglianza e differenza accertati in relazione a detti diversi aspetti.
72. Come sostiene, essenzialmente, l’EUIPO (65), il compimento di due bilanciamenti successivi (uno, tra gli elementi di somiglianza e di differenza riscontrati rispetto a un determinato aspetto dei segni al fine di pronunciarsi sull’esistenza di un certo grado di somiglianza in relazione ad esso; l’altro, tra le somiglianze e le differenze riscontrate in relazione ai diversi aspetti dei segni al fine di pronunciarsi sulla loro «somiglianza globale») comporta il rischio di una semplificazione eccessiva della loro somiglianza, tale da occultare elementi idonei, se si fosse tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, a dimostrare un rischio di confusione. A questo riguardo, ricordo che non è escluso che la mera somiglianza fonetica esistente tra due segni – o ancora solo la loro somiglianza concettuale – possa, a determinate condizioni, comportare un tale rischio (66).
73. Così, il metodo «flessibile» di confronto dei segni e la fase di «valutazione globale della somiglianza» confondono, a mio avviso, le due analisi descritte nel paragrafo 69 delle presenti conclusioni ed eccedono l’obiettivo assegnato al confronto dei segni. L’adesione a detto metodo implica potenzialmente un’anticipazione, alla fase del confronto dei segni, della risposta alla questione dell’eventuale esistenza di un rischio di confusione.
74. Devo qui insistere sul fatto che la questione se la somiglianza tra i segni in conflitto sia sufficiente per comportare un rischio di confusione non può essere valutata indipendentemente dagli altri fattori pertinenti per la valutazione globale di tale rischio e dal principio di interdipendenza, che mira a rendere detta valutazione quanto più possibile aderente all’effettiva percezione del pubblico di riferimento (67). Fattori quali, in particolare, il grado di attenzione del pubblico e il carattere distintivo del marchio anteriore rivestono, a questo proposito, un’importanza cruciale. Un consumatore con un livello di attenzione elevata percepirà differenze che un consumatore scarsamente attento non noterà affatto. Parimenti, di fronte a un marchio anteriore fortemente distintivo in quanto composto di elementi originali, il pubblico non attribuirà grande importanza alle differenze tra i segni in conflitto, mentre di fronte a un marchio dotato di un carattere distintivo debole in quanto composto di elementi descrittivi, evocativi o comuni, attribuirà maggior peso alle loro differenze (68).
75. Ritengo inoltre, in linea con l’EUIPO (69), che né la presa in considerazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi in causa né quella di un eventuale «effetto di neutralizzazione» possano consentire al Tribunale di «cancellare» a priori, nella fase di confronto dei segni, un grado di somiglianza accertata in relazione a uno dei loro aspetti (tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di un grado medio di somiglianza fonetica).
76. Infatti, da una parte, la presa in considerazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o servizi in causa rientra, per natura, nell’analisi previsionale del potenziale utilizzo dei segni in conflitto sul mercato, insita nella valutazione globale del rischio di confusione (70). Non si tratta più di comparare i segni per individuarne le somiglianze o differenze, ma di stabilire in che misura le somiglianze accertate contribuiscano a dimostrare detto rischio. Quando, ad esempio, le modalità di vendita dei prodotti sono tali da esporre il consumatore ai segni in conflitto soprattutto sotto il profilo visivo, ne consegue unicamente, a mio avviso, che è meno probabile che la loro somiglianza fonetica comporti detto rischio. Tuttavia, tale possibilità non è esclusa e dipende dall’insieme dei fattori di detta valutazione globale. Di conseguenza, il Tribunale non può limitarsi a ignorare una siffatta somiglianza nella fase di confronto dei segni.
77. Un’interpretazione diversa non risulta, a mio parere, dalla sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer (71). Infatti, in linea con l’EUIPO (72), leggo la sentenza succitata nel senso che, al fine di accertare l’esistenza del rischio di confusione, occorre, segnatamente, confrontare i segni in conflitto sui loro diversi piani e, supponendo che, in tale contesto, sia riscontrato un certo grado di somiglianza su un determinato piano, «valutare la rilevanza» di tale accertamento ai fini della dimostrazione del rischio di cui trattasi tenendo conto, in particolare, delle condizioni di commercializzazione dei prodotti o dei servizi controversi. In altre parole, la Corte intendeva unicamente precisare in che misura l’accertamento di un determinato grado di somiglianza tra i segni su un determinato piano (si trattava, nella suddetta causa, di una somiglianza fonetica) comprovi l’esistenza di un rischio di confusione, fatti salvi gli altri fattori pertinenti (73).
78. D’altra parte, la «teoria della neutralizzazione» dipende anche, per sua natura, dalla valutazione globale del rischio di confusione. La teoria di cui trattasi insegna semplicemente che le differenze concettuali presenti tra due segni in conflitto sono tali da ridurre il rischio che il consumatore confonda l’origine dei prodotti o dei servizi controversi, malgrado le somiglianze visiva e/o fonetica tra di essi. In un siffatto caso, l’effetto di tali somiglianze sulla percezione dei segni da parte del consumatore è «attenua[to] in larga misura» (74). Tuttavia, non è escluso che, ciononostante, dette somiglianze comportino, in determinati casi (75), un rischio di confusione. Pertanto, a mio avviso, l’accertamento di un’eventuale «neutralizzazione» non autorizza il Tribunale ad annullare dette stesse somiglianze nella fase di confronto dei segni e non lo dispensa dal compito di esaminare gli altri fattori pertinenti per la valutazione del rischio di confusione (76).
79. In secondo luogo, il metodo «restrittivo» mi sembra anche più in linea con l’obiettivo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A tal riguardo, ricordo che la disposizione di cui trattasi mira essenzialmente a tutelare gli interessi concorrenziali degli operatori economici, impedendo che segni idonei a compromettere la funzione d’origine svolta dai marchi di cui sono titolari siano registrati come tali (77).
80. Alla luce di tale obiettivo, a mio parere, al titolare di un marchio che si oppone alla registrazione di un segno dovrebbe essere concessa un’adeguata possibilità di dimostrare un rischio di confusione e la necessità di una tutela. In particolare, gli dovrebbe essere concessa la possibilità di dimostrare che, ad esempio, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la sola somiglianza concettuale o fonetica tra i segni è sufficiente a comportare un tale rischio (78). A tal fine, la condizione della somiglianza tra i segni dovrebbe restare un prerequisito minimo per l’accesso a detta protezione e, fatta eccezione per i casi di violazione effettivamente manifesta, detta condizione non dovrebbe servire a troncare ogni discussione su detto rischio (79). Pertanto, la giurisprudenza citata al paragrafo 37 delle presenti conclusioni dovrebbe essere applicata con cautela.
81. Il metodo «restrittivo» non mi sembra neppure eccedere quanto richiesto dall’obiettivo di tutela perseguito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
82. In particolare, l’obbligo di procedere alla valutazione globale del rischio di confusione quando è accertato un certo grado di somiglianza in relazione a uno degli aspetti dei segni in conflitto non significa che l’esistenza di detto rischio debba essere automaticamente (e, quindi, esageratamente) ammessa, nemmeno in caso di identità dei prodotti o dei servizi controversi (80).
83. Infatti, la valutazione globale del rischio di confusione deve consentire di stabilire, in ciascun caso, se il marchio anteriore su cui si fonda l’opposizione meriti tutela in conformità all’obiettivo perseguito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, la somiglianza tra i segni in conflitto e quella tra i prodotti o servizi controversi non possono, da sole, determinare il risultato di detta valutazione. In particolare, un’importanza decisiva deve, a questo riguardo, essere riconosciuta al carattere distintivo di detto marchio anteriore. Se, in conformità alla giurisprudenza della Corte, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (81), è vero anche il contrario. Ove si tratti di un marchio dotato di un carattere distintivo debole e, quindi, di una ridotta capacità di identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una determinata impresa, il grado di somiglianza tra i segni dovrà essere elevato per giustificare un rischio di confusione, a pena di rischiare di conferire a detto marchio e al suo titolare una protezione eccessiva (82).
84. Certamente, da talune sentenze traspare una deriva in materia. Ad esempio, talvolta il Tribunale dichiara che il solo accertamento dell’identità dei prodotti o di una certa somiglianza, ancorché tenue, tra i segni è sufficiente in ogni caso a comportare un rischio di confusione, a prescindere dal carattere distintivo debole del marchio anteriore (83). Tali sentenze si allontanano, a mio avviso, dall’obiettivo perseguito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e generano un problema di «sovraprotezione» dei marchi deboli, ampiamente analizzato (84).
85. Tuttavia, benché si tratti di un problema reale, non credo che la soluzione risieda nel ricorrere al metodo «flessibile» del confronto dei segni. Essa si rinviene, in realtà, in una rivalutazione del peso che occorre riconoscere al carattere distintivo del marchio anteriore nel quadro della valutazione globale del rischio di confusione.
86. In terzo luogo, considerazioni di certezza del diritto depongono, a mio parere, contro l’adozione di detto metodo «flessibile». Infatti, ritengo che il principio di cui trattasi implichi, in particolare, per quanto possibile, l’esigenza di ragionamenti trasparenti e decisioni prevedibili. Orbene, la fase della «valutazione globale della somiglianza» presenta spesso, nelle sentenze del Tribunale, una certa opacità (85) e il doppio bilanciamento di somiglianze e differenze tra i segni che essa comporta lede la prevedibilità del risultato del loro confronto (86). Per contro, il metodo «restrittivo» offre, secondo me, un ragionamento chiaro in materia.
87. Da ultimo, favorire il metodo «flessibile» creerebbe inevitabilmente una tensione con la giurisprudenza concernente l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (87). A tal riguardo, ricordo che, nell’ambito di quest’ultima disposizione, la Corte ha privilegiato un approccio «restrittivo»: il Tribunale, ove ravvisi una certa somiglianza, seppur tenue, tra i segni in conflitto in relazione a uno degli aspetti visivo, fonetico o concettuale, deve procedere a una valutazione globale dei fattori pertinenti per determinare il rischio che il pubblico di riferimento stabilisca un nesso tra di essi (88). La tensione sarebbe a maggior ragione marcata per il fatto che, in linea di principio, la condizione della somiglianza tra i segni, comune all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento, deve essere valutata allo stesso modo nel quadro di entrambe le disposizioni (89).
3. Risposta sulla terza e quarta parte del motivo unico dell’EUIPO
88. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, ritengo che la terza e la quarta parte del motivo unico dedotto dall’EUIPO nella sua impugnazione siano fondate. A mio parere, nel compiere, ai punti da 46 a 54 della sentenza impugnata, un passaggio di «valutazione globale della somiglianza» tenendo conto, in tale contesto, ai punti 48, 51 e 53 della sentenza di cui trattasi, delle condizioni di commercializzazione dei prodotti in causa e, al punto 54 della suddetta sentenza, dell’esistenza di una differenza sul piano concettuale tra i segni e, infine, nel concludere, al punto 55 della medesima sentenza, che, «malgrado la loro somiglianza media sul piano fonetico, i segni in conflitto non sono, in base a un’impressione complessiva, simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009», il Tribunale ha violato la disposizione di cui trattasi.
89. A mio avviso, tali errori di diritto rimettono in discussione la legittimità del dispositivo della sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale non poteva validamente dichiarare, al punto 1 di detto dispositivo, l’annullamento della decisione controversa riconoscendo l’esistenza di un rischio di confusione senza aver preliminarmente provveduto a compiere una valutazione globale di detto rischio in conformità al metodo descritto al paragrafo 62 delle presenti conclusioni. Pertanto, fatta salva la risposta che dovrà essere data alla prima e alla seconda parte del motivo unico, suggerisco alla Corte di annullare la sentenza de qua.
VII. Conclusione
90. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 marzo 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T‑6/17, non pubblicata, EU:T:2018:119).
1 Lingua originale: il francese.
2 Regolamento del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1).
3 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (GU 2017, L 154, pag. 1). V. articoli 211 e 212 di detto regolamento.
4 Sentenza del 22 giugno 1999 (C‑342/97; in prosieguo: la «sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer», EU:C:1999:323, punto 27).
5 V. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 36).
6 Come osserva la Equivalenza, il punto qui affrontato dall’EUIPO sembra, in realtà, essere il punto 32 della sentenza impugnata.
7 V. sentenze del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punti 20, 21 e 25), e del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI (C‑206/04 P, EU:C:2006:194, punti 21 e 36).
8 V. sentenze del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 66), e del 2 dicembre 2009, Volvo Trademark/UAMI – Grebenshikova (SOLVO) (T‑434/07, EU:T:2009:480, punto 50).
9 V. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer (punto 27).
10 V. considerando 7 e 8 del regolamento n. 207/2009.
11 Sottolineo che l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 è identico all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25). Pertanto, la giurisprudenza relativa alla prima delle disposizioni citate può essere trasposta alla seconda, e viceversa. Inoltre, queste due disposizioni riprendono, rispettivamente, le identiche disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) e della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), cui sono subentrate. La giurisprudenza concernente detti precedenti articoli può così essere applicata a quelli nuovi [v., in questo senso, sentenze del 20 marzo 2003, LTJ Diffusion (C‑291/00, EU:C:2003:169, punti 41 e 43), e del 10 dicembre 2015, El Corte Inglés/UAMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, punto 37)]. Pertanto, nelle presenti conclusioni mi riferirò indifferentemente a sentenze concernenti il rischio di confusione pronunciate in relazione all’una o all’altra delle disposizioni di cui trattasi.
12 V., in particolare, sentenze del 29 settembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punti 26, 27 e 29); del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 33), e del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries (C‑51/09 P, EU:C:2010:368, punto 31).
13 V., in particolare, considerando 8 del regolamento n. 207/2009 e sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 22); del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punto 18), e del 12 giugno 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 41).
14 V., in particolare, sentenze del 29 settembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17); Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 19, e del 12 giugno 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 43).
15 V., in particolare, sentenze del 29 settembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 22); dell’11 dicembre 2008, Gateway/UAMI (C‑57/08 P, non pubblicata, EU:C:2008:718, punti 45 e 52), e del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO (da C‑673/15 P a C‑676/15 P, EU:C:2017:702, punto 47).
16 V., in particolare, sentenze del 12 ottobre 2004, Vedial/UAMI (C‑106/03 P, EU:C:2004:611, punto 54); dell’11 dicembre 2008, Gateway/UAMI (C‑57/08 P, non pubblicata, EU:C:2008:718, punti 56 e 57), e del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punti 65, 66 e 68).
17 V. punti 55 e 56 della sentenza impugnata.
18 Sentenza dell’11 novembre 1997 (C‑251/95, EU:C:1997:528).
19 V., in particolare, sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 23), e del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punto 19). V. punto 19 della sentenza impugnata.
20 V., in particolare, sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer (punto 27); del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 36), e del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 85). V. punto 20 della sentenza impugnata.
21 V. punti da 26 a 45 della sentenza impugnata.
22 Punti 46 e 47 della sentenza impugnata.
23 V. punti 48 e da 51 a 55 della sentenza impugnata.
24 V. paragrafi 23, 26 e 27 delle presenti conclusioni.
25 A tal riguardo, mentre la valutazione delle somiglianze e delle divergenze tra i segni costituisce un’analisi di carattere fattuale che esula, fatto salvo lo snaturamento, dal controllo della Corte in sede di impugnazione [v., in particolare, sentenza del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI (C‑254/09 P, EU:C:2010:488, punto 50)], chiarire se il Tribunale abbia violato i principi giuridici applicabili alla valutazione della loro somiglianza o commesso un errore di metodo costituisce una questione di diritto [v., in particolare, sentenza del 4 luglio 2019, FTI Touristik/EUIPO (C‑99/18 P, EU:C:2019:565, punto 25)].
26 L’EUIPO si è peraltro impegnato a seguire detto orientamento giurisprudenziale nella sua prassi decisionale. V. EUIPO, Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione europea, Parte C, Sezione 2, Capitolo 4, Punto 1.4 «Possibile risultato della comparazione».
27 V., in particolare, sentenza del 2 dicembre 2009, SOLVO (T‑434/07, EU:T:2009:480, punto 50).
28 V., nello stesso senso, l’affermazione presente nella giurisprudenza del Tribunale, secondo cui due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti visivi, fonetici e concettuali [v., in particolare, sentenze del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, EU:T:2002:261, punto 30); del 20 aprile 2005, Faber Chimica/UAMI - Industrias Quimicas Naber (Faber) (T‑211/03, EU:T:2005:135, punto 26), e del 15 dicembre 2010, Novartis/UAMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) (T‑331/09, EU:T:2010:520, punto 43)].
29 V., in particolare, sentenze del 3 luglio 2003, Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN) (T‑129/01, EU:T:2003:184, punti 54 e segg.); del 3 marzo 2004, Mülhens/UAMI – Zirh International (ZIRH) (T‑355/02, EU:T:2004:62, punti 47 e segg.); del 6 ottobre 2004, New Look/UAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection) (da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, EU:T:2004:293, punti 40 e segg.); del 12 gennaio 2006, Devinlec/UAMI – TIME ART (QUANTUM) (T‑147/03, EU:T:2006:10, punti 92 e segg.); del 16 settembre 2013, Golden Balls/UAMI – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T‑448/11, non pubblicata, EU:T:2013:456, punti 51 e 52); del 16 ottobre 2013, Zoo Sport/UAMI – K-2 (ZOOSPORT) (T‑453/12, non pubblicata, EU:T:2013:532, punti 87 e segg.); del 13 maggio 2015, Harper Hygienics/UAMI – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) (T‑364/12, non pubblicata, EU:T:2015:277, punti 63 e segg.); del 13 maggio 2015, Ferring/UAMI – Kora (Koragel) (T‑169/14, non pubblicata, EU:T:2015:280, punti 69 e segg.); del 3 giugno 2015, Giovanni Cosmetics/UAMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) (T‑559/13, EU:T:2015:353, punti 99 e segg.), e del 13 marzo 2018, Hotelbeds Spain/EUIPO – Guidigo Europe (Guidego what to do next) (T‑346/17, non pubblicata, EU:T:2018:134, punti 59 e segg.). In taluni casi, il Tribunale riconosce formalmente la sussistenza di una somiglianza tra i segni dopo aver accertato una somiglianza su (almeno) un aspetto [v., in particolare, sentenza del 16 settembre 2009, Dominio de la Vega/UAMI – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (T‑458/07, non pubblicata, EU:T:2009:337, punto 44)]. In altri casi, il Tribunale passa direttamente alla valutazione globale del rischio di confusione [v., in particolare, sentenze del 24 marzo 2011, XXXLutz Marken/UAMI – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T‑54/09, non pubblicata, EU:T:2011:118, punti 67 e segg.), e del 29 gennaio 2013, Fon Wireless/UAMI – nfon (nfon) (T‑283/11, non pubblicata, EU:T:2013:41, punti 62 e segg.)].
30 V., in particolare, sentenze del 15 gennaio 2008, Hoya/UAMI – Indo (AMPLITUDE) (T‑9/05, non pubblicata, EU:T:2008:8, punto 59); del 23 settembre 2009, Arcandor/UAMI – dm drogerie markt (S‑HE) (T‑391/06, non pubblicata, EU:T:2009:348, punto 54); del 15 dicembre 2010, TOLPOSAN (T‑331/09, EU:T:2010:520, punti da 54 a 56); del 10 maggio 2011, Emram/UAMI – Guccio Gucci (G) (T‑187/10, non pubblicata, EU:T:2011:202, punto 68); del 15 marzo 2012, Cadila Healthcare/UAMI – Novartis (ZYDUS) (T‑288/08, non pubblicata, EU:T:2012:124, punto 57); del 15 ottobre 2014, El Corte Inglés/UAMI – English Cut (The English Cut) (T‑515/12, non pubblicata, EU:T:2014:882, punto 33), e del 26 aprile 2018, Messi Cuccittini/EUIPO – J-M.-E.V. e hijos (MESSI) (T‑554/14, non pubblicata, EU:T:2018:230, punto 64). Dalle sentenze che precedono sembra potersi dedurre che i segni sono «complessivamente simili» quando presentano un certo grado di somiglianza visiva e fonetica, malgrado la loro differenza concettuale. Per contro, segni differenti sul piano visivo e fonetico sono considerati «complessivamente diversi», malgrado una certa somiglianza concettuale. Curiosamente, detto passaggio aggiuntivo ha talvolta portato il Tribunale a valutare come «complessivamente simili» segni per i quali aveva riscontrato una differenza su ciascuno dei piani [v., in particolare, sentenza del 31 gennaio 2012, Spar/UAMI – Spa Group Europe (SPA GROUP) (T‑378/09, non pubblicata, EU:T:2012:34, punti 38, 47, 53 e 54)].
31 V., in particolare, sentenze del 2 dicembre 2008, Ebro Puleva/UAMI – Berenguel (BRILLO’S) (T‑275/07, non pubblicata, EU:T:2008:545, punti 24 e 28); del 15 febbraio 2011, Yorma’s/UAMI – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S) (T‑213/09, non pubblicata, EU:T:2011:37, punto 86); del 21 febbraio 2013, Esge/UAMI – De’Longhi Benelux (KMIX) (T‑444/10, non pubblicata, EU:T:2013:89, punti da 35 a 42), e dell’11 dicembre 2014, Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master) (T‑480/12, EU:T:2014:1062, punti da 66 a 71).
32 V., sulla somiglianza fonetica, sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 28, e del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI (C‑206/04 P, EU:C:2006:194, punto 21). Per quanto concerne la somiglianza concettuale, v. sentenza dell’11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 24).
33 V. sentenze del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI (C‑206/04 P, EU:C:2006:194, punti 21 e 23); del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI (C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punto 35), e, in tal senso, del 25 giugno 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C‑147/14, EU:C:2015:420, punti 24 e 25).
34 Sentenza del 24 marzo 2011 (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 66).
35 Sentenza del 24 marzo 2011 (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 86). L’ambiguità risiede segnatamente nel fatto che la Corte ha qui invocato, a supporto della propria interpretazione, il punto 21 della sentenza del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI (C‑206/04 P, EU:C:2006:194), che sottolineava la necessità di ponderare le somiglianze e le differenze accertate tra i segni sul piano visivo, fonetico e concettuale nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione (e non di una valutazione globale della somiglianza).
36 Sentenza del 5 ottobre 2017 (C‑437/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:737).
37 Sentenza del 5 ottobre 2017, Wolf Oil/EUIPO (C‑437/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:737, punto 45). Parimenti, nell’ordinanza del 15 gennaio 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals (C‑579/08 P, non pubblicata, EU:C:2010:18, punto 50), la Corte ha confermato l’approccio adottato dal Tribunale consistente nel comparare i segni in causa al fine di stabilire se siano simili «dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale e nel complesso» (il corsivo è mio).
38 V., in particolare, sentenze del 6 ottobre 2004, NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection (da T‑117/03 a T‑119/03 e T‑171/03, EU:T:2004:293, punto 49); del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, EU:T:2006:65, punto 116); del 12 settembre 2007, Koipe/UAMI – Aceites del Sur (La Española) (T‑363/04, EU:T:2007:264, punti da 109 a 111); del 15 marzo 2012, ZYDUS (T‑288/08, non pubblicata, EU:T:2012:124, punti da 63 a 66); del 15 dicembre 2010, TOLPOSAN (T‑331/09, EU:T:2010:520, punti 61 e 62); del 27 febbraio 2014, Pêra-Grave/UAMI – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA) (T‑602/11, non pubblicata, EU:T:2014:97, punti da 57 a 59); del 28 aprile 2014, Longevity Health Products/UAMI – Weleda Trademark (MENOCHRON) (T‑473/11, non pubblicata, EU:T:2014:229, punti 48 e 49); del 13 maggio 2015, Koragel (T‑169/14, non pubblicata, EU:T:2015:280, punti da 79 a 83); del 3 giugno 2015, GIOVANNI GALLI (T‑559/13, EU:T:2015:353, punti da 128 a 130); del 24 novembre 2016, CG/EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER) (T‑349/15, non pubblicata, EU:T:2016:677, punti 74 e 75), e del 10 ottobre 2017, Cofra/EUIPO – Armand Thiery (1841) (T‑233/15, non pubblicata, EU:T:2017:714, punto 119)
39 In concreto, in base alle sentenze citate, una somiglianza sull’aspetto «più importante» dei segni in conflitto accresce il rischio che il consumatore confonda l’origine dei prodotti o servizi in causa, mentre, al contrario, una differenza sotto tale aspetto lo riduce. L’EUIPO si è impegnato a seguire detto approccio nella sua prassi decisionale (v. EUIPO, Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione europea, Parte C, Sezione 2, Capitolo 7, punto 4 «Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi»).
40 V., in particolare, sentenza del 17 ottobre 2013, Isdin/Bial-Portela (C‑597/12 P, EU:C:2013:672, punti 20 e 22), e ordinanza del 14 novembre 2013, TeamBank Nürnberg/UAMI (C‑524/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:874, punto 61).
41 Sentenza del 13 settembre 2007 (C‑234/06 P, EU:C:2007:514).
42 V. sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI (C‑234/06 P, EU:C:2007:514, punti 36 e 37). V., altresì, ordinanze del 20 gennaio 2015, Longevity Health Products/UAMI (C‑311/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:23, punti da 41 a 45), e del 7 aprile 2016, Harper Hygienics/EUIPO (C‑475/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:264, punti da 70 a 73), che possono essere lette nello stesso senso.
43 V., in particolare, sentenze del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punto 20); del 9 luglio 2015, Pêra‑Grave/UAMI (C‑249/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:459, punti da 40 a 44); del 14 ottobre 2003, Phillips‑Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T‑292/01, EU:T:2003:264, punto 54), e del 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO) (T‑185/02, EU:T:2004:189, punti da 54 a 58). L’espressione «teoria della neutralizzazione», ammessa in dottrina e presente in giurisprudenza, concerne quindi, stricto sensu, solo la neutralizzazione di somiglianze visive e/o fonetiche attraverso differenze concettuali marcate.
44 V., in particolare, sentenze del 3 marzo 2004, ZIRH (T‑355/02, EU:T:2004:62, punti 49 e 50); del 12 gennaio 2006, QUANTUM (T‑147/03, EU:T:2006:10, punti da 98 a 100); del 13 marzo 2018, Guidego what to do next (T‑346/17, non pubblicata, EU:T:2018:134, punti 64 e 65), e del 26 aprile 2018, MESSI (T‑554/14, non pubblicata, EU:T:2018:230, punti da 73 a 76). L’EUIPO si è impegnato a seguire detto approccio nella sua prassi decisionale (v. EUIPO, Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione europea, Parte C, Sezione 2, Capitolo 7, punto 5 «Impatto della somiglianza concettuale dei segni sul rischio di confusione»).
45 V., in particolare, sentenze del 17 marzo 2004, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T‑183/02 e T‑184/02, EU:T:2004:79, punto 93); del 31 gennaio 2012, SPA GROUP (T‑378/09, non pubblicata, EU:T:2012:34, punti da 48 a 53), e del 13 maggio 2015, Koragel (T‑169/14, non pubblicata, EU:T:2015:280, punti da 67 a 69).
46 V., in particolare, sentenze del 22 giugno 2004, PICARO (T‑185/02, EU:T:2004:189, punti 56 e 58); del 22 marzo 2007, Brinkmann/UAMI – Terra Networks (Terranus) (T‑322/05, non pubblicata, EU:T:2007:94, punto 40); del 3 giugno 2015, GIOVANNI GALLI (T‑559/13, EU:T:2015:353, punti da 94 a 98); del 1° giugno 2016, Wolf Oil/EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL) (T‑34/15, non pubblicata, EU:T:2016:330, punti da 46 a 48), e del 10 ottobre 2017, 1841 (T‑233/15, non pubblicata, EU:T:2017:714, punti da 110 a 112).
47 V., segnatamente, sentenze del 14 ottobre 2003, BASS (T‑292/01, EU:T:2003:264, punti da 54 a 57), e del 22 giugno 2004, PICARO, T‑185/02, EU:T:2004:189, punto 56).
48 V., in particolare, sentenze del 27 ottobre 2005, Éditions Albert René/UAMI – Orange (MOBILIX) (T‑336/03, EU:T:2005:379, punti 81, 83 e 84), e del 1° giugno 2016, CHEMPIOIL (T‑34/15, non pubblicata, EU:T:2016:330, punti 53 e 54).
49 In particolare, nella sentenza del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punti da 21 a 25), la Corte ha confermato il ragionamento del Tribunale consistente, da una parte, nel rilevare un «effetto di neutralizzazione» delle somiglianze visive e fonetiche esistenti tra i segni in causa in ragione delle loro marcate differenze concettuali e, dall’altra, nel tener conto del grado di attenzione del pubblico di riferimento e del carattere distintivo del marchio anteriore. Su questo punto, la Corte si è discostata dalle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2005:531, paragrafo 38). Infatti, quest’ultimo riteneva che, tenuto conto della neutralizzazione, i segni in conflitto non erano simili, cosicché non era necessario esaminare gli altri fattori pertinenti ai fini della valutazione globale del rischio di confusione.
50 Sentenza del 23 marzo 2006 (C‑206/04 P, EU:C:2006:194, punti 35 e 36), resa sull’impugnazione della sentenza del 3 marzo 2004, ZIRH (T‑355/02, EU:T:2004:62). V. anche sentenze del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI (C‑171/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:171, punto 48), e del 9 luglio 2015, Pêra‑Grave/UAMI (C‑249/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:459, punto 39).
51 Sentenza del 23 gennaio 2014 (C‑558/12 P, EU:C:2014:22).
52 V. sentenza del 21 settembre 2012, Wesergold Getränkeindustrie/UAMI – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T‑278/10, EU:T:2012:459, punto 58).
53 V. sentenza del 23 gennaio 2014, UAMI/riha WeserGold Getränke (C‑558/12 P, EU:C:2014:22, punti 47 e 48). V. anche, in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI (C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punto 97).
54 Sentenza del 5 ottobre 2017 (C‑437/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:737).
55 Sentenza del 5 ottobre 2017, Wolf Oil/EUIPO (C‑437/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:737, punto 44).
56 V. sentenza del 5 ottobre 2017, Wolf Oil/EUIPO (C‑437/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:737, punti 54 e 55).
57 V. paragrafo 24 delle presenti conclusioni.
58 V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
59 V. sentenze del 23 ottobre 2003, Adidas‑Salomon e Adidas Benelux (C‑408/01, EU:C:2003:582, punto 28), e del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 52).
60 La diversa natura di questi due esami giustifica, ai fini della chiarezza del ragionamento, una loro formalizzazione in due tappe distinte. Tuttavia, riconosco che tale separazione presenterà sempre un certo grado di artificialità dal momento che gli elementi di somiglianza e di divergenza tra i segni possono essere analizzati due volte (una prima volta all’atto dell’accertamento della loro esistenza e una seconda volta al fine di stabilire se integrino un rischio di confusione). Numerose sentenze del Tribunale indicano così una sola fase di analisi del rischio di confusione [v., in particolare, sentenze del 14 ottobre 2003, BASS (T‑292/01, EU:T:2003:264, punti 45 e segg.); del 3 marzo 2004, ZIRH (T‑355/02, EU:T:2004:62, punti 43 e segg.), e del 22 giugno 2004, PICARO (T‑185/02, EU:T:2004:189, punti 53 e segg.)].
61 V., per analogia, la giurisprudenza relativa alla somiglianza dei prodotti o servizi controversi. A tal riguardo, la Corte ha stabilito che, per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere dimostrata la presenza di una certa somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione. A tal fine, occorre tener conto di fattori «che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi» tra cui «la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità». Una volta che l’esistenza di una certa somiglianza tra i prodotti e i servizi è stata stabilita, tutti i fattori devono essere esaminati per valutare se detta somiglianza sia sufficiente per provocare un rischio di confusione, nel quadro di una valutazione globale di detto rischio. V., in particolare, sentenze del 29 settembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punti da 22 a 24), e del 7 maggio 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) (C‑398/07 P, non pubblicata, EU:C:2009:288, punti 34 e 35).
62 Anche in questo caso, è possibile ravvisare un’analogia con la somiglianza dei prodotti o servizi in causa. I fattori pertinenti per accertare detta somiglianza devono essere valutati in funzione della percezione dei consumatori. I prodotti o i servizi sono simili quando i consumatori possono essere indotti a pensare che la responsabilità della loro fabbricazione o fornitura incomba a una stessa impresa o a imprese economicamente collegate. V., in particolare, sentenza del 15 febbraio 2011, YORMA’S (T‑213/09, non pubblicata, EU:T:2011:37, punto 36).
63 V. sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 26, e del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punto 19).
64 V., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin (C‑84/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:596, punto 70), e ordinanza del 22 ottobre 2014, Repsol YPF/UAMI (C‑466/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2331, punti da 48 a 51). Un siffatto bilanciamento comporta essenzialmente una valutazione di fatto sulla quale non spetta alla Corte esprimersi nel quadro dell’impugnazione. Il Tribunale ha pertanto un certo potere discrezionale in relazione alla valutazione del grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale esistente tra i segni in conflitto.
65 V. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
66 V. giurisprudenza citata nella nota 32 delle presenti conclusioni.
67 V. sentenza del 12 giugno 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 47).
68 V. Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet and Maxwell, Londra, 5a edizione, 2018, pag. 378.
69 V. paragrafi 23 e 27 delle presenti conclusioni.
70 V. Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., op. cit., pagg. 365 e 366. Il carattere prospettivo della valutazione globale del rischio di confusione implica che, nel quadro di detta valutazione, occorre tener conto delle normali modalità di commercializzazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, vale a dire di quelle normalmente prevedibili per tale categoria di prodotti o servizi e non delle modalità specifiche di commercializzazione dei prodotti designati dal marchio anteriore, che possono variare nel tempo e secondo la volontà del titolare di detto marchio. V. sentenze del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI (C‑171/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:171, punto 59), e del 12 gennaio 2006, QUANTUM (T‑147/03, EU:T:2006:10, punti da 103 a 107).
71 V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
72 V. paragrafo 23 delle presenti conclusioni.
73 Questa interpretazione è corroborata dalle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Lloyd Schuhfabrik Meyer (C‑342/97, EU:C:1998:522, paragrafo 18: «il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, alla luce di tutti i fattori rilevanti. (...) [P]uò essere importante, a seconda delle circostanze, considerare non solo il grado di somiglianza auditiva tra il marchio e il contrassegno, bensì anche il grado (o la mancanza) di somiglianza visuale e concettuale. In mancanza di somiglianza visuale o concettuale si dovrebbe considerare se, tenendo in considerazione tutte le circostanze, ivi comprese la natura dei prodotti e le condizioni alle quali questi vengono immessi in commercio, ogni somiglianza auditiva possa da sola far sorgere un rischio di confusione»).
74 V. sentenze del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punto 27); del 23 marzo 2006, Mülhens/UAMI (C‑206/04 P, EU:C:2006:194, punto 50); del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI (C‑171/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:171, punto 49); del 14 ottobre 2003, BASS (T‑292/01, EU:T:2003:264, punto 54), e del 12 gennaio 2006, QUANTUM (T‑147/03, EU:T:2006:10, punti 98 e 100). Ciò spiega, a mio parere, che detta «teoria» non trova applicazione in presenza di somiglianze visive e fonetiche tra i segni molto marcate, cosicché la loro differenza concettuale rischia di sfuggire all’attenzione del pubblico di riferimento. V. ordinanza del 27 ottobre 2010, REWE-Zentral/UAMI (C‑22/10 P, non pubblicata, EU:C:2010:640, punti 46 e 47).
75 Ad esempio, se il marchio anteriore è fortemente distintivo e il grado di attenzione del pubblico particolarmente basso, anche somiglianze visive e fonetiche «neutralizzate» da una differenza concettuale marcata potrebbero essere sufficienti a comportare un rischio di confusione.
76 V., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2006, Ruiz‑Picasso e a./UAMI (C‑361/04 P, EU:C:2006:25, punti da 23 a 25) e Jaeger‑Lenz, A., «Relative grounds for refusal», in Hasselblatt, G. N. (ed.), European Union Trade Mark Regulation – Article-by-Article Commentary, Beck, Hart, Nomos, 2a edizione, 2018, pag. 246. In ogni caso, ricordo che, ai fini dell’applicazione della teoria della neutralizzazione, è necessario che il Tribunale accerti che quantomeno uno dei segni controversi assume, nel pubblico di riferimento, un significato chiaro e determinato (v. paragrafo 56 delle presenti conclusioni). Orbene, benché tale aspetto non sia sollevato dall’EUIPO nella sua impugnazione, osservo che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non ha verificato il rispetto di detta condizione.
77 V. sentenze del 29 settembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punti 27 e 28), e del 12 giugno 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 35), e Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., op. cit., pagg. 362 e 365. V. altresì Folliard-Monguiral, A., «TPICE, affaire Quantum: le faible caractère distinctif peut-il jouer contre le risque de confusion?», Propriété industrielle, n. 4, aprile 2006, comm. 30., secondo cui il rischio di confusione è «una finzione dal volto umano destinata a tutelare gli interessi concorrenziali di un operatore economico».
78 Certo, è poco probabile, ad esempio, che la mera somiglianza concettuale tra i segni comporti, in pratica, un rischio di confusione [v. conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:221, paragrafi 61 e 62)]. Tuttavia, a mio parere, un opponente non dovrebbe essere privato della possibilità di dimostrarlo.
79 V. Humblot, B., «Droit des marques: de l’influence ou non du risque de confusion sur la similitude et vice-versa – Motifs relatifs de refus: regard sur un arrêt éclairant de la CJUE (Ferrero c/OHMI, 24 mars 2011)», Lamy, Droit de l’immatériel, n. 72, giugno 2011, pagg. da 85 a 90.
80 V., per un richiamo recente a tale circostanza, sentenza del 27 giugno 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone) (T‑268/18, EU:T:2019:452, punto 96).
81 V., in tal senso, sentenze dell’11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, EU:C:1997:528, punto 24); del 29 settembre 1998, Canon (C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 18), e del 12 giugno 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 42).
82 Inoltre, in sede di confronto dei segni in conflitto, occorre stabilire i rispettivi elementi distintivi e dominanti. In tale contesto, un elemento descrittivo dei prodotti o dei servizi controversi ha una ridotta capacità di attirare l’attenzione dei consumatori e deve, pertanto, avere un peso più contenuto nell’impressione d’insieme generata dai segni. Ne consegue, ad esempio, che eventuali somiglianze visive a livello di tale elemento non dovrebbero comportare l’accertamento di una somiglianza visiva tra i segni o, al limite, l’accertamento di una somiglianza debole. V., in tal senso, sentenze del 12 giugno 2019, Hansson (C‑705/17, EU:C:2019:481, punto 53); del 5 aprile 2006, Saiwa/UAMI – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) (T‑344/03, EU:T:2006:105, punti da 32 a 38), e del 13 maggio 2015, easyGroup IP Licensing/UAMI – Tui (easyAir-tours) (T‑608/13, non pubblicata, EU:T:2015:282, punti da 35 a 42).
83 V., segnatamente, sentenze dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T‑29/04, EU:T:2005:438, punto 29); del 22 marzo 2007, Terranus (T‑322/05, non pubblicata, EU:T:2007:94, punto 41); del 27 febbraio 2014, QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA (T‑602/11, non pubblicata, EU:T:2014:97, punto 61), e del 4 dicembre 2014, BSH/UAMI – LG Electronics (compressor technology) (T‑595/13, non pubblicata, EU:T:2014:1023, punto 28). V. altresì, la sentenza dell’8 novembre 2016, BSH/EUIPO (C‑43/15 P, EU:C:2016:837, punti 63 e 64) che sottolinea una tendenza analoga nella giurisprudenza della Corte.
84 V., in particolare, Folliard-Monguiral, A., op. cit.; Monteiro, J., «Marque communautaire – La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire», Propriété industrielle, n. 6, giugno 2009, studio 12; Passa, J., «Le risque de confusion déduit d’éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne: l’angle mort du droit des marques», Propriétés Intellectuelles, ottobre 2017, n. 65, pagg. da 32 a 40, e Kur, A. e Senftleben, M., European Trade Mark Law – A Commentary, Oxford University Press, Regno Unito, 2017, pagg. da 229 a 231.
85 V. paragrafo 48 delle presenti conclusioni.
86 V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni.
87 La disposizione menzionata è riprodotta nel paragrafo 6 delle presenti conclusioni.
88 V. sentenze del 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P e C‑582/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:2387, punti da 74 a 76), e del 10 dicembre 2015, El Corte Inglés/UAMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, punti 47 e 48).
89 V. sentenze del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI (C‑552/09 P, EU:C:2011:177, punto 53), e del 10 dicembre 2015, El Corte Inglés/UAMI (C‑603/14 P, EU:C:2015:807, punto 39). Nella sentenza impugnata nel quadro di quest’ultima causa, nel quadro della sua analisi sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il Tribunale aveva accertato l’esistenza di una somiglianza concettuale debole tra i segni in conflitto per poi concludere, essenzialmente, che, in mancanza di somiglianza visiva o fonetica, detti segni erano «complessivamente diversi» [v. sentenza del 15 ottobre 2014, The English Cut (T‑515/12, non pubblicata, EU:T:2014:882, punto 33)]. Tuttavia, il fatto che la Corte non abbia sanzionato tale ragionamento si può spiegare alla luce del fatto che l’appellante non aveva contestato le modalità di applicazione della disposizione di cui trattasi da parte del Tribunale.
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