Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PRIIT PIKAMÄE
presentate il 2 ottobre 2019 (1)
Causa C‑442/18 P
Banca centrale europea (BCE)
contro
Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA
«Impugnazione – Accesso ai documenti – Accesso alla decisione della BCE, del 1° agosto 2014, che sospende la Banco Espírito Santo SA quale controparte idonea della zona euro e obbliga tale banca a rimborsare un debito di vari miliardi di euro, nonché a qualsiasi documento connesso a tale decisione – Diniego di accesso integrale»
I. Introduzione
1. Con la propria impugnazione, la Banca centrale europea (BCE) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2018, Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE (2), con la quale quest’ultimo ha annullato la decisione della BCE del 1° aprile 2015 (in prosieguo: la «decisione controversa») che nega parzialmente l’accesso a taluni documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014, nella parte in cui riguardava l’importo del credito indicato negli estratti del verbale che prende atto della decisione del consiglio direttivo della BCE (in prosieguo: il «consiglio direttivo») del 28 luglio 2014 nonché le informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1° agosto 2014.
2. A sostegno della propria impugnazione, la BCE deduce un motivo unico, asserendo che il Tribunale ha considerato erroneamente che, allorché essa nega l’accesso alle informazioni relative alla conduzione della politica monetaria, è tenuta a fornire una motivazione che permetta di comprendere e verificare in che modo, concretamente ed effettivamente, l’accesso a tali informazioni arrechi pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle riunioni dei suoi organi decisionali.
3. La presente causa fornisce così alla Corte l’occasione di pronunciarsi sulla questione fondamentale se alle delibere di uno degli organi decisionali della BCE si applichi il principio di riservatezza o il principio di trasparenza, dilemma che dev’essere risolto sulla base tanto della decisione 2004/258/CE (3) quanto del diritto primario.
II. Contesto normativo
A. Statuto del SEBC e della BCE
4. L’articolo 10.4 del protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE (4) (in prosieguo: lo «Statuto del SEBC e della BCE») dispone quanto segue:
«Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni».
B. Regolamento interno della BCE
5. L’articolo 23.1 della decisione BCE/2004/2 (5), intitolato «Riservatezza e accesso ai documenti della BCE», dispone, in sostanza che le riunioni degli organi decisionali della BCE e di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito sono riservate, a meno che il consiglio direttivo non autorizzi il presidente a rendere pubblico il risultato delle loro delibere.
C. Decisione 2004/258
6. Ai sensi del suo articolo 1, l’obiettivo della decisione 2004/258 è «di definire le condizioni e le limitazioni in base alle quali la BCE dà al pubblico accesso ai documenti della BCE (...)».
7. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2004/258, «[q]ualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti della BCE, secondo le condizioni e le limitazioni definite nella presente decisione».
8. L’articolo 4 della decisione 2004/258, intitolato «Eccezioni», ai suoi paragrafi 1, lettera a), 3 e 6 dispone quanto segue:
«1. La BCE rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
a) L’interesse pubblico, in ordine:
– alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE,
(...)
3. L’accesso a un documento contenente pareri per uso interno, facenti parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE o con le BCN [banche centrali nazionali], viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
(...)
6. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni salvo che sia espressamente disposto altrimenti dal consiglio direttivo della BCE. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali, le eccezioni possono continuare a essere applicate anche dopo tale periodo».
III. Fatti e decisione controversa
9. L’Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA (in prosieguo: l’«ESF») è una società holding di diritto portoghese oggetto di una procedura d’insolvenza. Essa era uno dei principali azionisti della Banco Espírito Santo SA (in prosieguo: la «BES»).
10. Sottoposta a pressioni finanziarie e vedendo la propria posizione di liquidità deteriorarsi, a partire dal mese di maggio del 2014, la BES ha fatto ricorso alle operazioni di credito dell’Eurosistema e, dal mese di luglio del 2014, ha iniziato a ricevere liquidità di emergenza erogate dalla Banco de Portugal, la banca centrale del Portogallo.
11. Il 23 luglio 2014 il consiglio direttivo della BCE ha dapprima deciso di non opporsi, fino alla successiva riunione ordinaria, alla concessione dell’erogazione di liquidità di emergenza alla BES entro un certo massimale.
12. In seguito, su proposta del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio 2014, il consiglio direttivo della BCE ha deciso, in pari data, di mantenere l’accesso della BES agli «strumenti di credito della politica monetaria», «congelando» al contempo il credito in corso erogato alla BES, alle sue filiali e controllate mediante detti strumenti «al livello attuale». Di conseguenza, l’importo del credito erogato a tali enti mediante operazioni di credito dell’Eurosistema è stato limitato al livello al quale si trovava alla data del 28 luglio 2014.
13. Successivamente, su proposta del comitato esecutivo della BCE del 1° agosto 2014, il consiglio direttivo della BCE ha deciso, in pari data, in particolare, di sospendere l’accesso della BES e delle sue filiali agli strumenti di credito della politica monetaria per ragioni prudenziali e ha ingiunto alla BES di rimborsare, entro il 4 agosto 2014, l’intero credito concesso nel quadro dell’Eurosistema. Tale decisione è stata riportata in un verbale, nel quale era altresì indicato il massimale dell’erogazione di liquidità di emergenza che poteva essere concesso dalla Banco de Portugal alla BES.
14. In tali circostanze, le autorità portoghesi hanno deciso di sottoporre la BES a una procedura di risoluzione. Successivamente, nei confronti dell’ESF è stata avviata una procedura d’insolvenza.
15. Con lettera del 5 novembre, l’ESF ha chiesto alla BCE l’accesso alla decisione del consiglio direttivo del 1° agosto 2014, nonché a tutti i documenti in possesso della BCE connessi «in una maniera o nell’altra» a tale decisione.
16. La BCE ha dato seguito a tale lettera e, in particolare, ha concesso all’ESF un accesso parziale alle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1° agosto 2014 nonché agli estratti dei verbali che prendono atto delle decisioni del 28 luglio e del 1° agosto 2014.
17. Con lettera del 4 febbraio 2015, l’ESF ha trasmesso alla BCE una domanda di conferma, nella quale ha considerato che la motivazione fornita dalla BCE volta a giustificare il diniego di accesso integrale a taluni documenti richiesti era troppo vaga e generica. Inoltre, l’ESF ha chiesto l’accesso, da un lato, agli importi che erano stati occultati negli estratti dei verbali che prendono atto delle decisioni del consiglio direttivo del 28 luglio e del 1° agosto 2014 messi a sua disposizione, ossia l’importo del credito concesso alla BES, alle sue filiali e controllate nonché l’importo del massimale dell’erogazione di liquidità di emergenza che poteva essere concesso alla BES e, dall’altro, a talune informazioni che erano state occultate nelle proposte del comitato esecutivo del 28 luglio e del 1° agosto 2014.
18. Con lettera del 1° aprile 2015, dopo aver prorogato il termine per la risposta alla domanda di conferma, la BCE ha divulgato all’ESF talune informazioni aggiuntive contenute nelle proposte del comitato esecutivo del 28 luglio e del 1° agosto 2014. Per il resto, ai sensi dell’articolo 4 della decisione 2004/258, la BCE ha confermato il diniego di accesso agli importi occultati negli estratti dei verbali che prendono atto delle decisioni del consiglio direttivo del 28 luglio e del 1° agosto 2014 nonché a taluni passaggi cancellati dalle proposte del comitato esecutivo del 28 luglio e del 1° agosto 2014.
IV. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19. Con il proprio ricorso, l’ESF ha chiesto l’annullamento della decisione implicita adottata dalla BCE il 4 marzo 2015, l’annullamento della decisione controversa, nonché la condanna della BCE alle spese.
20. La BCE ha concluso per il rigetto di tale ricorso e per la condanna dell’ESF alle spese.
21. Il Tribunale ha annullato la decisione controversa, nella parte in cui la BCE aveva negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale che prende atto della decisione del consiglio direttivo del 28 luglio 2014, nonché alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1° agosto 2014. Il Tribunale ha respinto il ricorso quanto al resto.
V. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
22. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 5 luglio 2018, la BCE ha proposto l’impugnazione in esame.
23. Anzitutto, la BCE chiede alla Corte di annullare il primo punto del dispositivo della sentenza impugnata. Essa chiede poi alla Corte di respingere il ricorso anche per quanto concerne il suo rifiuto di divulgare l’importo del credito negli estratti dei verbali contenenti la decisione del consiglio direttivo del 28 luglio 2014 o, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sul ricorso. Infine, essa chiede di condannare l’ESF ai due terzi delle spese e la BCE a un terzo delle spese.
24. A sostegno della propria impugnazione, la BCE deduce un motivo unico relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale in sede di interpretazione dell’articolo 10.4 dello Statuto del SEBC e della BCE nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258. Con tale motivo, essa censura i punti 124 e 161 della sentenza impugnata, in combinato disposto con i punti da 54 a 56 e da 75 a 81 di quest’ultima. Più precisamente, la BCE ritiene che il Tribunale abbia dichiarato erroneamente che, negando l’accesso alle informazioni riportate negli estratti del verbale che prende atto della decisione del 28 luglio 2014, la BCE era tenuta a fornire una motivazione che permettesse di comprendere e verificare in che modo, concretamente ed effettivamente, l’accesso a tali informazioni avrebbe arrecato pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle riunioni dei suoi organi decisionali.
25. Nella propria impugnazione, la BCE sostiene che il principio di riservatezza delle riunioni del consiglio direttivo, sancito, per quanto riguarda il diritto primario, all’articolo 10.4 dello Statuto del SEBC e della BCE, è riaffermato all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258. Essa asserisce che quest’ultima disposizione dev’essere oggetto di un’interpretazione conforme a tale principio.
26. Orbene, in udienza, la BCE ha ammesso che sussiste una certa tensione fra l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258 e le pertinenti disposizioni del diritto primario. Essa ritiene che occorra porre rimedio a tale tensione interpretando la decisione 2004/258 alla luce del diritto primario e del principio di riservatezza delle delibere degli organi decisionali della BCE.
27. L’ESF chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la BCE alle spese.
VI. Analisi
28. Come illustrato supra, nella propria impugnazione, la BCE deduce un motivo unico relativo a un errore di diritto commesso dal Tribunale in sede di interpretazione dell’articolo 10.4 dello Statuto del SEBC e della BCE nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258.
29. Occorre rilevare che gli argomenti della BCE, addotti a sostegno di tale motivo, non pongono in discussione la validità della decisione 2004/258, ma si riferiscono essenzialmente alla circostanza che tale decisione non può essere intesa nel senso che stabilisca modalità di accesso ai documenti in contraddizione con il diritto primario.
30. Tenuto conto degli argomenti addotti dalla BCE, presenterò, anzitutto, le disposizioni pertinenti del diritto primario in materia di accesso ai documenti della BCE e, più specificamente, ai risultati delle delibere dei suoi organi decisionali. Nel fare ciò, circoscriverò il principio che disciplina l’accesso a siffatti documenti (sezione A). Esaminerò poi, alla luce di tale principio, le implicazioni del fatto che il consiglio direttivo possa decidere di divulgare il risultato delle proprie delibere (sezione B). Infine, alla luce dell’insieme di tali considerazioni, determinerò la portata dell’obbligo di motivazione in caso di diniego di accesso ai documenti fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 (sezione C).
A. Principio applicabile all’accesso ai documenti della BCE sul piano dei trattati
31. Devo subito osservare che il principio di trasparenza è sancito dagli articoli 1 e 10 TUE nonché dall’articolo 15 TFUE (6), disposizioni che costituiscono, per quanto riguarda il diritto primario, il fondamento del contesto normativo che disciplina l’accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione. Infatti, riprendendo il ruolo dell’articolo 255 TCE, l’articolo 15 TFUE, introdotto in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha ampliato l’ambito di applicazione del principio di trasparenza nel diritto dell’Unione (7).
32. Più precisamente, l’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE enuncia il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione di cui dispone qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, diritto che è riaffermato all’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il corollario del diritto di accesso ai documenti sono gli obblighi di trasparenza gravanti su tali istituzioni. Le limitazioni al diritto di accesso ai documenti e agli obblighi di trasparenza, come previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, sono stabilite mediante regolamenti.
33. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea e la Banca europea per gli investimenti nonché la BCE sono soggette all’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE soltanto allorché esercitano funzioni amministrative. In tale contesto, la Corte ha già dichiarato che le condizioni che disciplinano l’accesso ai documenti detenuti da una delle istituzioni menzionate all’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE e che si rapportano all’attività non amministrativa di detta istituzione non possono essere stabilite da regolamenti adottati in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, secondo comma, TFUE (8).
34. Ne deduco che gli obblighi di trasparenza che incombono sulla BCE nelle situazioni in cui quest’ultima esercita funzioni non amministrative devono essere distinti da quelli che incombono su di essa nelle situazioni in cui esercita funzioni amministrative.
35. La circostanza che, allorché esercita attività non amministrative conformemente all’articolo 282 TFUE, in particolare in materia di conduzione della politica monetaria, la BCE non sia soggetta agli obblighi di trasparenza come applicati nelle situazioni contemplate all’articolo 15, paragrafo 3, primo e secondo comma, TFUE è giustificata appunto alla luce della natura di tali attività (9). Infatti, non bisogna dimenticare che, conducendo tale politica, la BCE svolge un ruolo significativo nel mantenimento della stabilità dei prezzi e del sistema finanziario.
36. Per quanto concerne, più specificamente, il consiglio direttivo, ad esso è stato affidato il compito essenziale della formulazione della politica monetaria (10). Peraltro, come illustra la presente causa, il consiglio direttivo partecipa in particolare ai processi aventi per obiettivo la concessione di fondi, grazie alle operazioni di credito dell’Eurosistema, agli enti in difficoltà finanziaria. Rendere disponibili taluni dati detenuti dalla BCE nel corso di tali processi unicamente per coloro che ne hanno fatto richiesta potrebbe, in taluni casi, creare un rischio di speculazione economica eccessiva. Tale rischio potrebbe compromettere gli obiettivi perseguiti dalla BCE (11).
37. In tali circostanze, affinché la BCE possa svolgere i propri compiti autonomamente ed efficacemente, occorre anche proteggere il processo decisionale dei suoi organi da qualsiasi pressione esterna, il che può essere garantito mediante la riservatezza di tale processo (12). Per la stessa ragione il diritto dell’Unione prevede anche altre disposizioni che mirano, in sostanza, a proteggere la BCE da qualsivoglia pressione politica per consentirle di perseguire efficacemente gli obiettivi assegnati ai suoi compiti, grazie all’esercizio indipendente dei poteri specifici di cui essa dispone a tali fini (13).
38. Peraltro, riconoscendo al contempo le specificità del ruolo svolto dagli organi decisionali della BCE, gli Stati membri hanno adottato lo Statuto del SEBC e della BCE, il cui articolo 10.4 prevede che le riunioni del consiglio direttivo hanno carattere di riservatezza e che il consiglio stesso può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
39. Deduco da tutto quanto precede che, secondo la scelta intenzionale degli Stati membri, il processo decisionale del consiglio direttivo non è soggetto a obblighi di trasparenza come quelli che si applicano nelle situazioni contemplate all’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE. Ciò non implica che tale processo si collochi al di fuori delle norme dell’Unione in materia di accesso ai documenti (14). Tuttavia, conformemente alle disposizioni menzionate ai paragrafi da 33 a 35 delle presenti conclusioni, in tale contesto, il principio di trasparenza cede il posto al principio di riservatezza.
40. Orbene, la lettura della sentenza impugnata induce a ritenere che, per quanto concerne i risultati del processo decisionale del consiglio direttivo, la priorità del principio di riservatezza sul principio di trasparenza sia esclusa sulla base dell’articolo 10.4, seconda frase, dello Statuto del SEBC e della BCE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258. Infatti, il Tribunale interpreta la circostanza che il consiglio direttivo possa decidere di divulgare i risultati delle proprie delibere nel senso che tale consiglio deve avvalersi del margine di discrezionalità di cui dispone, in ordine al diniego di accesso ai documenti richiesti, alle condizioni e limitazioni di cui alla decisione 2004/258. Di conseguenza, secondo il Tribunale, allorché nega l’accesso a simili risultati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258, il consiglio direttivo deve fornire una motivazione dettagliata che permetta al richiedente di comprendere e verificare in che modo, concretamente ed effettivamente, l’accesso all’informazione avrebbe arrecato pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alla riservatezza delle riunioni dei suoi organi decisionali. Occorre esaminare la fondatezza delle considerazioni del Tribunale secondo le quali, da un lato, il margine di discrezionalità del consiglio direttivo per quanto concerne la divulgazione dei risultati delle sue delibere è determinato dalle disposizioni della decisione 2004/258, cosicché la loro mancata divulgazione costituisce una mera eccezione e, dall’altro, un diniego di accesso a siffatti risultati dev’essere accompagnato da una motivazione dettagliata.
B. Divulgazione dei risultati delle delibere del consiglio direttivo
41. Ai punti da 76 a 80 della sentenza impugnata, ai quali il punto 124 di tale sentenza fa riferimento, il Tribunale ha considerato che le decisioni del consiglio direttivo – e, conseguentemente, anche i verbali che trascrivono tali decisioni – non beneficiano di una tutela assoluta per quanto concerne la loro diffusione, cosicché la loro mancata divulgazione costituisce una mera eccezione. Il Tribunale ha sottolineato che, in forza dell’articolo 10.4, seconda frase, dello Statuto del SEBC e della BCE, il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni. Di conseguenza, il margine di discrezionalità di cui il consiglio direttivo dispone in proposito dovrebbe essere esercitato alle condizioni e alle limitazioni di cui alla decisione 2004/258, il cui obiettivo, ha aggiunto il Tribunale, consiste nell’autorizzare l’accesso più ampio possibile ai documenti della BCE.
42. Non sono tuttavia persuaso da tale interpretazione delle disposizioni dello Statuto del SEBC e della BCE nonché di quelle della decisione 2004/258.
43. Si deve osservare, in primo luogo, che, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale, dal considerando 3 della decisione 2004/258 risulta non già che l’accesso ai documenti della BCE debba essere il più ampio possibile, ma che un accesso più ampio a tali documenti dovrebbe essere garantito. Tale considerando riconosce inoltre che l’accesso ai documenti della BCE dovrebbe essere garantito preservando nel contempo, da un lato, l’indipendenza di quest’ultima e, dall’altro, la riservatezza di talune materie proprie dell’espletamento delle sue funzioni. Si può pertanto arguire che la premessa sulla quale si è basato il Tribunale non è quella su cui si fonda tale decisione.
44. In secondo luogo, secondo il medesimo considerando, le riunioni degli organi decisionali della BCE sono riservate, a meno che l’organo competente decida di rendere pubblico il risultato delle loro delibere, il che fa eco all’articolo 132, paragrafo 2, TFUE secondo il quale la BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni e i suoi pareri. Tale disposizione fa già allusione al potere discrezionale della BCE di rendere pubbliche le proprie decisioni (15). Nella stessa ottica, l’articolo 10.4, seconda frase, dello Statuto del SEBC e della BCE e l’articolo 23.1, in fine, del regolamento interno della BCE confermano il potere discrezionale della BCE per quanto attiene alla divulgazione delle sue decisioni. Infatti, secondo tali disposizioni, il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle sue delibere.
45. Tutte le citate disposizioni prevedono, è vero, un’attenuazione per quanto riguarda il principio di riservatezza in relazione ai risultati delle delibere del consiglio direttivo. Infatti, ai sensi dell’articolo 10.4, prima frase, dello Statuto del SEBC e della BCE, nonché dell’articolo 23.1 del regolamento interno della BCE, il principio di riservatezza si applica alle riunioni del consiglio direttivo, mentre, conformemente all’articolo 10.4, seconda frase, dello Statuto del SEBC e della BCE e all’articolo 23.1, in fine, del regolamento interno della BCE, la riservatezza dei risultati delle delibere del consiglio direttivo ha carattere relativo. Tuttavia, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 80 della sentenza impugnata, ciò non implica che il livello di tutela dei risultati delle delibere sia, per impostazione predefinita, inferiore a quello accordato alle delibere stesse o che la loro mancata divulgazione costituisca una mera eccezione.
46. Infatti, nulla indica che, con queste ultime due disposizioni, il legislatore dell’Unione abbia inteso derogare alla riservatezza delle delibere del consiglio direttivo. Le disposizioni del TFUE e dello Statuto del SEBC e della BCE attribuiscono al consiglio direttivo la facoltà di decidere la divulgazione di siffatti risultati, senza essere tenuto a farlo.
47. La formulazione equivoca dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258 non è atta a porre in discussione tale considerazione.
48. Certamente, è vero che, sul piano linguistico, i termini della decisione 2004/258 possono lasciar intendere che il diniego di accesso alle delibere del consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di tale decisione sia possibile soltanto a titolo di eccezione. Infatti, l’articolo 4 della decisione 2004/258 è intitolato «Eccezioni». La formulazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione in parola sembra parimenti suggerire che, in linea di principio, l’accesso ai documenti che prendono atto di simili delibere riunioni debba essere concesso. Secondo tale disposizione, la BCE rifiuta l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dell’interesse pubblico, in ordine alla riservatezza delle riunioni dei suoi organi decisionali. Inoltre, l’articolo 4, paragrafi 5 e 6, della decisione 2004/258 utilizza il termine «eccezione» con riferimento a tutti i casi di diniego, incluso quello previsto all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, di tale decisione.
49. Orbene, devo osservare, anzitutto, che le norme di diritto derivato in materia di accesso ai documenti non possono condurre a che l’esclusione della BCE dal novero delle istituzioni alle quali si applica pienamente il principio di trasparenza, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, sia, in gran parte, privata del suo effetto utile. Tali norme non possono neppure escludere il potere discrezionale di cui la BCE dispone in forza dell’articolo 132, paragrafo 2, TFUE. La decisione 2004/258 non può dunque sovvertire la logica di tutte le citate disposizioni e sostituire il principio di riservatezza con il principio di trasparenza, in modo che la divulgazione dei risultati delle delibere del consiglio direttivo costituisca il principio e la loro riservatezza soltanto un’eccezione.
50. Tale conclusione è avvalorata dalla lettura dei considerando 3 e 4 della decisione 2004/258, da cui risulta che, adottando detta decisione, il legislatore non ha inteso derogare alle disposizioni del diritto primario citate al precedente paragrafo delle presenti conclusioni.
51. Vero è che il considerando 4 della decisione 2004/258 può far pensare che il diniego di accesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale decisione costituisca soltanto un’eccezione. Facendo riferimento all’idea, enunciata nella prima parte del considerando 3 di detta decisione, che un accesso più ampio ai documenti della BCE dovrebbe essere garantito, tale considerando precisa che, tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Orbene, come si può dedurre dalla seconda parte di detto considerando 3, tale accesso più ampio, nell’ambito del quale le eccezioni sono autorizzate ai fini della tutela di taluni interessi pubblici e privati, non può arrecare pregiudizio all’indipendenza della BCE o alla riservatezza di talune materie proprie dell’espletamento delle sue funzioni ed è in tale contesto che le riunioni degli organi decisionali della BCE sono riservate. La lettura del combinato disposto di questi due considerando dimostra che, anche considerata isolatamente, la decisione 2004/258 non intende assimilare l’eccezione stabilita a favore delle riunioni dei citati organi alle altre eccezioni previste da tale decisione.
52. A fini di completezza, preciso che, a mio avviso, neppure l’articolo 4, paragrafo 6, della decisione 2004/258 milita a favore dell’interpretazione adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata. Secondo tale disposizione, le eccezioni di cui all’articolo 4 della decisione 2004/258 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Orbene, la disposizione in parola non può escludere il potere decisionale di cui il consiglio direttivo dispone sulla base del diritto primario per quanto attiene alla divulgazione dei risultati delle proprie delibere. Del resto, come emerge dal paragrafo 51 delle presenti conclusioni, il contesto istituito dalla decisione 2004/258 non assimila l’eccezione sancita a favore delle riunioni degli organi decisionali della BCE alle altre eccezioni previste da tale decisione.
53. In terzo luogo, si potrebbe certamente chiedersi se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258 possa essere interpretato nel senso che autorizzi in blocco ed ex ante la divulgazione del risultato di tutte le delibere del consiglio direttivo. Infatti, la decisione 2004/258 è stata adottata da tale consiglio e, conformemente all’articolo 132, paragrafo 2, TFUE e all’articolo 10.4, seconda frase, dello Statuto del SEBC e della BCE, nonché all’articolo 23.1, in fine, del regolamento interno della BCE, detto consiglio può decidere di rendere pubblico il risultato delle sue delibere. In tale contesto, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258 costituirebbe un’autorizzazione generale a rendere pubblici, per impostazione predefinita, i risultati di tutte le delibere.
54. Tuttavia, come osservato dalla BCE in udienza, l’articolo 10.4, seconda frase, dello Statuto del SEBC e della BCE non conferisce al consiglio direttivo un margine di discrezionalità così ampio. Si deve considerare che la disposizione in parola prevede una facoltà, che il consiglio direttivo può esercitare, ex post e in concreto, in maniera puntuale. Qualsiasi altra interpretazione permetterebbe al consiglio direttivo di aggirare la scelta degli Stati membri in ordine all’accesso ai documenti della BCE, scelta espressa agli articoli 15, paragrafo 3, quarto comma, e 132, paragrafo 2, TFUE nonché all’articolo 10.4 dello Statuto del SEBC e della BCE.
55. Dalla mia analisi risulta che, per quanto concerne le delibere del consiglio direttivo, ad esse si applica il principio di riservatezza. La riserva relativa al fatto che il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblici i risultati delle proprie delibere, riserva contenuta in varie disposizioni del diritto dell’Unione, non rimette in discussione tale conclusione. Il consiglio direttivo dispone semplicemente del potere discrezionale di decidere di divulgare siffatti risultati, senza essere tenuto a farlo.
56. Occorre ora esaminare un ultimo punto, vale a dire l’incidenza sulla portata dell’obbligo di motivazione in caso di diniego di accesso ai documenti fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258 delle precedenti considerazioni, secondo le quali, in primo luogo, per quanto riguarda il processo decisionale del consiglio direttivo, il principio di trasparenza cede il posto al principio di riservatezza (v. paragrafo 39 delle presenti conclusioni) e, in secondo luogo, il consiglio direttivo dispone di un potere discrezionale per quanto concerne la divulgazione dei risultati di tale processo (v. paragrafo 55 delle presenti conclusioni).
C. Motivazione del diniego fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258
57. È sintomatico che, nel dichiarare al punto 124 della sentenza impugnata che la BCE deve motivare qualsiasi decisione relativa a una domanda di accesso ai documenti adottata sulla base delle eccezioni elencate all’articolo 4 della decisione 2004/258, il Tribunale si sia ispirato alla giurisprudenza citata ai punti da 54 a 56 di tale sentenza e abbia ritenuto che essa fosse applicabile con riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 in via analogica.
58. Nutro tuttavia dubbi riguardo a tale analogia.
59. Va osservato, anzitutto, che i passaggi della sentenza Svezia e Turco/Consiglio (16), menzionati dal Tribunale ai punti 54 e 55 della sentenza impugnata, riguardano unicamente il regolamento (CE) n. 1049/2001 (17). Inoltre, tale regolamento era parimenti oggetto della maggioranza delle sentenze del Tribunale citate ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata (18). Infine, sebbene la sentenza del Tribunale Thesing e Bloomberg Finance/BCE (19), menzionata al punto 55 della sentenza impugnata, riguardasse effettivamente la decisione 2004/258, tuttavia in tale sentenza era oggetto dell’interpretazione del Tribunale non l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione in parola, ma l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, di quest’ultima. Anche in quel caso, il Tribunale aveva del resto fatto riferimento, in via analogica, alla giurisprudenza della Corte relativa al regolamento n. 1049/2001.
60. Al riguardo, in primo luogo, si deve osservare che, secondo una costante giurisprudenza, il regolamento n. 1049/2001 mira a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione che sia il più ampio possibile (20). Facendo ricorso a una formulazione pressoché identica, al punto 80 della sentenza impugnata, al quale si rinvia al punto 124 della medesima sentenza, il Tribunale ha indicato che la decisione 2004/258 mira ad autorizzare l’accesso più ampio possibile ai documenti della BCE. Orbene, come ho spiegato al paragrafo 43 delle presenti conclusioni, tale decisione mira unicamente ad ampliare, rispetto alle normative precedenti, l’accesso ai documenti della BCE.
61. In secondo luogo, dalla sentenza Baumeister (21) si può dedurre che occorre procedere con prudenza quando si stabiliscono analogie fra il regime di accesso ai documenti sancito dal regolamento n. 1049/2001, da un lato, e, i regimi previsti da altri strumenti giuridici del diritto dell’Unione, dall’altro.
62. In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, alla luce del suo obiettivo di conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni dell’Unione che sia il più ampio possibile, il regolamento n. 1049/2001 impone, in linea di principio, all’istituzione dell’Unione che intende denegare l’accesso a un documento di spiegare come l’accesso a tale documento potrebbe concretamente arrecare pregiudizio all’interesse tutelato da una delle eccezioni previste al diritto di accesso di cui trattasi (22). In termini quasi identici, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riprodotto tale passaggio, per applicarlo al diniego della BCE fondato sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258.
63. Tuttavia, il regolamento n. 1049/2001 si applica nelle situazioni contemplate all’articolo 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE che, nel rispetto del principio di trasparenza, sancisce l’accesso più ampio possibile ai documenti detenuti dalle istituzioni dell’Unione (23). Orbene, la domanda di accesso ai documenti nella presente causa rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE.
64. Peraltro, nella sentenza Baumeister (24), la Corte ha distinto nettamente il trattamento delle domande di accesso ai documenti che concernono il regolamento n. 1049/2001 e il trattamento di quelle che concernono l’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE (25), intitolato «Segreto professionale». La Corte ha considerato che il regolamento n. 1049/2001 impone, in linea di principio, all’istituzione dell’Unione che intende denegare l’accesso a un documento di spiegare come l’accesso a tale documento potrebbe concretamente arrecare pregiudizio all’interesse tutelato da una delle eccezioni previste al diritto di accesso di cui trattasi. Per contro, la Corte ha considerato che le autorità competenti, laddove ritengano che le informazioni richieste siano riservate ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39, potranno adempiere a una richiesta del genere soltanto nei casi tassativamente enumerati da tale disposizione (26).
65. Si potrebbe così arguire che, mentre il regime del regolamento n. 1049/2001 dà la priorità al principio di trasparenza, quello di cui all’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 muove dalla premessa secondo la quale alle informazioni rientranti nel suo ambito di applicazione si applica il principio di riservatezza. Tale distinzione continua a produrre i propri effetti sul piano della portata dell’obbligo di motivazione in caso di diniego di accesso ai documenti richiesti.
66. Ciò premesso, va osservato che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2004/258, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, l’articolo 10.4 dello Statuto del SEBC e della BCE nonché l’articolo 23.1 del regolamento interno della BCE, muove parimenti dalla premessa secondo la quale alle delibere del consiglio direttivo si applica il principio di riservatezza. Di conseguenza, le differenze esistenti, in ordine alla portata dell’obbligo di motivazione in caso di diniego, fra le situazioni disciplinate dal regolamento n. 1049/2001 e quelle disciplinate dall’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2004/39 dovrebbero sussistere anche fra tutte le disposizioni relative alla divulgazione dei risultati delle delibere del consiglio direttivo, da un lato, e, il regolamento n. 1049/2001 dall’altro. Pertanto, l’analogia rilevata dal Tribunale fra la giurisprudenza citata ai punti da 54 a 56 della sentenza impugnata e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258 non può trovare approvazione.
67. Infine, in terzo luogo, la giurisprudenza relativa al regolamento n. 1049/2001 dimostra che, anche nel contesto del regime di accesso ai documenti istituito da tale regolamento, è possibile riconoscere l’esistenza di presunzioni generali in base alle quali la divulgazione dei documenti richiesti pregiudicherebbe, in linea di principio, la tutela degli interessi o degli obiettivi che, in applicazione di detto regolamento, sono idonei a giustificare il diniego di accesso (27). In una simile ipotesi, spetta al richiedente l’accesso dimostrare che il documento di cui viene chiesta la divulgazione non rientra in detta presunzione (28). Pertanto, anche qualora si ritenga che le pertinenti disposizioni del diritto primario e del diritto derivato, incluso l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258, stabiliscano una simile presunzione soltanto per il risultato delle delibere del consiglio direttivo, il Tribunale, in assenza di elementi idonei a confutare tale presunzione generale, non poteva considerare che la BCE non avesse sufficientemente motivato il proprio diniego.
68. Di conseguenza, la sentenza impugnata dev’essere annullata a motivo dell’errore di diritto da cui è viziata, consistente in un’interpretazione inesatta dell’articolo 10.4 dello Statuto del SEBC e della BCE nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, della decisione 2004/258, in quanto il Tribunale non ha tenuto conto delle disposizioni del diritto primario che sanciscono principi in materia di accesso ai documenti della BCE. In tali circostanze, occorre accogliere il motivo unico d’impugnazione e annullare il primo punto del dispositivo della sentenza impugnata, nella misura in cui ha annullato la decisione controversa nella parte in cui quest’ultima ha negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale che prende atto della decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014. In tale contesto, va osservato che le conclusioni formulate dalla BCE non hanno ad oggetto il diniego di accesso alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1° agosto 2014. Si deve pertanto ritenere che la BCE non contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha annullato la decisione controversa per quanto concerne tali proposte o, in altri termini, che la BCE accetta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ad oggetto dette proposte.
69. Conformemente all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, la Corte può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Tenuto conto dell’insieme delle precedenti considerazioni, ritengo che lo stato degli atti consenta di statuire sulla controversia, nella misura in cui essa ha ad oggetto il diniego di accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale che prende atto della decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014. Infatti, contrariamente a quanto considerato dal Tribunale al punto 124 della sentenza impugnata, la BCE non era tenuta a fornire una motivazione allorché ha negato l’accesso alle informazioni riportate in tali estratti.
70. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Per contro, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Secondo la mia analisi, l’esito definitivo della controversia sarà modificato dall’impugnazione della BCE soltanto per quanto concerne il diniego di accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale che prende atto della decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014. A mio avviso, occorre quindi statuire non già nel senso che le spese relative al procedimento di primo grado nonché quelle relative al procedimento di impugnazione che conduce all’annullamento della sentenza impugnata del Tribunale siano sopportate conformemente alle modalità determinate al punto 3 del dispositivo di quest’ultima, secondo le quali l’ESF e la BCE sopporterebbero ciascuna le proprie spese, ma nel senso che, oltre alle proprie spese, l’ESF sopporterà un terzo di quelle sostenute dalla BCE.
71. A titolo di osservazione finale, devo dire che sono consapevole della circostanza che parte della dottrina considera che la BCE dovrebbe accrescere il proprio grado di trasparenza, in particolare rendendo pubbliche le delibere del consiglio direttivo (29). Tuttavia, la mia analisi, nelle presenti conclusioni, si fonda sul contesto normativo vigente. Da tale contesto normativo risulta che, secondo la volontà (decisione intenzionale) degli Stati membri, il processo decisionale della BCE beneficia della riservatezza e che il potere di decidere di divulgare i risultati di tale processo è stato affidato al consiglio direttivo.
72. Ciò premesso, al fine di conciliare, da un lato, la riservatezza delle delibere del consiglio direttivo e dei loro risultati, e, dall’altro, la preoccupazione di credibilità della BCE (30), il consiglio direttivo, nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone, può decidere di divulgare soltanto parte dei risultati delle proprie delibere. Infatti, se il consiglio direttivo può decidere di non divulgare simili risultati, esso può, a fortiori, decidere di farlo parzialmente. L’articolo 4, paragrafo 5, della decisione 2004/258 avvalora tale interpretazione. Secondo tale disposizione, se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate. Occorre sottolineare che è quanto la BCE ha fatto nel caso di specie.
VII. Conclusione
73. Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che il motivo unico dedotto dalla Banca centrale europea (BCE) debba essere accolto e propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:
1) Il primo punto del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 26 aprile 2018, Espírito Santo Financial (Portugal)/BCE (T‑251/15, non pubblicata, EU:T:2018:234), nella misura in cui ha annullato la decisione della BCE del 1° aprile 2015 che nega parzialmente l’accesso a taluni documenti relativi alla decisione della BCE del 1° agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA nella parte in cui essa ha negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale che prende atto della decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014, è annullato.
2) Il ricorso per quanto concerne il rifiuto della BCE di divulgare l’importo del credito negli estratti del verbale che prende atto della decisione del consiglio direttivo della BCE del 28 luglio 2014 è respinto.
3) L’Espírito Santo Financial (Portugal), SGPS, SA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dalla BCE in primo grado nonché nel procedimento di impugnazione.
4) La BCE è condannata a sopportare due terzi delle proprie spese in primo grado nonché nel procedimento di impugnazione.
1 Lingua originale: il francese.
2 T‑251/15, non pubblicata, EU:T:2018:234; in prosieguo: la «sentenza impugnata».
3 Decisione della Banca centrale europea, del 4 marzo 2004, relativa all’accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU 2004, L 80, pag. 42).
4 GU 2012, C 326, pag. 230.
5 Decisione della BCE, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della BCE (GU 2004, L 80, pag. 33), come modificata dalla decisione BCE/2014/1 della BCE del 22 gennaio 2014 (GU 2014, L 95, pag. 56) (in prosieguo: il «regolamento interno della BCE»).
6 V. sentenza del 9 novembre 2010, Volker und Markus Schecke e Eifert (C‑92/09 e C‑93/09, EU:C:2010:662, punto 68).
7 V. sentenze del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punto 81), e del 18 luglio 2017, Commissione/Breyer (C‑213/15 P, EU:C:2017:563, punto 50).
8 V. sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/Breyer (C‑213/15 P, EU:C:2017:563, punto 48).
9 V., in tal senso, Siekmann, H., «The Legality of Outright Monetary Transactions of the European System of Central Banks», in Rövekamp, F., Bälz, M., Hilpert, H.G. (a cura di), Central Banking and Financial Stability in East Asia, Springer International Publishing, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, Londra, 2015, pag. 114.
10 V. Hofmann, H.C.H., «Monetary Policy and Euro Area Governance in the EMU», in Hofmann, H.C.H., Rowe, G.C., Türk, A.H. (a cura di), Specialized Administrative Law of the European Union: A Sectoral Review, Oxford University Press, Oxford, 2018, pag. 250.
11 V., in proposito, Dawson, M., Maricut-Akbik, A., Bobić, A., «Reconciling Independence and accountability at the European Central Bank: The false promise of Proceduralism», European Law Journal, vol. 25(1), 2019, pagg. da 82 a 85.
12 V., al riguardo, Curtin, D., «“Accountable Independence” of the European Central Bank : Seeing the Logics of Transparency», European Law Journal, 2017, vol. 23(1-2), pag. 35.
13 V. sentenza del 10 luglio 2003, Commissione/BCE (C‑11/00, EU:C:2003:395, punto 134).
14 V. Rossi, L., Vinagre e Silva, P., Public Access to Documents in the EU, Hart Publishing, Oxford, 2017, pag. 78.
15 V. Van Cleynenbreugel, P., «Confidentiality behind transparent doors: The European Central Bank and the EU law principle of openness», Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2018, vol. 25(1), pag. 54. Per inciso, si deve rilevare che, nel caso di specie, non si pone la questione di come l’articolo 132, paragrafo 2, TFUE si coordini con l’articolo 297, paragrafo 2, TFUE, secondo il quale le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Infatti, la decisione del 28 luglio 2014 riguardava la BES e dunque non può essere considerata come una decisione che non designa il proprio destinatario.
16 Sentenza del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio (C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 48).
17 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
18 Sentenze dell’11 marzo 2009, Borax Europe/Commissione (T‑121/05, non pubblicata, EU:T:2009:64, punto 37); del 12 settembre 2013, Besselink/Consiglio (T‑331/11, non pubblicata, EU:T:2013:419, punti 96 e 99), e del 29 ottobre 2015, Lituania/Commissione (T‑110/13, non pubblicata, EU:T:2015:818, punto 61).
19 Sentenza del 29 novembre 2012, Thesing e Bloomberg Finance/BCE (T‑590/10, non pubblicata, EU:T:2012:635, punto 42).
20 V. sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth/Commissione (C‑612/13 P, EU:C:2015:486, punto 57).
21 Sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, punti 41 e 42).
22 V. sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, punti 41 e 42).
23 V., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2017, Commissione/Breyer (C‑213/15 P, EU:C:2017:563, punto 49).
24 Sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, punti 42 e 43).
25 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).
26 V. sentenza del 19 giugno 2018, Baumeister (C‑15/16, EU:C:2018:464, punti 42 e 43).
27 V., per quanto concerne la presunzione generale sancita a favore dei fascicoli amministrativi nel contesto dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke IlmenauCommissione/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punto 61).
28 V. sentenza del 29 giugno 2010, Commissione/Technische Glaswerke IlmenauCommissione/Technische Glaswerke IlmenauCommissione/Technische Glaswerke IlmenauCommissione/Technische Glaswerke Ilmenau (C‑139/07 P, EU:C:2010:376, punti 62, 68 e 70).
29 V., segnatamente, Diana, G., «Transparence, responsabilité et légitimité de la Banque centrale européenne», Bulletin de l’Observatoire des politiques économiques en Europe, 2008, n. 18, pagg. da 11 a 13. V. altresì, in tal senso, European Added Value Unit, Towards a genuine Economic and Monetary Union, 2012, /RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf, pag. 12.
30 Su tale problematica, v. de Haan, J., Eijffinger, S.C.W., Waller, S., The European Central Bank. Credibility, Transparency and Centralization, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Londra, 2005, pagg. da 123 a 125.