Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
MACIEJ SZPUNAR
presentate il 29 luglio 2019 (1)
Causa C‑468/18
R
contro
P
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Judecătoria Constanţa (tribunale di primo grado di Constanţa, Romania)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 4/2009 – Articolo 3, lettera a) – Autorità giurisdizionale della residenza abituale del convenuto – Articolo 3, lettera d) – Autorità giurisdizionale in materia di responsabilità genitoriale – Articolo 5 – Comparizione del convenuto – Autorità giurisdizionale investita sia di una domanda di divorzio e delle sue conseguenze in materia di responsabilità genitoriale sia di alimenti concernenti il figlio comune – Decisione di tale autorità giurisdizionale che declina la propria competenza in materia di responsabilità genitoriale – Competenza a conoscere della domanda relativa all’obbligazione alimentare nei confronti del minore – Autorità giurisdizionale più adeguata per conoscere della causa»
I. Introduzione
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, lettere a) e d), nonché dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (2).
2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia fra R., residente nel Regno Unito, e P, residente in Romania, in relazione ad una domanda di assegno alimentare per il mantenimento del figlio comune, proposta in occasione di una procedura di divorzio e in materia di responsabilità genitoriale.
3. Il procedimento principale offre alla Corte l’opportunità, da un lato, di precisare i requisiti di applicazione dell’articolo 3, lettere a) e d), nonché dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 e, dall’altro, di pronunciarsi sull’obbligo per il giudice competente in materia di obbligazioni alimentari di favorire la concentrazione del contenzioso in funzione dell’interesse superiore del minore, da esso già preso in considerazione per dichiararsi incompetente in materia di responsabilità genitoriale.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Il regolamento (CE) n. 2201/2003
4. I considerando 5, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000(3), enunciano quanto segue:
«(5) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.
(...)
(11) Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4)]. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento [n. 44/2001].
(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale».
5. L’articolo 1 di tale regolamento dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:
a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;
b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.
(...)
3. Il presente regolamento non si applica:
(...)
(e) alle obbligazioni alimentari;
(...)».
6. L’articolo 2, punto 7, di detto regolamento è redatto nei seguenti termini:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
(...)
7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita».
7. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cui i due coniugi sono cittadini.
8. L’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 prevede quanto segue:
«1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».
9. L’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento dispone quanto segue:
«Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:
a) almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
e
b) la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore».
2. Il regolamento n. 4/2009
10. Tale regolamento sostituisce le disposizioni relative alle obbligazioni alimentari del regolamento n. 44/2001 (5). Esso sostituisce parimenti, in materia di obbligazioni alimentari, il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (6), ad eccezione dei titoli esecutivi europei relativi alle obbligazioni alimentari rilasciati dagli Stati membri che non sono vincolati dal protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato, a nome della Comunità europea, dalla decisione 2009/941/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009 (7), ossia il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Regno di Danimarca (8).
11. In considerazione della data d’applicazione del protocollo dell’Aia del 2007 nell’Unione, il regolamento n. 4/2009 è applicabile dal 18 giugno 2011 (9).
12. In conformità ai suoi considerando 1 e 2, il regolamento n. 4/2009, nonché, segnatamente, i regolamenti nn. 44/2001 e 2201/2003, sono intesi all’adozione di misure rientranti nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere, e volte, tra l’altro, alla promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.
13. I considerando 9, 10 e 15 del regolamento n. 4/2009 così recitano:
«(9) Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.
(10) Per raggiungere tale obiettivo è opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività, l’esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali.
(...)
(15) Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’[Unione], dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento [n. 44/2001]. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria».
14. All’articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del regolamento n. 4/2009, il termine «creditore» è definito come «qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti».
15. L’articolo 3 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:
a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o
b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o
c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o
d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti».
16. L’articolo 5 di detto regolamento, intitolato «Competenza fondata sulla comparizione del convenuto», dispone quanto segue:
«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza».
17. L’articolo 10 dello stesso regolamento, intitolato «Verifica della competenza», così prevede:
«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
18. Agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento n. 4/2009 vengono enunciate le regole relative, rispettivamente, alla litispendenza, alla connessione, nonché ai provvedimenti provvisori e cautelari.
B. La normativa rumena
19. Secondo la decisione di rinvio, un’autorità giurisdizionale rumena che si è dichiarata competente può riesaminare la propria competenza in qualsiasi fase del giudizio, d’ufficio o su domanda delle parti (10).
III. Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
20. R e P, cittadini rumeni, si sono sposati il 15 agosto 2015 in Romania. Essi sono rispettivamente la madre e il padre di una bambina nata l’8 novembre 2015 a Belfast (Regno Unito), dove hanno vissuto prima di separarsi nel 2016. P ha fatto ritorno in Romania, mentre R è rimasta a Belfast con la figlia.
21. Con ricorso del 29 settembre 2016, R ha convenuto in giudizio P dinanzi alla Judecătoria Constanța (tribunale di primo grado di Constanța, Romania) al fine di ottenere il divorzio, la fissazione del domicilio della minore presso di lei, l’autorizzazione ad esercitare in via esclusiva la potestà genitoriale e la condanna di P al versamento di un assegno alimentare a favore della minore.
22. P ha contestato la competenza di tale giudice. Quest’ultimo si è dichiarato competente a conoscere della domanda di divorzio, a motivo della cittadinanza dei coniugi, in applicazione dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 2201/2003.
23. A seguito della decisione adottata l’8 giugno 2017 da detto giudice di separare le domande di R, sono stati instaurati due nuovi procedimenti, aventi ad oggetto l’uno la responsabilità genitoriale nei confronti della minore, nonché la fissazione del suo domicilio presso la ricorrente, l’altro la condanna di P al pagamento di un assegno alimentare a favore di suddetta minore.
24. Per quanto riguarda la controversia relativa all’esercizio della responsabilità genitoriale, la Judecătoria Constanța (tribunale di primo grado di Constanța) si è dichiarata incompetente, in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, prendendo in considerazione l’interesse superiore del minore. Inoltre, detto giudice ha dichiarato che le autorità giurisdizionali del Regno Unito erano competenti a statuire sulla domanda di cui trattasi, in conformità all’articolo 8, paragrafo l, del regolamento n. 2201/2003, in considerazione della residenza abituale della minore nello Stato membro in parola, fin dalla sua nascita. Le parti non hanno impugnato tale decisione di incompetenza.
25. Per quanto attiene alla controversia avente oggetto l’assegno alimentare a favore della minore, il giudice del rinvio si è dichiarato competente sul fondamento dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009, alla luce della residenza abituale del convenuto, P. Tale giudice sottolinea che P è comparso dinanzi al medesimo senza sollevare eccezione di incompetenza, ma ha fatto valere che la Corte doveva essere investita di un rinvio pregiudiziale.
26. Detto giudice aggiunge che le parti nel procedimento, R e P, si sono accordate sull’opportunità di tale domanda di interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione applicabili. Lo stesso giudice condivide siffatta analisi, ritenendo che, prima di qualsiasi esame del merito della domanda relativa all’obbligazione alimentare concernente la minore e in qualsiasi fase del procedimento, esso possa ancora verificare la propria competenza.
27. In effetti, il giudice del rinvio si interroga sul rapporto fra tre disposizioni del regolamento n. 4/2009, ossia l’articolo 3, lettere a) e d), nonché l’articolo 5.
28. Tale giudice chiede se, in considerazione del fatto che la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria alla domanda in materia di responsabilità genitoriale, l’unico criterio applicabile al fine di stabilire quale giudice sia competente negli Stati membri sia quello previsto dall’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009, escludendo così gli altri criteri previsti all’articolo 3, lettera a), o all’articolo 5 di tale regolamento, i quali potrebbero fondare la sua competenza, ossia la residenza abituale del convenuto o la comparizione di quest’ultimo dinanzi al giudice in parola.
29. Il giudice del rinvio esprime il parere, secondo il quale una soluzione che ritenesse applicabili questi due ultimi criteri di competenza rimetterebbe in discussione il carattere accessorio della domanda di assegno alimentare e sarebbe contraria all’interesse superiore della minore, di cui esso ha tenuto conto per declinare la propria competenza in materia di responsabilità genitoriale. Ragioni di ordine pratico relative all’ottenimento delle prove e alla rapidità dei procedimenti avvalorerebbero parimenti tale soluzione.
30. Detto giudice ritiene, inoltre, per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009, che un siffatto criterio di competenza sarebbe escluso se il fatto che la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria a quella relativa alla responsabilità genitoriale dovesse avere come conseguenza di far produrre effetti alla contestazione, da parte di P, della sua competenza in sede di esame di tale domanda in materia di responsabilità genitoriale(11).
31. A sostegno di tali argomenti, il giudice del rinvio richiama la sentenza del 16 luglio 2015, A (12), ma esprime dubbi sulla sua portata a causa della differenza di talune circostanze di fatto con quelle del procedimento principale. Esso rileva l’assenza di contestazione della sua competenza da parte del convenuto, P, e il fatto di essere l’unico giudice investito del contenzioso familiare, malgrado la sua decisione di incompetenza fondata sul luogo di residenza abituale del minore.
32. In tali circostanze, la Judecătoria Constanța (tribunale di primo grado di Constanța) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Nel caso in cui un giudice di uno Stato membro sia adito, con un’unica domanda, contenente tre petita, vale a dire lo scioglimento del vincolo matrimoniale dei genitori di un figlio minorenne, la responsabilità dei genitori su tale minore e l’obbligazione alimentare nei confronti del minore stesso, se le disposizioni dell’articolo 3, lettera a), dell’articolo 3, lettera d) e dell’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 possano essere interpretate nel senso che il giudice del divorzio, il quale – allo stesso tempo – è il giudice del luogo di residenza abituale del convenuto e il giudice dinanzi al quale è comparso il convenuto, possa decidere sulla domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore, benché si sia dichiarato incompetente in materia di responsabilità genitoriale per quanto riguarda detto minore, o se la domanda relativa all’assegno di mantenimento possa essere decisa solo dal giudice competente a pronunciarsi sull’azione vertente sulla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
2) Nella medesima situazione per quanto riguarda l’investitura del giudice nazionale, se la domanda relativa all’assegno di mantenimento a favore del minore mantenga carattere accessorio rispetto all’azione vertente sulla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d) del regolamento di cui trattasi.
3) Qualora si rispondesse in senso negativo alla seconda questione, se sia nell’interesse superiore del minore che il giudice di uno Stato membro competente, in base all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 4/2009, decida la domanda in materia di obbligazioni alimentari del genitore nei confronti del figlio minorenne derivante dal matrimonio di cui si chiede lo scioglimento, considerato che detto giudice, per quanto riguarda l’esercizio della potestà dei genitori, si è dichiarato incompetente, riconoscendo con autorità di cosa giudicata che non sono soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 12 del regolamento [n. 2201/2003]»
IV. Analisi
33. Con le sue questioni pregiudiziali, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera a), e l’articolo 5 del regolamento n. 4/2009 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un giudice di uno Stato membro competente a conoscere di un’azione relativa ad un’obbligazione alimentare rivolta nei confronti di un convenuto residente abitualmente in detto Stato membro o che compaia dinanzi a tale giudice rinunci ad esercitare la competenza in parola sulla base del rilievo che una siffatta domanda è accessoria ad una domanda in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del menzionato regolamento, e il giudice competente a conoscere di quest’ultima sarebbe più indicato, in considerazione dell’interesse superiore del minore, per statuire sulle domande di cui trattasi.
A. Osservazioni preliminari
34. Occorre sottolineare, in via preliminare, alcuni elementi relativi al contesto nel quale tale questione è sorta.
35. Nella presente causa, come in numerose altre cause precedenti (13), l’azione intesa ad ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale, nella specie il divorzio, nonché ad organizzare le sue conseguenze per la figlia nata dalla coppia sposata, è stata avviata dinanzi al giudice competente a statuire sulla separazione, in considerazione della cittadinanza comune dei coniugi, laddove la residenza abituale di uno dei due - per lo meno - e del minore era fissata in un altro Stato membro.
36. In un caso del genere, la scelta del ricorrente di investire un solo giudice della totalità delle domande è generalmente guidata dall’intenziona di beneficiare dei vantaggi della concentrazione del contenzioso (14). Poiché si è in presenza di una controversia matrimoniale con implicazioni transfrontaliere, l’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, il quale prevede una proroga della competenza in materia di responsabilità genitoriale, e le disposizioni di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 consentono al ricorrente di raggiungere tale obiettivo.
37. Nella specie, a seguito della contestazione iniziale della competenza del giudice del rinvio, ossia il giudice rumeno, da parte del convenuto, P, padre del minore(15),quest’ultimo si è dichiarato competente in relazione al divorzio, ma incompetente a statuire sull’esercizio della responsabilità genitoriale, in considerazione dell’interesse superiore del minore.
38. Di conseguenza, occorre verificare secondo quali criteri tratti dagli articoli 3 e 5 del regolamento n. 4/2009, i soli applicabili nella specie (16), tale giudice possa ancora conoscere dell’azione relativa all’obbligazione alimentare(17).
B. Condizioni di applicazione dei criteri ex articoli 3 e 5 del regolamento n. 4/2009
39. L’articolo 3 di tale regolamento contiene due categorie di criteri, l’una relativa alla residenza di una delle parti [lettera a) per il convenuto o lettera b) per il creditore (18)], l’altra che organizza la concentrazione del contenzioso [lettera c) in caso di azione relativa allo stato delle persone o lettera d) in caso di azione relativa alla responsabilità genitoriale].
40. Il creditore di alimenti, ossia, nella specie, la figlia minorenne (19), per la quale l’azione viene avviata dalla madre, R, residente abitualmente nel Regno Unito, il giudice del rinvio si è dunque validamente dichiarato competente, dopo la separazione delle cause (20), per statuire sulla domanda di alimenti, in applicazione del criterio previsto all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009 a motivo del luogo in cui il convenuto, P, ha la propria residenza abituale (21).
41. Considerato che la minore era residente in un altro Stato membro, la competenza del giudice del rinvio non poteva essere fondata sull’articolo 3, lettera b), del menzionato regolamento. Sorge la domanda se gli altri criteri procedurali idonei a giustificare la competenza del giudice del rinvio siano applicabili.
42. Poiché un’autorità giurisdizionale del Regno Unito deve essere investita della domanda in materia di responsabilità genitoriale(22), resterebbe la competenza del giudice del rinvio, competente a conoscere del divorzio, fondata sull’articolo 3, lettera c), del menzionato regolamento. La Corte ha escluso una simile possibilità nella sentenza A, la quale verteva su circostanze di fatto analoghe a quelle del procedimento principale. È la portata essenziale di tale sentenza, emessa in un contesto procedurale diverso, che ha indotto la Corte a dover stabilire a quale azione fosse accessoria quella relativa agli alimenti concernenti il minore (23).
43. La Corte ha così deciso che «[l]’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento» (24).
44. Risulta quindi dall’analisi dei criteri fissati all’articolo 3 del regolamento n. 4/2009 che, nel procedimento principale, uno solo di essi, quello enunciato a tale articolo, lettera a), consenteal giudice del rinvio di statuire in materia di obbligazioni alimentari.
45. Di conseguenza, in primo luogo, va precisato che l’articolo 5 di tale regolamento, invocato dal giudice del rinvio stante la comparizione del convenuto, non è destinato ad applicarsi sulla base del rilievo che la disposizione richiamata prevede un criterio di competenza applicabile in caso d’incompetenza del giudice adito (25).
46. A tal riguardo, il procedimento principale illustra perfettamente il fatto che, qualora il giudice sia competente a motivo della residenza abituale del convenuto, il criterio tratto dalla sua comparizione personale dinanzi al giudice adito non accompagnata dalla contestazione della competenza di quest’ultimo (26) non presenta un interesse particolare.
47. In secondo luogo, per quanto riguarda le conseguenze che ilgiudice del rinvio intende trarre dal carattere accessorio della domanda relativa all’obbligazione alimentare rispetto a quella relativa alla responsabilità genitoriale, deve anzitutto porsi in rilievo che, nel procedimento principale, la constatazione della mancata adizione di un’autorità giurisdizionale del Regno Unito per conoscere di una siffatta domanda e, se del caso, di quella relativa all’obbligazione alimentare, dopo la separazione delle domande iniziali, è sufficiente ad eliminare qualsiasi dubbio quanto all’applicazione dell’unico criterio di competenza, soddisfatto allo stato, ossia quello di cui all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009..
48. Può poi osservarsi che, in siffatte circostanze, non occorre interrogarsi quanto ad eventuali conseguenze dell’applicazione delle disposizioni relative alla litispendenza (27) e alla connessione (28) da parte del secondo giudice adito.
49. Infine, neanche dalla motivazione della sentenza A può essere desunta una soluzione nel senso suggerito dal giudice del rinvio e sostenuto, parimenti, dal governo rumeno. Infatti, essi ritengono che, nel caso di domande riunite concernenti il figlio comune relative alla responsabilità genitoriale e all’obbligazione alimentare, il giudice dello Stato membro nel quale tale figlio ha la propria residenza abituale sarebbe competente in via esclusiva.
50. A tal riguardo, il giudice del rinvio ha sottolineato che la Corte aveva considerato che, «[p]er sua natura, una domanda relativa alle obbligazioni alimentari nei confronti dei figli minori è (…) intrinsecamente legata all’azione per responsabilità genitoriale» e che «il giudice competente a conoscere delle azioni relative alla responsabilità genitoriale, quale definita all’articolo 2, punto 7, del regolamento n. 2201/2003, è nella posizione migliore per valutare in concreto gli interessi in gioco legati alla domanda relativa a un’obbligazione alimentare in favore di un minore e per fissare l’importo di tale obbligazione destinata a contribuire alle spese di mantenimento e di educazione del minore, modulandolo in base al tipo di affidamento stabilito – condiviso o esclusivo –, al diritto di visita, alla durata di detto diritto e agli altri elementi di natura fattuale relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale sottoposti al suo esame» (29).
51. Si pone la questione se la Corte avrebbe così implicitamente considerato che, in qualsiasi circostanza, il criterio della residenza abituale del minore, e dunque del creditore di alimenti, debba essere privilegiato a causa del rischio di incoerenza fra la decisione del giudice competente in materia di obbligazioni alimentari e quella del giudice competente in via esclusiva a statuire sulla responsabilità genitoriale (30).
52. In altri termini, sorge la domanda se dalla sentenza A occorra dedursi che il giudice, il quale non è competente a statuire sulla domanda di responsabilità genitoriale nei confronti di un minore, debba rinunciare ad esercitare la propria competenza in materia di obbligazioni alimentari relative a quest’ultimo a favore di un giudice che sarebbe in una posizione più adeguata per statuire su tale domanda.
53. Non sono di siffatto avviso. Se la sentenza A chiarisce il rapporto fra i criteri figuranti all’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009, essa non si pronuncia sugli altri criteri di competenza previsti a detto articolo 3 o all’articolo 5 di tale regolamento. Un esame di questi ultimi, infatti, non era utile per il giudice del rinvio, dal momento che, contrariamente alle circostanze di fatto del procedimento principale, i coniugi, genitori dei minori creditori di alimenti, avevano la loro residenza abituale nello stesso Stato membro dei medesimi.
54. Pertanto, la considerazione dell’interesse superiore del minore era necessaria per interpretare le disposizioni dell’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento n. 4/2009 al fine di distinguerle (31).
55. Tale analisi della portata della sentenza A è corroborata dalle recenti ordinanze del 16 gennaio 2018, PM (32), e del 10 aprile 2018, CV (33). Ne risulta che, se un giudice non è competente a trattare una domanda relativa alla responsabilità genitoriale concernente un minore e non è dunque competente sulla base dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009 a pronunciarsi su una domanda di obbligazione alimentare a favore di tale minore, occorre cionondimeno verificare se essa non possa essere competente a pronunciarsi su quest’ultima ad altro titolo in virtù del medesimo regolamento (34).
56. Inoltre, qualsiasi altra interpretazione della sentenza A, nel senso suggerito dal giudice del rinvio, condurrebbe, da un lato, ad ignorare che la motivazione di tale sentenza serve principalmente a giustificare il collegamento della domanda relativa all’obbligazione alimentare a quella della responsabilità genitoriale piuttosto che a quella avente ad oggetto il vincolo coniugale. Dall’altro, una siffatta portata conferita a detta sentenza non terrebbe conto né del testo e del contesto del regolamento n. 4/2009 né degli obiettivi perseguiti dal medesimo (35).
57. Per quanto riguarda il testo dell’articolo 3 d tale regolamento, la Corte ha già constatato, nella sentenza A, che i criteri di competenza sono alternativi e, ormai, a partire della succitata sentenza, è stato rimosso qualsiasi dubbio sull’interpretazione di tale disposizione qualora un giudice venga investito di un’azione relativa allo stato delle persone e alla responsabilità genitoriale (36).
58. Per quanto riguarda il contesto e gli obiettivi perseguiti, occorre ricordare, in primo luogo, che l’aggiunta, nel regolamento n. 4/2009, dell’articolo 3, lettera d), alle disposizioni anteriori, riprese dall’articolo 5, punto 2, del regolamento n. 44/2001 (37), ha come unico interesse l’organizzazione della concentrazione della competenza del giudice nel caso in cui il criterio della residenza abituale del creditore, ossia quello previsto dall’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, non sia applicabile (38).
59. In secondo luogo, a partire dalla convenzione di Bruxelles, la quale ha istituito talune opzioni di competenza prevedendo criteri di competenza speciali, derogatori a quello del domicilio del convenuto, al fine di favorire la «vicinanza territoriale o procedurale a seconda dei casi» (39), i criteri di competenza specifici del contenzioso delle obbligazioni alimentari sono stati determinati al fine di soddisfare due obiettivi, ossia, l’uno consistente nel preservare gli interessi dei creditori, come ricordato dalla Corte, l’altro nel favorire la corretta amministrazione della giustizia (40). Si deve pertanto ritenere che i criteri di competenza siano alternativi e che la scelta del ricorrente sia privilegiata (41).
60. In terzo luogo, sottolineo, al pari della Commissione, che conferire una priorità particolare alla concentrazione del contenzioso in considerazione del luogo della residenza del minore comporterebbe, in assenza di un’altra azione relativa alla responsabilità genitoriale avviata nello Stato membro di cui trattasi, un diniego di giustizia, con riferimento alla domanda pendente di obbligazione alimentare, il quale sarebbe contrario all’interesse superiore del minore e violerebbe il principio della prevedibilità delle norme sulla competenza.
61. Di conseguenza, occorre ritenere che le disposizioni del regolamento n. 4/2009, segnatamente quelle relative alla competenza, sono intese a consentire al creditore di alimenti di soddisfare le sue pretese in condizioni di tutela sulla base di criteri ristretti e non gerarchizzati.
62. Inoltre, occorre sottolineare la differenza fra l’articolo 10 del regolamento n. 4/2009 e l’articolo 17 del regolamento n. 2201/2003. Se essi prevedono che l’autorità giurisdizionale erroneamente adita debba dichiarare d’ufficio la propria incompetenza nel caso di un’azione alimentare il giudice non deve verificare se sia competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro. In considerazione del carattere esaustivo dei criteri di competenza (42), il giudice competente in materia di alimenti deve statuire. Altrimenti, esso può cionondimeno pronunciarsi su una domanda di provvedimenti provvisori o cautelari, come quelli previsti dalla legge dello Stato membro di cui trattasi (43).
63. Pertanto, qualora al ricorrente non venga offerta la facoltà di scegliere un altro criterio di competenza la dispersione del contenzioso si impone al giudice investito della domanda di alimenti.
64. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del rinvio e dal governo rumeno, segnatamente in relazione alle esigenze probatorie (44), diversi argomenti, conformi agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 4/2009, possono essere addotti per giustificare l’applicazione del criterio di competenza previsto all’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento nel procedimento principale.
C. Argomenti che giustificano l’applicazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009
65. In primo luogo, come sottolineato dalla Commissione, il criterio del domicilio del convenuto ha potuto essere scientemente scelto dal creditore, rappresentato da uno dei genitori.
66. In secondo luogo, tale scelta può essere giustificata dalla garanzia di una buona conoscenza delle capacità contributive del genitore debitore dell’obbligazione alimentare da parte del giudice del luogo in cui detto genitore ha la propria residenza abituale.
67. In terzo luogo, con riguardo agli elementi da prendere in considerazione per stabilire l’importo dell’ assegno alimentare richiesto, appare meno difficile conoscere le necessità del minore che verificare le facoltà contributive del debitore. In effetti, qualora venga avviata un’azione in materia di responsabilità genitoriale, il giudice competente in materia di obbligazioni alimentari deve soltanto sospendere il procedimento in attesa della decisione che servirà da base alla domanda relativa agli alimenti del creditore. Viceversa, il giudice competente in materia di responsabilità genitorialepuò imbattersi in serie difficoltà per raccogliere e verificare i documenti giustificativi relativi alle risorse e agli oneri del genitore debitore, specialmente nel caso in cui quest’ultimo avesse orchestrato la propria insolvenza.
68. In quarto luogo, l’assenza di una decisione sull’esercizio della responsabilità genitoriale non è idonea ad impedire ad un giudice di valutare le esigenze del minore, come dimostrano, segnatamente, gli altri criteri di competenza previsti dal legislatore dell’Unione. È possibile prendere inoltre in considerazione un accordo fra i genitori sul mantenimento della residenza abituale del minore.
69. Possono essere parimenti illustrati ulteriori argomenti tratti dalle norme concernenti il merito della decisione e la sua esecuzione.
70. Infatti, occorre ricordare che il Regno Unito, al pari del Regno di Danimarca, non ha aderito al protocollo dell’Aia del 2007 (45). Di conseguenza, da un lato, tali Stati non sono vincolati dalle norme che designano la legge applicabili ivi enunciate (46). Dall’altro, le decisioni emesse nei suddetti Stati non beneficiano di una dispensa dall’exequatur negli altri Stati membri. Esse devono essere ivi oggetto di una domanda di dichiarazione di esecutività (47).
71. Pertanto, la scelta del criterio della residenza del convenuto può del pari essere guidata da preoccupazioni connesse al recupero del debito alimentare in condizioni favorevoli (48), poiché quest’ultimo non deve essere ritardato da una discussione sul riconoscimento o sul carattere esecutivo della decisione emessa in un altro Stato membro (49).
72. Di conseguenza, in considerazione del complesso degli elementi che precedono, a mio parere l’articolo 3 del regolamento n.4/2009 deve essere interpretato nel senso che il fatto che la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria ad una domanda in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), del regolamento in parola non ha l’effetto di escludere la competenza della giurisdizione di uno Stato membro fondata sull’articolo 3, lettera a), del menzionato regolamento, o, in mancanza, sull’articolo 5 del medesimo regolamento.
73. Tuttavia, occorre sincerarsi che una simile interpretazione delle norme di competenza non si riveli contraria all’interesse superiore del minore.
D. La considerazione dell’interesse superiore del minore
74. Come ricordato dalla Corte nella sentenza A, «l’attuazione del regolamento n. 4/2009 deve avvenire conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, secondo cui, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente» (50).
75. Orbene, come pone in risalto, in modo paradossale, il procedimento principale, il richiedente gli alimenti può trovarsi nella situazione in cui gli viene imposta, nell’interesse superiore del minore, una separazione delle domande che aveva proposto dinanzi ad un unico giudice a causa della decisione d’incompetenza resa da quest’ultimo in materia di responsabilità genitoriale.
76. Seppur gli inconvenienti della decisione sulla mancanza di proroga della competenza sulla base dell’articolo 12 del regolamento n. 220/2003 mi paiano dover essere relativizzati, in abstracto, come ho fatto notare in precedenza, la necessità di tener conto dell’interesse superiore del minore giustifica che si esamini, in concreto, le conseguenze del fatto che due giudici debbano essere aditi per ottenere successivamente una decisione sulla domanda di responsabilità genitoriale e in seguito una decisione concernete la domanda relativa agli alimenti, laddove quest’ultima è accessoria alla prima.
77. Precisamente, nella specie, la posizione di R, parte attrice, sull’opportunità di investire la Corte di un rinvio pregiudiziale, evoca il suo auspicio di confermare la sua scelta iniziale di adire un solo giudice competente a statuire sulla domanda di divorzio, nonché su tutte le sue conseguenze concernenti il figlio comune.
78. Inoltre, come sottolineato dal governo rumeno nelle sue osservazioni scritte (51), deve tenersi conto del fatto che una nuova domanda di alimenti proposta dinanzi ad un altro giudice può privare il creditore del diritto di ottenere gli alimenti a partire dalla data della sua prima domanda, ossia, nella specie, il 29 settembre 2016.
79. Di conseguenza, tale dispersione del contenzioso imposta al creditore di alimenti (52), a seguito dell’assenza di proroga della competenza del giudice investito della domanda di divorzio, in materia di responsabilità genitoriale, nonché gli inconvenienti correlati ad una rinuncia alla domanda iniziale, quand’anche fosse ammissibile secondo la legge del foro (53), portano a dubitare fortemente del soddisfacimento degli interessi dello stesso. In siffatto contesto, condivido le preoccupazioni espresse dal giudice del rinvio e dal governo rumeno.
80. Di conseguenza, occorre, a mio avviso, ricercare una soluzione che tuteli gli interessi del creditore conformemente agli obiettivi del regolamento n. 4/2009 ed all’artciolo 24, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali..
81. A tal riguardo, la sentenza A costituisce un fondamento pertinente per la costruzione giurisprudenziale della Corte relativa all’interpretazione del regolamento n. 4/2009, nella misura in cui sottolinea l’interesse della concentrazione delle controversie relative alle conseguenze pecuniarie, per i minori, della separazione dei genitori (54). Lo stesso vale per la constatazione dell’assenza di coordinamento fra suddetto regolamento e l’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, nonché per l’inefficacia delle norme relative alla litispendenza o alla connessione in una siffatta fattispecie (55).
82. Di conseguenza, mi pare ipotizzabile, nel rispetto della logica del regolamento n. 4/2009 e in considerazione dell’interesse superiore del minore, che l’autorità giurisdizionale investita della domanda relativa all’obbligazione alimentare della quale questi è creditore possa, stante la decisione di incompetenza da essa adottata in materia di responsabilità genitoriale, informare il ricorrente che esso è competetente per decidere sulla base dell’articolo 3, lettera a) del menzionato regolamento e interpellare quest’ultimo quanto al mantenimento della sua domanda relativa agli alimenti.
83. In assenza di disposizioni specifiche adottate dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 4/2009(56), come quelle che compaiono all’articolo 15 del regolamento n 2201/2003(57), o che garantiscono il coordinamento con l’articolo 12 del menzionato regolamento, il giudice adito non può rinunciare ad esercitare la propria competenza a beneficio di un giudice che si trovi in una posizione più adeguata per statuire sul complesso delle domande riguardanti il minore.
84. Inoltre, quand’anche il giudice competente a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale si trovasse in una situazione più adeguata per statuire sulla domanda relativa ad un’obbligazione alimentare che ne fosse accessoria, non vedo come l’interesse superiore del minore potrebbe giustificare che il creditore di alimenti sia obbligato a modificare la sua scelta del giudice competente.
85. Simile analisi s’impone a fortiori allorché, come nella fattispecie in esame, non è stato adito un altro giudice.
V. Conclusione
86. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla Judecătoria Constanța (tribunale di primo grado di Constanța, Romania) nei seguenti termini:
1) L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, deve essere interpretato nel senso che il fatto che la domanda relativa all’obbligazione alimentare sia accessoria ad una domanda in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento, non ha come effetto di escludere la competenza del giudice di uno Stato membro fondata sull’articolo 3, lettera a), di detto regolamento oppure, in alternativa, sull’articolo 5 dello stesso regolamento.
2) In assenza di disposizioni specifiche adottate dal legislatore dell’Unione nel regolamento n. 4/2009, come quelle che compaiono all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, o che garantiscono il coordinamento con l’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, il giudice adito non può rinunciare ad esercitare la propria competenza a benficio di un giudice che si trovi in una posizione più adeguata per stauire.
1 Lingua originale: il francese.
2 GU 2009, L 7, pag. 1.
3 GU 2003, L 338, pag. 1.
4 GU 2001, L 12, pag. 1.
5 V., per quanto riguarda la rilevanza della giurisprudenza della Corte relativa a tale regolamento, nella materia, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 23).
6 GU 2004, L 143, pag. 15.
7 GU 2009, L 331, pag. 17; in prosieguo: il «protocollo dell’Aia del 2007».
8 Tale protocollo è stato ratificato dall’Unione europea l’8 aprile 2010 a nome degli Stati membri, ad eccezione di questi due Stati, che non vi hanno aderito. V., a tal riguardo, elenco degli Stati parti al 31 marzo 2017, disponibile sul sito Internet della Conferenza dell’Aia: 133.
9 V. articolo 76, comma 3, del regolamento n. 4/2009. Tale data di applicazione deve essere distinta dalla data di entrata in vigore del protocollo dell’Aia del 2007, fissata al 1° agosto 2013 fra tutti gli Stati parti. V., parimenti, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 6° ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection «Droit des affaires», Parigi, 2018, punto 216, pag. 318.
10 V., a tal riguardo, articolo 1071 del Codul de procedură civilă (codice di procedura civile) citato nella decisione di rinvio della causa OF (C‑759/18), attualmente pendente dinanzi alla Corte (pag. 5).
11 V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.
12 C‑184/14; in prosieguo: la «sentenza A», EU:C:2015:479.
13 V., segnatamente, sentenze A (punti da 15 a 17), e del 6 ottobre 2015, A (C‑489/14, EU:C:2015:654, punti 13 e 14), nonché ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2018, PM (C‑604/17, non pubblicata, EU:C:2018:10, punti da 12 a 14), e sentenza del 4 ottobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812, punti 13 e 14). V., inoltre, domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa OF (C‑759/18), attualmente pendente dinanzi alla Corte, che menziona, al punto 13, numerose cause simili concernenti cittadini rumeni abitualmente residenti in un altro Stato membro, nella specie in Italia, le quali vertono sulla competenza del giudice adito in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari, nelle stesse circostanze che caratterizzano il procedimento principale.
14 A tal riguardo, il giudice del rinvio ha ricordato che, «[i]n conformità al diritto nazionale, in un’ipotesi di tale genere, la potestà genitoriale e l’assegno di mantenimento risultano accessori rispetto al petitum vertente sul divorzio (articolo 931, paragrafo 2 del codice di procedura [civile])». La scelta del criterio della cittadinanza dei coniugi può parimenti essere giustificata dalla designazione della legge applicabile alla separazione. A tal riguardo, si può rilevare che il Regno Unito non è vincolato dal regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10).
15 V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.
16 L’articolo 4 del regolamento n. 4/2009, intitolato «Elezione del foro», non si applica nelle controversie concernenti un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di 18 anni, in conformità al suo paragrafo 3. L’articolo 6 di tale regolamento prevede una competenza sussidiaria fondata sulla cittadinanza comune delle parti, mentre l’articolo 7 di detto regolamento crea un forum necessitatis.
17 V., per quanto riguarda l’assenza di contestazioni da parte del padre della competenza del giudice adito nell’ambito di tale procedimento, il paragrafo 25 delle presenti conclusioni.
18 Per quanto riguarda l’applicazione di tale criterio, v. sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, e specialmente, sulla giustificazione di tale criterio, punto 34).
19 V. definizione del creditore di alimenti figurante all’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 4/2009. Da raffrontare con l’articolo 46 di tale regolamento, relativo al patrocinio a spese dello Stato per le domande di alimenti destinati ai figli. V., parimenti, sentenza del 15 gennaio 2004, Blijdenstein (C‑433/01, EU:C:2004:21, punto 30, dalla quale risulta che il creditore di alimenti è colui le cui necessità devono essere determinate dal giudice adito). V., inoltre, Fongaro, E., e Hector, P., «Obligation alimentaire», Répertoire de droit européen, Encyclopédie juridique Dalloz, Dalloz, Parigi, 2018, punto 97, nonché Ancel, B., e Muir Watt, H., «Aliments sans frontières», Revue critique de droit international privé, Dalloz, Parigi, 2010, n. 3, pag. da 457 a 484, in particolare punto 4, nota 9 (pag. 460), e punto 8 (pag. 463 e 464). V., nello stesso senso, Hellner, M., «Maintenance obligations», Encyclopedia of Private International Law, Edward Edgar Publishing, Cheltenham, 2017, pag. da 1185 a 1194, in particolare pag. 1190.
20 Da raffrontare con la sentenza del 4 ottobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812, punto 16).
21 Si può osservare che tale criterio non è stato preso in considerazione per il divorzio.
22 V. paragrafi 24 e 31 delle presenti conclusioni.
23 In tale causa, i coniugi, nonché i loro due figli minori erano italiani e abitavano in maniera permanente a Londra (Regno Unito). Un giudice italiano era stato investito di domande relative al vincolo coniugale e alle sue conseguenze per i figli, mentre lo stesso istante aveva successivamente avviato un procedimento dinanzi ad un giudice inglese volto a definire le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Il primo giudice adito ha desunto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 che solo i tribunali britannici erano competenti a pronunciarsi sulle questioni legate alla responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di detto regolamento, in considerazione del fatto che i minori risiedevano abitualmente a Londra.
24 Sentenza A (punto 48). Il corsivo è mio.
25 Condivido l’opinione espressa dalla Commissione europea, secondo la quale detto articolo costituisce una forma di «proroga tacita» di competenza. Nello stesso senso v., segnatamente, Gallant, E., Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, Parigi, 2011, punto 319, pag. 109, che utilizza la stessa espressione e specifica che tale norma autorizza un giudice incompetente a statuire in materia di obbligazioni alimentari. Da porre in relazione con l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
26 Ciò avviene, a mio avviso, nella specie, nell’ambito della causa relativa all’obbligazione alimentare successivamente alla separazione delle cause e, di conseguenza, dei procedimenti. V., a tal riguardo, interrogativi del giudice del rinvio richiamati al paragrafo 31 delle presenti conclusioni.
27 V. articolo 12 del regolamento n. 4/2009.
28 V. articolo 13 del regolamento n. 4/2009.
29 Sentenza A (punti 40 e 43).
30 V., in tal senso, Gallant, E., op. cit., punto 313, pag. 108.
31 V. sentenza A (punti da 43 a 46 e, più specificamente, quest’ultimo punto).
32 C‑604/17, non pubblicata, EU:C:2018:10.
33 C‑85/18 PPU, EU:C:2018:220.
34 V. ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 2018, PM (C‑604/17, non pubblicata, EU:C:2018:10, punto 33), e ordinanza del 10 aprile 2018, CV (C‑85/18 PPU, EU:C:2018:220, punto 55).
35 V., segnatamente, per un richiamo recente del metodo di interpretazione abitualmente adottato dalla Corte, sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485, punto 34).
36 V. sentenza A (punti 33, 34 e 48).
37 Tale articolo riprendeva senza apportare modifiche il testo dell’articolo 5, paragrafo 2, della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a detta convenzione (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), la quale comprende l’aggiunta, a partire del 1978, della competenza del giudice investito di un’azione relativa allo stato delle persone. V., parimenti, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 219, pag. 320.
38 V., in tal senso, Boiché, A., «Les règles de compétence judiciaire», dossier «Recouvrement des obligations alimentaires dans l’Union», Actualité juridique: famille, Dalloz, Parigi, 2009, n, 3, pag. da 107 a 112, in particolare commento dell’articolo 3, lettera d), del regolamento n. 4/2009.
39 Espressione che riassume la giustificazione delle norme sulla competenza speciali utilizzate da Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 180, pag. 246.
40 V. sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punti da 26 a 29). V., parimenti, considerando 15 del regolamento n. 4/2009.
41 V., segnatamente, per quanto riguarda il trattamento favorevole accordato al creditore in sede di determinazione del giudice competente, Joubert, N., «La mise en œuvre de l’obligation alimentaire en présence d’un élément d’extranéité dans les relations entre parents et enfants», Droit de la famille, LexisNexis, Parigi, 2018, n. 1, dossier 3, punto 7. V., parimenti, Farge, M., «Promotion transfrontière du droit à obtenir des aliments: l’apport du règlement (CE) no 4/2009 du 18 décembre 2008 (1ère partie)», Droit de la famille, LexisNexis, Parigi, 2011, n. 9, étude 18, punto 16.
42 V. parimenti, in tal senso, Boiché, A., op. cit., in particolare commento dell’articolo 10 del regolamento n. 4/2009.
43 V. articolo 14 del regolamento n. 4/2009.
44 V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni.
45 V. nota 8 delle presenti conclusioni.
46 Ossia, se lo Stato membro interessato è vincolato da tale protocollo, la scelta, da parte del creditore, di un’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il convenuto risiede abitualmente garantisce l’applicazione della legge del foro, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, di detto protocollo.
47 V. articoli 23 e segg. del regolamento n. 4/2009. V., parimenti, in relazione alle conseguenze della Brexit, la quale porterà a considerare il Regno Unito uno Stato terzo e all’assenza di effetto in materia di riconoscimento delle decisioni poiché, allo stato attuale, le decisioni emesse nel Regno Unito non beneficiano dell’exequatur, Farge, M., «Conjectures sur le Brexit…» in «Droit de la famille», La Semaine juridique, Édition générale, LexisNexis, Parigi, 2016, n. 38, pag. da 1723 a 1729, in particolare pag. 1725.. V., altresì, Pilich, M., «Brexit and EU private international law: May the UK stay in?», Maastricht Journal of European and Comparative Law, Sage Publishing, New-York, 2017, vol. 24, n. 3, da pag. 382 a 398, in particolare da pag. 391 a 393.
48 V., a tal riguardo, sentenza del 9 febbraio 2017, S. (C‑283/16, EU:C:2017:104, punti da 32 a 34 e la giurisprudenza ivi citata), nonché considerando 9 del regolamento n. 4/2009, per un richiamo degli obiettivi di semplicità e di rapidità perseguiti da quest’ultimo.
49 V., per un richiamo di uno degli obiettivi del regolamento n. 4/2009, consistente nell’assicurare il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere, considerando 15 di tale regolamento, nonché sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 41). V., parimenti, per un’esposizione dettagliata delle norme relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007, segnatamente, Fongaro, E., e Hector, P., op. cit., punti da 78 a 90.
50 V. sentenza A (punto 46).
51 V. punto 31 di tali osservazioni.
52 V., per osservazioni sulle conseguenze del sistema scelto nel regolamento n. 2201/2003, Ancel, B., e Muir Watt, H., «L’intérêt supérieur de l’enfant dans le concert des juridictions: le Règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, Dalloz, Parigi, 2005, n. 4, pag. da 569 a 606, in particolare nota 7 e riferimento al considerando 6 di tale regolamento.
53 Infatti, in tale contesto procedurale, una rinuncia a tale capo della domanda dinanzi al giudice inizialmente adito, il quale è competente, potrebbe essere considerata una rinuncia all’obbligazione alimentare, contraria all’ordine pubblico del foro.
54 V. sentenza A (punto 43).
55 A tal riguardo, si può effettuare un confronto con la sentenza del 4 ottobre 2018, IQ (C‑478/17, EU:C:2018:812, punto 47).
56 V., a tale riguardo, la motivazione della mancanza di anticipazione delle difficoltà attuali da esaminare derivanti dalla constatazione, di cui al considerando 11 del regolamento n. 2201/2003, secondo il quale «[i] giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari», richiamata nel Libro verde della Commissione, del 15 aprile 2004, sulle obbligazioni alimentari [COM(2004) 254 final], punto 5.1.1, pag. 14
57 Detto articolo ha introdotto una previsione ispirata dalla teoria del forum non conveniens. La stessa si riscontra del pari negli articoli 8 e 9 della Convenzione della Conferenza de L’Aja, del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (disponible al seguente indirizzo Internet: ) che «décomposent le mécanisme en un transfert ou une revendication de compétence [scompone il meccanismo in un trasferimento o una rivendicazione di competenza]», secondo la formulazione di Gallant, E., «Le forum non conveniens de l’article 15 du règlement Bruxelles II bis», Revue critique de droit international privé, Dalloz, Paris, 2017, n. 3, da pag. 464 a 471, punto 2