Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
M. SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 12 settembre 2019 (1)
Causa C-666/18
IT Development SAS
contro
Free Mobile SAS
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia)]
«Questione pregiudiziale – Diritti d’autore e diritti connessi – Tutela giuridica dei programmi per elaboratore – Contratto di licenza di software – Azione per contraffazione esercitata dall’autore del programma nei confronti del licenziatario – Natura del regime di responsabilità applicabile»
1. Il titolare del diritto d’autore su un programma per elaboratore ha citato in giudizio uno dei suoi licenziatari (con il quale aveva concluso il corrispondente contratto) per avere apportato modifiche a tale programma senza il suo consenso. L’azione promossa dinanzi a un giudice francese di primo grado, che l’ha respinta, si fondava sulla responsabilità derivante dalla violazione del diritto d’autore (responsabilità ex delicto), e non sulla violazione dei termini contrattuali (responsabilità ex contracto).
2. Il giudice di appello si trova di fronte all’alternativa se qualificare il comportamento della parte convenuta come violazione del diritto d’autore (contraffazione) sul programma, oppure come inadempimento delle obbligazioni contrattuali. Il problema con cui esso deve confrontarsi deriva dal fatto che, in base a un principio del diritto francese, di norma, un’azione ex delicto può essere proposta solo se le parti non sono vincolate da un rapporto contrattuale.
3. La domanda di pronuncia pregiudiziale invita la Corte a risolvere i dubbi del giudice del rinvio mediante l’interpretazione delle direttive 2004/48/CE (2) e 2009/24/CE (3).
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Direttiva 2009/24
4. Ai sensi del considerando 13:
«I diritti esclusivi dell’autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera dovrebbero essere oggetto di un’eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all’uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l’atto di correzione dei suoi errori. In assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l’utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto della stessa».
5. L’articolo 4 («Attività riservate»), paragrafo 1, stabilisce quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, i diritti esclusivi del titolare, ai sensi dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:
a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale di un programma per elaboratore con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in cui operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni devono essere sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
b) la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma per elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti salvi i diritti della persona che modifica il programma;
c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale e di copie dello stesso».
6. L’articolo 5 («Deroghe relative alle attività riservate»), paragrafo 1, così dispone:
«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori».
7. L’articolo 6 («Decompilazione») enuncia quanto segue:
«1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), non è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti qualora l’esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l’interoperabilità con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un’altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
(...)
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della sua applicazione:
a) siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell’interoperabilità del programma creato autonomamente;
b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l’interoperabilità del programma creato autonomamente;
c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore.
3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma».
2. Direttiva 2004/48
8. A tenore del considerando 10:
«L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno».
9. Il considerando 15 così recita:
«La presente direttiva dovrebbe far salvi il diritto sostanziale della proprietà intellettuale (...)».
10. L’articolo 2 («Campo d’applicazione») così prevede:
«1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
(...)
3. La presente direttiva fa salve:
a) le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di proprietà intellettuale (...)».
11. L’articolo 3 («Obbligo generale») stabilisce quanto segue:
«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».
B. Diritto francese. Code de la propriété intellectuelle (4)
12. L’articolo L. 122‑6 dispone quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo L. 122‑6‑1, il diritto di sfruttamento spettante all’autore di un software include il diritto di effettuare ed autorizzare:
1° la riproduzione permanente o temporanea di un programma informatico (…);
2° la traduzione, l’adattamento, l’adeguamento e ogni altra modifica di un programma informatico e la riproduzione del programma informatico che ne risulti (…);
3° l’immissione sul mercato a titolo oneroso o gratuito, compresa la locazione, della o delle copie di un programma informatico, mediante qualsiasi procedimento (…)».
13. L’articolo L. 122‑6‑1 così recita:
«I. Gli atti di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo L. 122‑6 non sono soggetti all’autorizzazione dell’autore allorché sono necessari per un uso del programma informatico conforme alla sua destinazione da parte di una persona avente il diritto di usarlo, nonché per la correzione di errori.
Tuttavia, l’autore è legittimato a riservarsi per contratto il diritto di correggere gli errori e di stabilire le specifiche modalità cui dovranno sottostare gli atti di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo L. 122‑6, necessari per un uso del software conforme alla sua destinazione da parte di una persona avente il diritto di usarlo».
14. Ai sensi dell’articolo L. 335‑3:
«(...)
Costituisce altresì reato di contraffazione la violazione di uno dei diritti dell’autore di un programma informatico definiti all’articolo L. 122‑6.
(...)».
II. Fatti e questione pregiudiziale
15. Con contratto stipulato il 25 agosto 2010 (5), la società Free Mobile, operatore di telefonia mobile, ha ottenuto una licenza d’uso per un software denominato «ClickOnSite»; titolare del diritto d’autore su tale software era la società IT Development.
16. Il 18 giugno 2015 (6) la IT Development ha citato in giudizio la Free Mobile per contraffazione del software ClickOnSite, chiedendo il risarcimento del danno subito. In concreto, le ha contestato di avere modificato il codice sorgente del programma, segnatamente introducendo nuovi moduli, comportamento che violava la clausola 6 del contratto di licenza.
17. La Free Mobile si è opposta a tale domanda, considerandola inammissibile e infondata. Essa ha proposto inoltre una domanda riconvenzionale per lite temeraria.
18. Con sentenza del 6 gennaio 2017, il Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di primo grado di Parigi, Francia) ha dichiarato inammissibili le domande della IT Development fondate sulla responsabilità ex delicto e ha respinto la domanda riconvenzionale.
19. La IT Development ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), ribadendo le domande proposte in primo grado «a titolo di contraffazione» ma chiedendo altresì, in via subordinata, la condanna della Free Mobile, «a titolo di responsabilità contrattuale», a risarcirle il danno causato.
20. La Free Mobile ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, tranne per quanto riguarda il rigetto della domanda riconvenzionale.
21. Il giudice di appello ha ritenuto necessario sollevare una questione pregiudiziale, per i seguenti motivi.
– A partire dal XIX secolo, il diritto francese della responsabilità civile si fonda sul principio del divieto di cumulo delle responsabilità ex delicto ed ex contracto, il quale implica: a) che una persona non può essere chiamata da un’altra persona a rispondere a titolo di entrambe, allo stesso tempo, per i medesimi fatti e b) che, se le parti sono vincolate da un contratto valido e il danno subito da una di esse deriva dall’inadempimento o dall’adempimento non corretto di un’obbligazione contrattuale dell’altra parte, la responsabilità extracontrattuale è esclusa a favore di quella contrattuale.
– Il diritto francese considera la contraffazione, che in origine era un reato, come attinente alla sfera della responsabilità ex delicto e non a quella dell’inadempimento contrattuale.
– Di conseguenza, poiché le parti erano vincolate dal contratto del 25 agosto 2010 ed era stato prospettato che il danno derivava dall’inosservanza delle clausole del contratto medesimo, la sentenza del giudice di primo grado ha escluso la responsabilità ex delicto a favore di quella contrattuale. Ha quindi dichiarato inammissibile l’azione per contraffazione, assimilata all’azione per responsabilità extracontrattuale.
– Tuttavia, non sarebbe priva di pertinenza l’affermazione della IT Development secondo cui «l’azione per contraffazione non sarebbe un’azione extracontrattuale per propria natura, ma potrebbe altresì derivare da un inadempimento contrattuale».
– Infatti, la contraffazione, nella sua accezione più ampia, è definita come una violazione di un diritto di proprietà intellettuale e, all’articolo L. 335‑3 del CPI, come «la violazione di uno dei diritti dell’autore di un programma informatico» (definiti all’articolo L. 122‑6 del CPI).
– Né tali disposizioni, né altre norme francesi in materia di contraffazione prevedono espressamente che quest’ultima trovi applicazione solo se le parti non sono vincolate da un contratto.
– Anche se possono essere qualificate come deroghe al principio del divieto di cumulo, esistono nel diritto francese disposizioni che rappresentano esempi di come l’azione per contraffazione possa essere esercitata, in materia di brevetti e di marchi, contro il licenziatario che violi i limiti del suo contratto (7).
– Gli articoli L. 122‑6 e L. 122‑6‑1 del CPI, ai sensi dei quali le modalità per apportare una modifica a un software possono essere determinate per contratto, non escludono, in questi casi, un’azione per contraffazione. Ciò vale anche per gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24, di cui le suddette disposizioni del CPI costituiscono il recepimento nel diritto interno.
– Infine, l’articolo 2 della direttiva 2004/48 dispone, in via generale, che le misure, le procedure e i mezzi ricorso si applicano alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, senza distinguere se la violazione derivi o meno dall’inadempimento di un contratto.
22. In tale contesto, la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) sottopone alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il fatto che un licenziatario di software non rispetti i termini di un contratto di licenza di software (per scadenza di un periodo di prova, superamento del numero di utenti autorizzati o di un’altra unità di misura, quali i processori utilizzabili per far eseguire le istruzioni del software, o per modifica del codice sorgente allorché la licenza riserva tale diritto al titolare originario):
– costituisca una contraffazione (ai sensi della direttiva 2004/48 del 29 aprile 2004) subita dal titolare del diritto d’autore del software riservato dall’articolo 4 della direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore,
– oppure possa essere soggetto a un regime giuridico distinto, come quello della responsabilità contrattuale di diritto comune».
III. Procedimento dinanzi alla Corte e argomenti delle parti
23. La decisione di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 ottobre 2018.
24. Hanno presentato osservazioni scritte le società IT Development e Free Mobile, il governo francese e la Commissione. Poiché la Corte non l’ha ritenuta necessaria, non si è tenuta udienza.
IV. Analisi della questione pregiudiziale
A. Osservazioni preliminari
1. Sulla portata della questione pregiudiziale
25. La Free Mobile sostiene che la questione pregiudiziale è parzialmente irricevibile, in quanto ipotetica, in relazione a tre delle presunte violazioni contrattuali elencate nella decisione di rinvio (la scadenza del periodo di prova, il superamento del numero di utenti autorizzati e il superamento di un’altra unità di misura). Soltanto l’eventuale violazione del contratto per modifica del codice sorgente avrebbe un nesso con la controversia principale.
26. Il giudice del rinvio presenta queste quattro situazioni come poste sullo stesso piano, in quanto manifestazioni di un unico comportamento, ma la Free Mobile osserva, correttamente, che esse non sono necessariamente identiche sotto il profilo giuridico e, soprattutto, che le prime tre risultano estranee ai fatti controversi. Pertanto, la risposta pregiudiziale non andrebbe estesa a tali comportamenti.
27. La direttiva 2009/24 riguarda specificamente la tutela giuridica dei programmi per elaboratore, che gli Stati membri devono proteggere, mediante diritto d’autore, come opere letterarie ai sensi dalla Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 (articolo 1, paragrafo 1).
28. Tuttavia, i programmi per elaboratore presentano particolarità che richiedono un trattamento diverso rispetto ad altre opere protette da diritti d’autore. Affinché l’acquirente del programma possa utilizzarlo conformemente allo scopo previsto, talune facoltà che, per legge, rientrano nel monopolio tipico del titolare della proprietà intellettuale sono escluse, sempre per legge, proprio in ragione della natura particolare dell’opera protetta.
29. Secondo questo schema, mentre l’articolo 4 della direttiva 2009/24 sancisce diritti esclusivi del titolare del programma per elaboratore (8), gli articoli 5 e 6 introducono eccezioni o «limiti interni» a tali diritti, di origine legale (9).
30. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 consente di modificare, per contratto, il regime di tutela e le deroghe previste dalla direttiva medesima. Sebbene, in linea di principio, per talune condotte non sia necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, può accadere che il titolare del programma riacquisti, mediante specifiche clausole contrattuali pattuite con il licenziatario, l’esclusiva su alcuni dei diritti elencati all’articolo 4. In tal caso, la base giuridica del diritto del titolare sarà il contratto, e non la legge; parallelamente, la responsabilità del licenziatario che leda il diritto di esclusiva del titolare deriverà anch’essa dal contratto, e non dalla legge.
31. Spetta al giudice del rinvio verificare se le circostanze della controversia corrispondano alle fattispecie della direttiva 2009/24 (e delle norme nazionali di recepimento), in particolare dell’articolo 5, paragrafo 1, per quanto riguarda i diritti riservati dal contratto al titolare del programma.
32. Se così fosse, la controversia potrebbe essere qualificata, nel merito, soltanto come contrattuale. Non entrerebbe quindi in gioco il principio del non‑cumul vigente nel diritto francese, la cui compatibilità con le direttive 2004/48 e 2009/24 è sottesa alla questione pregiudiziale.
33. Le riflessioni che seguono affrontano la questione pregiudiziale in una prospettiva più ampia, vale a dire per l’ipotesi in cui il comportamento del licenziatario possa essere qualificato, simultaneamente, come inadempimento contrattuale e come violazione dell’obbligo generale di rispettare il diritto d’autore quale delimitato dalla legge (corollario, in definitiva, della regola alterum non laedere). In tal caso, sarebbe applicabile il principio del non‑cumul.
2. Nel merito. Impostazione
34. Il governo francese e la Commissione ritengono che la direttiva 2004/48 non imponga uno specifico regime di responsabilità. La soluzione delle questioni presentate ricadrebbe pertanto nell’ambito dell’autonomia procedurale degli Stati membri, fatti salvi i principi di equivalenza e di effettività.
35. Le parti della controversia principale e la Commissione hanno aggiunto altri argomenti a sostegno delle rispettive posizioni. Anzitutto, esse richiamano la sentenza del 18 aprile 2013 (10), resa su impugnazione, in cui la Corte di giustizia si è pronunciata sulla natura – contrattuale o extracontrattuale – di una controversia che presentava analogie con quella attuale.
36. La Free Mobile fa inoltre valere l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 864/2007 (11), ai sensi del quale qualsiasi violazione di un diritto di proprietà intellettuale fa sorgere un obbligo di risarcimento di natura extracontrattuale.
37. Infine, la Free Mobile e la Commissione richiamano la giurisprudenza della Corte relativa al regolamento (UE) n. 1215/2012 (12), secondo cui la responsabilità extracontrattuale avrebbe carattere residuale nel diritto dell’Unione.
38. Atteso che, se uno di tali argomenti fosse accolto, potrebbe non essere necessario analizzare le direttive 2009/24 e 2004/48, li esaminerò per primi, ma mi soffermerò anzitutto sul principio di non‑cumul nel diritto francese.
B. Il principio di non‑cumul nel diritto francese. Eccezioni
39. Il principio di non‑cumul presuppone un fatto che può costituire al contempo un inadempimento (o un adempimento non corretto) di un contratto e una violazione di un obbligo di origine legale. Di conseguenza, la domanda di risarcimento del danno potrebbe fondarsi su due basi giuridiche – contrattuale ed extracontrattuale – che, generalmente, sono associate a regimi procedurali differenti (13).
40. In tale situazione, si può concedere all’attore la scelta tra i due titoli giuridici (Paesi Bassi, Germania e Regno Unito) oppure privilegiarne uno ad esclusione dell’altro (Francia e Belgio). In quest’ultimo caso, la locuzione non‑cumul potrebbe forse essere sostituita con quella di divieto di opzione.
41. Sono state invocate varie giustificazioni di tale principio. Da un lato, sotto il profilo pratico, si evita che l’attore possa scegliere a propria discrezione il regime di responsabilità applicabile; in tal modo si tutela l’accordo e si preserva l’efficacia vincolante dei contratti. Dall’altro, si evita una responsabilità civile troppo ampia (come sarebbe quella di cui all’articolo 1242 del Code civil francese), non prevista dalle parti e che potrebbe mettere a rischio l’equilibrio contrattuale.
42. Vale la pena ricordare, tuttavia, che il diritto francese ammette deroghe al menzionato principio: ciò vale, in particolare, per i marchi e i brevetti (14). La soluzione trova precedenti, in entrambi i casi, nel diritto dell’Unione (15).
43. Tra i motivi che spiegherebbero le deroghe al principio del divieto di opzione in tali settori rientrano considerazioni relative all’esaurimento dei diritti proprietà industriale, che non sarebbero pertinenti in relazione al diritto d’autore (16). La spiegazione non sembra attagliarsi ai programmi per elaboratore (17), ma non vi è dubbio che, per quanto riguarda la licenza di tali programmi, non esistono nel diritto dell’Unione, né in quello francese, disposizioni analoghe a quelle vigenti per i marchi o i brevetti. In Francia, pertanto, la regola del non‑cumul si applica in questa materia, sebbene la sua attuazione incontri talune difficoltà (18).
C. La qualificazione in altri contesti: la sentenza Systran e il regolamento Roma II
1. Sentenza Systran
44. Nella sentenza Systran, la Corte si è pronunciata su una controversia che presentava analogie con quella ora in esame, statuendo su un ricorso di annullamento proposto contro la sentenza del Tribunale del 26 dicembre 2010 (19).
45. Secondo quanto risultava in detta causa, la Commissione e il gruppo Systran erano stati vincolati per vari anni da una serie di contratti per l’utilizzo, da parte della prima, di un programma di traduzione automatica di cui era titolare il secondo. Successivamente, la Commissione aveva utilizzato i servizi di un altro fornitore ai fini del mantenimento e del miglioramento linguistico del suo sistema di traduzione automatica. Secondo il gruppo Systran, con tale comportamento la Commissione aveva violato i suoi diritti di proprietà intellettuale ed esso l’aveva pertanto citata in giudizio dinanzi al Tribunale.
46. La Commissione aveva chiesto che il ricorso fosse dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale, data la natura contrattuale della controversia: in mancanza di una clausola compromissoria, le controversie di tale natura rientrano nella competenza dei giudici nazionali. Poiché tale obiezione era stata respinta, la Commissione aveva proposto impugnazione.
47. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per violazione delle norme di competenza giurisdizionale, addebitando a quest’ultimo di avere erroneamente ritenuto che la controversia non avesse natura contrattuale.
48. La natura contrattuale della controversia è stata valutata nel contesto della ripartizione delle competenze, tra i giudici dell’Unione e quelli nazionali, a conoscere delle azioni per il risarcimento dei danni proposte nei confronti delle istituzioni dell’Unione. La Corte ha dichiarato che, ai sensi degli articoli 235 CE e 288, secondo comma, CE (divenuti articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE), la nozione di responsabilità extracontrattuale, che presenta natura autonoma, deve essere interpretata alla luce della sua finalità, ossia consentire la ripartizione sopra menzionata (20).
49. Non escludo che dalla sentenza Systran si possano ricavare insegnamenti utili ai fini del presente procedimento. Tuttavia, non credo che possa desumersi, quale corollario di tale sentenza, il modo in cui la responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) debba essere qualificata in un contesto completamente diverso, come quello del recepimento delle direttive 2009/24 e 2004/48.
50. Gli obiettivi delle due direttive citate consistono nell’armonizzare, rispettivamente, la tutela sostanziale della proprietà intellettuale sui software e i meccanismi di tutela processuale dei diritti di proprietà intellettuale, entrambi molto lontani dalla finalità cui faceva riferimento la sentenza Systran. Il ragionamento seguito in detta sentenza non può, a fortiori, sostituire i principi che, nell’ordinamento interno degli Stati membri, caratterizzano i due tipi di responsabilità e ne determinano il trattamento processuale.
2. Qualificazione nel regolamento Roma II
51. Debbono altresì respingersi gli argomenti basati sull’inclusione delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nella sfera di applicazione del regolamento Roma II, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
52. Contrariamente a quanto suggerito dalla Free Mobile, detto regolamento non considera la violazione di un diritto di proprietà intellettuale come un evento dannoso dal quale discenda una responsabilità extracontrattuale. Esso stabilisce piuttosto la legge applicabile all’«obbligazione extracontrattuale che deriva da una violazione di un diritto di proprietà intellettuale» (articolo 8, paragrafo 1). Se, come può accadere in materia di programmi per elaboratore, i diritti esclusivi dell’autore del programma che sono stati violati traggono origine da un contratto (21), la legge applicabile non sarà stabilita sulla base del regolamento Roma II, bensì conformemente al regolamento (CE) n. 593/2008 (22).
D. Sul carattere residuale della responsabilità extracontrattuale: il regolamento n. 1215/2012
53. Non può essere accolto nemmeno l’argomento fondato sulla definizione della responsabilità extracontrattuale fornita dalla Corte in relazione al regolamento n. 1215/2012.
54. Tale definizione, che sembra effettivamente attribuire carattere secondario alla responsabilità extracontrattuale, serve soltanto a delimitare i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 di tale regolamento, evitando una sovrapposizione che li renderebbe parzialmente inutili. Siffatta delimitazione si colloca nel contesto dell’accertamento della competenza giurisdizionale internazionale nelle cause transfrontaliere e risponde ai principi propri di tale contesto, ragion per cui non può essere trasposta ad ambiti diversi, come quello della presente questione pregiudiziale.
E. Tutela dei programmi per elaboratore.
1. Ambito di applicazione delle direttive 2009/24 e 2004/48
a) Direttiva 2009/24
55. La direttiva 2009/24 riconosce l’importanza fondamentale della tecnologia informatica per lo sviluppo industriale dell’Unione. Considerando gli effetti negativi che talune divergenze tra le legislazioni degli Stati membri producono sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i programmi per elaboratore, essa contiene norme di natura sostanziale (23) dirette ad eliminarle.
56. La direttiva include nel suo ambito di applicazione la tutela del diritto del titolare del programma, sia nei rapporti contrattuali aventi ad oggetto tale programma, sia nei rapporti tra il titolare e i terzi. In particolare, esistono deroghe ai diritti esclusivi (previsti all’articolo 4) che assumono senso tipicamente in un contesto contrattuale: ciò vale per quella di cui beneficia il legittimo acquirente del programma (articolo 5, paragrafo 1) o la «persona abilitata a usare il programma» (articolo 5, paragrafo 2). Un riferimento esplicito al rapporto tra il titolare del diritto e il licenziatario figura all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).
b) Direttiva 2004/48
57. La direttiva 2004/48, a differenza della direttiva 2009/24, non contiene norme sostanziali, ma procedurali. Il suo punto di partenza è la necessità di disporre di misure efficaci che assicurino il rispetto della proprietà intellettuale, dato che, in loro assenza, l’innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono (considerando 3). Al fine di limitare le differenze esistenti tra gli Stati membri in relazione a tali misure e i loro potenziali effetti di distorsione del mercato interno, detta direttiva stabilisce norme comuni di natura procedurale o ricomprese nella sfera procedimentale.
58. L’ambito di applicazione della direttiva 2004/48 è delimitato sotto tre aspetti: l’oggetto tutelato (i diritti), la portata della tutela (le violazioni) e le misure di tutela (meccanismi di tutela armonizzati).
59. Per quanto riguarda l’oggetto, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso introdotti dalla direttiva, essi si applicano «alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato» (articolo 2 della direttiva, in linea con il considerando 13) (24).
60. Nel caso di specie, i diritti d’autore di cui trattasi sono previsti sia dalla direttiva 2009/24 sia dal CPI (articoli L. 112‑2, L. 122‑6 e L. 122‑6‑1) e rientrano pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/48.
61. Per quanto riguarda le violazioni alle quali si applica la direttiva 2004/48, la nozione deve ricevere un’interpretazione autonoma, che tenga conto del contesto e degli obiettivi della norma. L’aggettivo «todas» (tutte) di cui all’articolo 2 e l’obiettivo generale della direttiva inducono a ritenere che detta nozione comprenda qualsiasi violazione, incluse quelle derivanti dalla mancata attuazione di una clausola contrattuale relativa allo sfruttamento di un diritto di proprietà intellettuale e, pertanto, alle facoltà riservate per legge al suo titolare.
62. Per quanto riguarda le misure di protezione, l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2004/48 non sostituisce la tutela specificamente prevista da altri atti comunitari. Tra questi ultimi rientra l’articolo 7 della direttiva 91/250 (attualmente articolo 7 della direttiva 2009/24). Poiché le fattispecie disciplinate da quest’ultimo non coincidono con quelle descritte nella questione pregiudiziale, tale elemento della direttiva non inficia la conclusione tratta precedentemente in ordine alla sua applicazione.
2. Misure, procedure e mezzi di ricorso per tutelare il diritto del titolare del programma per elaboratore
a) Direttiva 2009/24
63. La direttiva 2009/24 impone al legislatore nazionale l’obbligo di tutelare i programmi per elaboratore mediante il diritto d’autore sulle opere letterarie, ma non associa a tale obbligo un regime giuridico, preferendone uno o escludendone un altro. In altri termini, non prende posizione sulla questione se l’azione per violazione del diritto d’autore, ove tragga origine da un inadempimento contrattuale, debba confluire nel regime della responsabilità contrattuale di diritto comune, oppure possa rientrare nell’ambito di un regime diverso, come quello previsto in Francia per la contraffazione.
b) Direttiva 2004/48
64. Nemmeno la direttiva 2004/48 impone un procedimento specifico per far valere la responsabilità di fronte a un inadempimento contrattuale dal quale sia derivata una violazione del diritto d’autore (25).
65. L’articolo 3 della direttiva richiede, tuttavia, che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso adottati dagli Stati membri per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale soddisfino le seguenti condizioni: devono essere leali, equi, effettivi, proporzionati e dissuasivi, non inutilmente complessi o costosi, non devono comportare termini irragionevoli né ritardi ingiustificati e devono essere applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
66. Da tali condizioni non si può dedurre che la direttiva 2004/48 privilegi la scelta della tutela giurisdizionale, che in Francia assume le modalità dell’action en contrefaçon (26).
67. In astratto, si potrebbe ritenere che l’azione nell’ambito procedurale proprio della contraffazione tuteli maggiormente il titolare del programma per elaboratore: la competenza sulle controversie spetta a determinati organi giurisdizionali (articolo L. 331‑1 del CPI), il regime di indennizzo comprende la possibilità di ottenere una condanna al risarcimento dei danni che vada al di là dell’indennizzo integrale (articolo L. 331‑1‑3 del CPI) e si può accedere alle misure di saisi‑contrefaçon di cui agli articoli da L. 332‑1 a L. 332‑4 del CPI. Tuttavia, quand’anche così fosse (27), il fatto che le norme sopra menzionate non siano applicabili a una domanda fondata su un contratto (per estensione, il fatto che non si offra all’attore la scelta tra l’azione per contraffazione e l’azione per responsabilità contrattuale di diritto comune) non implica necessariamente la violazione del mandato di protezione derivante dalla direttiva 2004/48.
68. Il legislatore dell’Unione non richiede che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso adottati negli Stati membri per tutelare la proprietà intellettuale presentino le qualità elencate all’articolo 3 della direttiva 2004/48 al massimo grado, vale a dire che esse siano le più effettive, le più dissuasive o quelle che comportano meno ostacoli al commercio legittimo. Non va dimenticato che si tratta di una direttiva «de minimis» (articolo 2, paragrafo 1).
69. A priori, non vi è motivo di ritenere che, quando il diritto nazionale fa confluire l’azione per violazione della proprietà intellettuale nel regime della responsabilità contrattuale di diritto comune, lo faccia mediante misure, procedure o mezzi di ricorso che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 della direttiva 2004/48. Ad ogni modo, la valutazione di tale circostanza spetta al giudice del rinvio.
70. Occorre tuttavia che qualsiasi procedimento di cui possa avvalersi il titolare del diritto leso rispetti tutte le condizioni previste dalla direttiva 2004/48, e non solo quelle di cui all’articolo 3. Così, ad esempio, se l’articolo 13 impone di determinare il risarcimento ponderando «tutti gli aspetti pertinenti», alcuni dei quali precisamente indicati dalla medesima disposizione, la compatibilità del diritto nazionale con tale norma richiede che siffatta valutazione venga compiuta sia nel pronunciarsi su un’azione per contraffazione, sia nel decidere su un’altra azione fondata sulla responsabilità contrattuale di diritto comune. Fatta salva tale riserva, nulla si può obiettare – sotto il profilo del diritto dell’Unione – ai due rimedi giurisdizionali né, per estensione, al principio di non‑cumul.
F. Autonomia procedurale e limiti alla libertà del legislatore nazionale
71. La direttiva 2004/48 ha portata limitata (28) e il suo livello di tutela è, lo ripeto, «de minimis». Come ho già anticipato, tra gli aspetti non disciplinati da detta direttiva rientra il mezzo di ricorso o il tipo di azione esperibile per contestare una violazione del diritto di proprietà intellettuale che configuri, allo stesso tempo, un inadempimento contrattuale (29).
72. Orbene, in assenza di norme procedurali derivanti dalla direttiva 2004/48 o volte ad attuare quelle ivi contenute, spetta al legislatore definire il quadro procedurale diretto a garantire la tutela dei diritti ai quali essa si riferisce. Ciò deve avvenire nel rispetto delle norme della stessa direttiva e, in ogni caso, dei principi di equivalenza e di effettività (30).
1. Equivalenza
73. La condizione dell’equivalenza implica che il diritto processuale nazionale non possa trattare i ricorsi basati sul diritto dell’Unione in modo meno favorevole rispetto ad analoghi ricorsi basati sul diritto interno. L’analisi avviene in due fasi, individuando anzitutto il ricorso comparabile di diritto nazionale e procedendo poi alla comparazione stessa.
74. Sebbene spetti al giudice del rinvio accertare se in Francia si produca la situazione descritta (il trattamento meno favorevole) in materia di diritto d’autore sui programmi per elaboratore, dagli atti non emerge alcun indizio in tal senso. Al contrario, sembra esservi un unico regime applicabile indistintamente a qualsiasi violazione di tali diritti (il quale comporta anche il divieto di cumulo delle azioni nei termini che ho già indicato). Non si pongono dunque questioni di equivalenza, sicché la discussione si collocherebbe unicamente nel contesto del principio di effettività dei meccanismi processuali previsti dal diritto nazionale.
75. Il giudice del rinvio fa riferimento, nondimeno, alla differenza di trattamento dell’azione per contraffazione di un programma per elaboratore rispetto a quelle per violazione di marchio o di brevetto. Ritengo tuttavia che non vi siano sufficienti elementi di confronto tra la prima e le seconde.
76. In primo luogo, l’azione per contraffazione di marchio o di brevetto è volta a proteggere diritti esclusivi del titolare aventi origine legale. Nel caso dei programmi per elaboratore, invece, taluni atti che, nel regime comune della proprietà intellettuale, richiederebbero l’autorizzazione del titolare ne sono esenti per legge, cosicché il titolare riacquista l’esclusiva solo qualora ciò sia stabilito per contratto. Pertanto, a seconda dell’atto di cui trattasi, il punto di partenza può essere diverso da quello pertinente in materia di marchi e brevetti.
77. In secondo luogo, sia in Francia sia a livello internazionale, la discussione sulla tutela dei programmi per elaboratore attraverso i brevetti o i diritti d’autore si è risolta a favore di questi ultimi. Ai sensi dell’articolo L. 611‑10, paragrafo 2, del CPI, i programmi per elaboratore non sono brevettabili.
2. Effettività
78. Sotto il profilo del principio di effettività, la questione decisiva nel presente procedimento è se il diritto francese applicabile alla protezione dei programmi per elaboratore renda impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti d’autore conferiti dal diritto dell’Unione, negando al titolare di un programma l’azione per contraffazione quando (e in quanto) la lesione di tali diritti implichi, al contempo, un inadempimento contrattuale.
79. A mio avviso, la mera esistenza dell’azione per responsabilità contrattuale consente di affermare che la tutela giurisdizionale del diritto d’autore non è impossibile.
80. Non credo nemmeno che il regime francese in tale materia renda eccessivamente difficile l’esercizio di detto diritto, al punto da dissuadere l’interessato dall’avviare un procedimento giurisdizionale. Quand’anche si potesse dimostrare che, in astratto, l’interessato si troverebbe in una situazione migliore qualora ricorresse all’azione per contraffazione, il principio di effettività, in quanto limite all’autonomia procedurale del legislatore nazionale, non arriva a tanto.
81. Nell’ottica di tale principio, ciò che rileva non è accertare quale sia la soluzione più idonea a tutelare il diritto del titolare del programma per elaboratore, bensì se quella prevista renda eccessivamente difficile la difesa di tale diritto.
82. Come ho già osservato, non vi è motivo di ritenere a priori che, in Francia, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso relativi ad un’azione su base contrattuale comportino simili difficoltà, al punto da vanificare, di fatto, la tutela dei diritti spettanti ai titolari dei diritti d’autore sui software.
83. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare tale circostanza sulla base delle pertinenti caratteristiche dell’azione per responsabilità contrattuale.
V. Conclusione
84. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla questione pregiudiziale della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia):
«Gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in combinato disposto con l’articolo 3 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che:
– la modifica del codice sorgente di un programma per elaboratore, in violazione di un contratto di licenza, costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale spettanti al titolare del diritto d’autore sul programma, purché tale modifica non sia esente da autorizzazione ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/24;
– la base giuridica dell’azione che il titolare del diritto d’autore su un software può esercitare nei confronti del licenziatario, per violazione dei diritti del primo, è di natura contrattuale se il contratto di licenza riserva tali diritti al titolare del programma, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo1, della direttiva 2009/24;
– spetta al legislatore nazionale stabilire, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2004/48 e dei principi di equivalenza e di effettività, le modalità procedurali necessarie per la tutela dei diritti d’autore sul programma per elaboratore in caso di violazione degli stessi, quando quest’ultima implichi simultaneamente la lesione di tali diritti e un inadempimento contrattuale».
1 Lingua originale: lo spagnolo.
2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45).
3 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16). La direttiva 2009/24 codifica il contenuto della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 1991, L 122, pag. 42), che era stato precedentemente modificato.
4 La direttiva 2009/24 è stata recepita nel Code de la propriété intellectuelle (Codice della proprietà intellettuale; in prosieguo: il «CPI»).
5 Modificato con una clausola aggiuntiva del 1° aprile 2012.
6 In precedenza aveva chiesto che fosse disposto un sequestro presso i locali di un’altra società, subappaltatrice della Free Mobile, provvedimento che era stato eseguito il 22 maggio 2015.
7 A tale proposito, il giudice del rinvio richiama due disposizioni del CPI: l’articolo L. 613‑8, terzo comma, in materia di licenza di brevetto, e l’articolo L. 714‑1, in materia di licenza di marchio.
8 La Corte ha interpretato l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 91/250 nel senso che comprende il programma per elaboratore in tutte le sue forme di espressione, compreso il codice sorgente (sentenza del 22 dicembre 2010, Bezpečnostní softwarová associace, C‑393/09, EU:C:2010:816, punto 35).
9 Per quanto riguarda le eccezioni alle attività riservate di cui all’articolo 5 della direttiva 91/250 (identico all’articolo 5 della direttiva 2009/24) nell’ambito di un contratto di licenza, v. sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute Inc. (C‑406/10, EU:C:2012:259).
10 Causa Commissione/Systran e Systran Luxembourg (C‑103/11 P, in prosieguo la «sentenza Systran», EU:C:2013:245).
11 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).
12 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
13 Ciò vale, generalmente, per la competenza giurisdizionale, la prescrizione delle rispettive azioni, il regime probatorio e l’entità del risarcimento.
14 V. supra, nota 7, in cui sono citate le corrispondenti leggi francesi, alle quali fa riferimento il giudice del rinvio.
15 Per quanto riguarda i brevetti, nell’articolo 43 della fallita Convenzione di Lussemburgo del 15 dicembre 1975, che è stata ratificata dalla Francia (legge del 30 giugno 1977, n. 681, JO del 1° luglio 1977, pag. 3479). Per quanto riguarda i marchi, è il risultato del recepimento dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25). Tale disposizione è ripresa all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1). V. anche articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
16 P. Léger, «La nature de la responsabilité dans l’hypothèse de la violation du périmètre d’une licence de logiciel», Recueil Dalloz, 2018, pag. 1320, sezione I.A.
17 V. articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, nonché sentenza del 12 ottobre 2016, Ranks e Vasiļevičs (C‑166/15, EU:C:2016:762).
18 Così, la Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), con decisione del 10 maggio 2016 (Paris, pôle 5, n. 14/25055, ), ha dichiarato inammissibile l’azione per violazione del diritto d’autore in una causa scaturita dalle divergenze tra le parti in ordine alla portata di una licenza e alla questione se essa comprendesse i programmi per elaboratore. Un anno prima, la Cour d’appel de Versailles (Corte d’appello di Versailles, Francia), con sentenza del 1° settembre 2015 (n. 13/08074), aveva statuito che la domanda relativa allo sfruttamento del programma a favore di terzi non specificati al momento della conclusione del contratto era «relati[ve] aux droits patrimoniaux concédés et rélève tant de la responsabilité contractuelle que de l’atteinte portée au droit d’auteur». Esistono tuttavia interpretazioni diverse di tale decisione: v. Hadadd, S. e Casanova, A. (RLDI, 2015, n. 121). Ammette l’azione per contraffazione in relazione all’utilizzo del software oltre i limiti previsti dal contratto la decisione della Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) del 23 maggio 2007, Sté Tech – Airport c/ Sté Arkad Informatique et autre, n. 06/09541, RLDI 2007, n. 28, obs. L. Costes et J.‑B. Auroux.
19 Causa Systran e Systran Luxembourg/Commissione (T‑19/07, EU:T:2010:526).
20 Sentenza Systran, punto 62.
21 V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni.
22 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
23 Ad eccezione dell’articolo 7, la direttiva 2009/24 non contiene norme procedurali.
24 La versione francese dell’articolo 2 si riferisce alle violazioni previste dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale e/o dell’Unione («à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue»), mentre quelle tedesca, spagnola, italiana e portoghese associano la previsione ai diritti di proprietà intellettuale; lo stesso vale per il considerando 13 della direttiva nella versione francese. L’articolo 2 della proposta di direttiva, COM (2003) 46 definitivo, depone nello stesso senso e dalla relazione del Parlamento del 5 dicembre 2003, A5‑0468/2003 non risultano proposte di modifica a tale riguardo. La versione inglese dell’articolo 2, paragrafo 1, è neutra e non consente di stabilire se sia o meno allineata a quella francese. In caso di divergenza fra le versioni linguistiche di una disposizione legislativa dell’Unione, quest’ultima deve essere intesa in funzione del sistema e della finalità della normativa di cui fa parte, il che induce a ritenere che ciò che deve essere previsto dalla legislazione nazionale e/o dell’Unione sono i diritti di proprietà intellettuale.
25 A proposito della valutazione dell’esigenza di armonizzazione in materia, la proposta della Commissione indicava che «[o]ccorre (...) tenere conto delle tradizioni giuridiche e della situazione specifica di ogni Stato membro». V. COM(2003) 46, pag. 17. D’altro canto, gli Stati membri sono vincolati dagli strumenti internazionali in materia di proprietà intellettuale amministrati dall’OMPI, nonché dall’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), che contiene disposizioni per la tutela di tali diritti. La direttiva enuncia espressamente che essa fa salvi gli obblighi internazionali degli Stati membri derivanti da tali strumenti (v. considerando da 4 a 6).
26 L’articolo L. 331 del CPI disciplina, nelle sue varie parti, le azioni civili e le domande relative alla proprietà letteraria e artistica. In particolare, l’articolo L. 331‑1‑4 si riferisce alle «condanne civili per contraffazione».
27 In compenso, l’attore dovrebbe dimostrare l’originalità del programma, dalla quale deriva la sua protezione in termini di diritto d’autore e non contrattuali. Altri elementi rilevanti, quali i termini di prescrizione, sono identici a prescindere dal tipo di azione.
28 Sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a. (C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 61).
29 Detta direttiva non affronta neppure altri aspetti che possono variare a seconda del tipo di azione, quali la natura dell’organo giurisdizionale (ordinario o specializzato) che dovrà conoscere delle eventuali controversie, o il termine di ricorso. Anche per gli aspetti contemplati dalla direttiva 2004/48, e che dovevano essere recepiti nei diritti nazionali, il livello di dettaglio non è sempre identico e disposizioni puntuali coesistono con altre più generiche.
30 V. sentenza del 21 giugno 2017, W e a. (C‑621/15, EU:C:2017:484, punto 25).
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