Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 26 settembre 2019(1)
Causa C‑785/18
GAEC Jeanningros
contro
Institut national de l’origine et de la qualité (INAO),
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation,
Ministre de l’Économie et des Finances,
con l’intervento di:
Comité interprofessionnel de gestion du Comté
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia)]
«Questione pregiudiziale – Agricoltura – Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Modifica del disciplinare di un prodotto – Modifica non minore – Modifica minore – Domanda di modifica minore impugnata dinanzi ai giudici nazionali – Giurisprudenza nazionale che respinge il ricorso in seguito alla decisione della Commissione – Denominazione di origine protetta Comté»
1. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 (2), le denominazioni di origine protetta (in prosieguo: «DOP») devono essere conformi a un disciplinare contenente il nome, la descrizione del prodotto, il metodo di ottenimento, la delimitazione della zona geografica e altre informazioni pertinenti.
2. Il disciplinare può essere modificato mediante procedimenti amministrativi composti, analoghi a quelli che disciplinano la registrazione iniziale delle DOP, nei quali intervengono sia le autorità nazionali che la Commissione. La relativa disciplina è contenuta in un regolamento delegato (3) e in un regolamento di esecuzione (4), e varia leggermente a seconda dell’importanza di tali modifiche.
3. La questione pregiudiziale sollevata dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) consentirà alla Corte di chiarire la funzione degli organi giurisdizionali chiamati a controllare la validità delle decisioni assunte dalle autorità nazionali nel contesto di tali procedimenti.
4. In particolare, occorrerà chiarire se, qualora la Commissione abbia accolto una domanda di modifica «minore» del disciplinare di una DOP, approvata dalle autorità di uno Stato membro, i giudici di tale Stato debbano pronunciarsi sui ricorsi pendenti contro le decisioni nazionali con le quali è stata accolta detta modifica.
I. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Regolamento n. 1151/2012
5. A termini dell’articolo 7:
«1. Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:
a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica (…);
b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
c) la definizione della zona geografica delimitata (…) e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3;
d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’articolo 5, paragrafo 1 o 2;
e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento (...);
f) gli elementi che stabiliscono:
i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’articolo 5, paragrafo 1; o
ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
(...)
h) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione.
(...)».
6. L’articolo 49, paragrafo 4, secondo comma, dispone quanto segue:
«Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso».
7. L’articolo 53 così prevede:
«1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l’approvazione di una modifica di un disciplinare.
La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l’oggetto e le relative motivazioni.
2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52.
Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:
a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell’articolo 7, paragrafo 1;
c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
d) riguarda la zona geografica delimitata; o
e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.
(...)».
2. Regolamento delegato n. 664/2014
8. L’articolo 6 («Modifica di un disciplinare»), paragrafo 2, stabilisce quanto segue:
«Le domande di modifica minore di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta sono presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione o dell’indicazione. (...)
La domanda di modifica minore propone solo modifiche minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento [n. 1151/2012]. Essa descrive tali modifiche minori, fornisce una sintesi del motivo per cui una modifica è necessaria e dimostra che le modifiche proposte sono da considerare minori ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per ciascuna modifica essa raffronta il disciplinare originale e, se del caso, il documento unico originale con la versione modificata proposta. La domanda è completa in se stessa e contiene tutte le modifiche del disciplinare e, se del caso, del documento unico per cui si chiede l’approvazione.
Le modifiche minori di cui all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono considerate approvate se la Commissione non informa il richiedente del contrario entro tre mesi dal ricevimento della domanda.
Una domanda di modifica minore non conforme al secondo comma del presente paragrafo non è ricevibile. La tacita approvazione di cui al terzo comma del presente paragrafo non si applica a tali domande. La Commissione informa il richiedente se la domanda è considerata irricevibile entro tre mesi dal ricevimento della stessa.
La Commissione rende pubblica la modifica minore approvata di un disciplinare che non comporta modifiche degli elementi indicati all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
3. Regolamento di esecuzione n. 668/2014
9. L’articolo 10 («Procedura di modifica di un disciplinare») così recita:
«1. Le domande di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette sono redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato V. I moduli di domanda sono compilati con le informazioni di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il documento unico modificato è redatto utilizzando il modulo che figura nell’allegato I del presente regolamento. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all’ultima versione proposta del disciplinare.
(...)
2. Le domande di approvazione di una modifica minore di cui all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono redatte utilizzando il modulo che figura nell’allegato VII del presente regolamento.
Le domande di approvazione di una modifica minore che riguardano denominazioni di origine protette o indicazioni di origine protette sono accompagnate dal documento unico aggiornato, se modificato, il quale è redatto utilizzando il modulo che figura nell’allegato I. Nel documento unico modificato il riferimento alla pubblicazione del disciplinare rimanda all’ultima versione proposta del disciplinare.
Nelle domande presentate dagli Stati membri dell’Unione, lo Stato interessato include una dichiarazione in cui afferma che la domanda soddisfa le condizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo e indica il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare. (…) Le domande di modifica minore nei casi citati all’articolo 6, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 includono il riferimento alla pubblicazione della versione aggiornata del disciplinare, per le domande presentate da Stati membri, e il disciplinare aggiornato, per le domande presentate da paesi terzi.
(...)».
B. Diritto nazionale. Decreto dell’8 settembre 2017 del Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze relativo alla modifica del disciplinare della DOP «Comté» (5).
10. L’articolo 1 dispone quanto segue:
«Il disciplinare della denominazione di origine protetta “Comté” è approvato per la trasmissione alla Commissione europea, quale modificato su proposta del comitato permanente del comitato nazionale delle denominazioni del latte, agroalimentari e forestali dell’Istituto nazionale dell’origine e della qualità».
11. Ai sensi dell’articolo 2:
«Il presente decreto si applica a decorrere dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta “Comté”.
La data di approvazione delle modifiche da parte della Commissione europea è resa pubblica mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Ministero dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, accompagnato, se necessario, dalla versione approvata del disciplinare».
II. Controversia principale e questione pregiudiziale
12. Il 16 novembre 2017, il Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Jeanningros ha impugnato dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato) il decreto dell’8 settembre 2017, chiedendo l’annullamento della clausola 5.1.18 del disciplinare modificato, che vieta i «robot di mungitura».
13. Con decisione pubblicata il 1° giugno 2018, la Commissione ha approvato la richiesta di modifica minore del disciplinare della DOP «Comté» (6), conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012, tenendo conto dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato n. 664/2014.
14. Il Conseil d’État (Consiglio di Stato) intende sapere se debba pronunciarsi sul ricorso proposto conto il decreto dell’8 settembre 2017, ancora pendente, o debba invece dichiarare che non vi è luogo a statuire, come ha fatto in altri casi (7).
15. Finora il giudice del rinvio ha ritenuto che, quando conosce dell’impugnazione di una decisione con cui il governo francese trasmette alla Commissione una domanda di registrazione di una DOP unitamente al disciplinare approvato e, alla data della pronuncia della sentenza, la Commissione ha già registrato tale denominazione (8), l’impugnazione divenga priva di oggetto.
16. Conformemente a tale giurisprudenza, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) non esamina la legittimità del disciplinare registrato dalla Commissione, neppure quando, come nel caso di specie, sia stata impugnata la decisione nazionale che ne costituisce la base. Ciò vale del pari per le modifiche minori.
17. Il giudice del rinvio si chiede se siffatto modo di procedere sia conforme al diritto dell’Unione o se invece, tenuto conto delle conseguenze che l’eventuale annullamento dell’atto nazionale impugnato potrebbe avere sulla validità della registrazione effettuata dalla Commissione, esso debba pronunciarsi sulla legittimità di tale atto.
18. I suoi dubbi inducono il Conseil d’État (Consiglio di Stato) a sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari, e l’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [(in prosieguo: la «Carta»)], debbano essere interpretati nel senso che, nello specifico caso in cui la Commissione europea abbia approvato la domanda delle autorità nazionali di uno Stato membro di modifica di un disciplinare relativo a una denominazione e abbia registrato la denominazione di origine controllata benché tale domanda sia oggetto di un ricorso non ancora definito dinanzi ai giudici nazionali di tale Stato, questi ultimi possano dichiarare che non vi è più luogo a statuire sulla controversia pendente dinanzi ad essi oppure se, tenuto conto degli effetti di un eventuale annullamento dell’atto impugnato sulla validità della registrazione da parte della Commissione europea, gli stessi debbano pronunciarsi sulla legittimità di tale atto delle autorità nazionali».
19. Nel procedimento pregiudiziale hanno presentato osservazioni scritte il governo francese e la Commissione. La Corte ha deciso di statuire senza passare alla fase orale.
III. Analisi
20. Per rispondere alla questione pregiudiziale, credo che sia opportuno analizzare prima, da un lato, il regime dei procedimenti amministrativi previsti per la modifica dei disciplinari delle DOP e, dall’altro, le modalità del relativo controllo giurisdizionale.
A. Procedimenti di modifica dei disciplinari delle DOP
21. La modifica del disciplinare di una DOP, al pari della sua registrazione, è effettuata tramite un procedimento amministrativo composto nel quale intervengono le autorità competenti dello Stato membro e la Commissione. Il considerando 58 del regolamento n. 1151/2012 evidenzia tale circostanza (9).
22. L’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 distingue due tipi di modifiche, ossia quelle «non minori» e quelle «minori».
23. Le modifiche non minori sono:
– quelle che si riferiscono alle caratteristiche essenziali del prodotto;
– quelle che alterano il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico o il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica [articolo 7, paragrafo 1, lettera f), i) e ii), del regolamento n. 1151/2012];
– quelle che includono una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
– quelle che riguardano la zona geografica delimitata, e
– quelle che rappresentano un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.
24. Si considerano modifiche minori quelle che l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1151/2012 non considera come non minori.
25. Parallelamente, l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 prevede due procedimenti per la modifica del disciplinare. Per quelle non minori esso rinvia agli articoli da 49 a 52 (vale a dire il procedimento applicabile alla registrazione delle DOP) e per quelle minori istituisce un procedimento semplificato.
1. Procedimento (ordinario) per le modifiche non minori dei disciplinari delle DOP
26. Il procedimento di registrazione delle DOP disciplina quindi le modifiche non minori del disciplinare (10). Esso è composto da una prima fase che inizia (articolo 49, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012) con la domanda di registrazione della DOP, presentata da un gruppo di produttori alle autorità dello Stato membro nel quale è ubicata geograficamente la zona di produzione.
27. Tali autorità devono esaminare la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni sostanziali poste dal menzionato regolamento. Devono essere garantiti l’adeguata pubblicazione della domanda nonché un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul territorio dello Stato membro di cui trattasi possa fare opposizione (11).
28. Le autorità nazionali esaminano le opposizioni ricevute e decidono se la domanda soddisfi le condizioni del regolamento n. 1151/2012. Se la loro valutazione è positiva, esse adottano una decisione e devono garantire la pubblicazione e l’accesso per via elettronica al disciplinare oggetto della decisione favorevole.
29. In tale fase assume particolare rilevanza l’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012, ai sensi del quale «[l]o Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso».
30. Se la decisione dell’autorità nazionale competente è positiva, la fase nazionale si conclude con la trasmissione alla Commissione, la quale viene inoltre informata delle opposizioni ricevibili presentate (12).
31. La fase «europea» di tale procedimento inizia con l’esame che la Commissione deve svolgere, dopo avere ricevuto la decisione nazionale, per stabilire se la domanda sia giustificata e soddisfi le condizioni previste per le DOP. Se, in esito a tale esame (che dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi), la Commissione decide di accogliere la domanda (13), pubblica nella GUUE il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare (14).
32. L’articolo 51 del regolamento n. 1151/2012 prevede che, dopo la pubblicazione nella GUUE, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare una notifica di opposizione (15). La Commissione trasmette senza indugio detta notifica all’autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda (16) e, se tale opposizione è confermata, viene successivamente avviata una procedura (17).
33. Se non le pervengono notifiche di opposizione (né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili), la Commissione registra le modifiche non minori del disciplinare, senza applicare la procedura di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012.
34. La Commissione procede allo stesso modo se, dopo che le è pervenuta una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, è stato raggiunto un accordo a seguito alle consultazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012. Se non viene raggiunto un accordo, la Commissione adotta gli atti di esecuzione per la registrazione o la modifica non minore del disciplinare della DOP secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento n. 1151/2012 (18).
35. In ogni caso, gli atti di modifica non minore di una DOP e le decisioni di rigetto sono pubblicate nella GUUE (19).
2. Procedimento (semplificato) per le modifiche minori dei disciplinari delle DOP
36. Il regolamento n. 1151/2012 ha disciplinato tale procedimento semplificato in modo molto succinto. L’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, si limitava ad enunciare che, «se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda». Aggiungeva che, in caso di approvazione del documento unico o del disciplinare della DOP, la Commissione lo pubblicava nella GUUE.
37. Il regolamento delegato n. 664/2014 ha sviluppato detto procedimento semplificato avvicinandolo a quello ordinario di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Ai sensi di tale regolamento, le modifiche minori i) devono essere presentate alle autorità dello Stato membro in cui è situata la zona geografica della denominazione; ii) dette modifiche devono essere descritte, spiegando perché siano considerate minori, confrontandole con il testo originale; iii) per siffatte modifiche non è prevista una procedura nazionale di opposizione, a differenza di quanto avviene nel procedimento ordinario (20).
38. Infine, l’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento delegato n. 664/2014 prevede che, se ritiene che le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dalle disposizioni adottate in forza dello stesso siano soddisfatte, lo Stato membro può trasmettere alla Commissione un fascicolo di domanda di modifica minore del disciplinare della DOP.
39. La fase «europea» di tale procedimento è parimenti semplificata. A questo livello non è prevista la procedura di opposizione; il potere decisionale spetta alla Commissione e la decisione può essere esplicita o presunta (le modifiche minori si considerano approvate se la Commissione non informa il richiedente del contrario entro tre mesi dal ricevimento della domanda) (21). Se la Commissione ritiene che la domanda sia irricevibile, deve informarne il richiedente entro tre mesi dalla ricezione della stessa. In caso di approvazione, la Commissione deve pubblicare le modifiche minori del disciplinare della DOP.
B. Sindacato giurisdizionale delle decisioni assunte nei procedimenti di modifica dei disciplinari delle DOP
40. Sia il procedimento ordinario che quello semplificato sono, come spiegato sopra, procedimenti amministrativi composti nei quali intervengono, in ordine successivo, le autorità nazionali e la Commissione.
41. I procedimenti composti di questo tipo sono disciplinati caso per caso dal diritto dell’Unione (22) e sono stati ampiamente studiati dalla dottrina, in ragione delle numerose questioni giuridiche che sollevano (23).
42. Il controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in tali procedimenti è stato trattato dalla Corte, parimenti caso per caso e in modo non esaustivo (24), sebbene alcune cause recenti relative al settore dell’unione bancaria stiano contribuendo a definire la sua giurisprudenza (25).
43. Nelle mie conclusioni relative alla causa Berlusconi e Fininvest ho analizzato la giurisprudenza della Corte sui procedimenti amministrativi composti dell’Unione, distinguendo a seconda che il potere decisionale spetti alle autorità nazionali o alle istituzioni dell’Unione (26).
44. Nella sentenza Berlusconi e Fininvest la Corte ha dichiarato, in sintesi, che l’articolo 263 TFUE osta a che gli organi giurisdizionali nazionali esercitino un controllo di legittimità sugli atti di avvio, preparatori o di proposta non vincolante adottati dalle autorità nazionali nell’ambito del procedimento amministrativo composto di autorizzazione all’acquisizione o all’aumento di partecipazioni qualificate in enti creditizi. Tale dichiarazione si fondava, a sua volta, su due presupposti:
– quando gli atti adottati dalle autorità nazionali sono tappa di un procedimento nel quale un’istituzione dell’Unione esercita, da sola, il potere decisionale finale senza essere vincolata agli atti preparatori o alle proposte avanzate dalle autorità nazionali, si tratta di atti dell’Unione (27);
– quando il diritto dell’Unione consacra il potere decisionale esclusivo di un’istituzione dell’Unione, spetta al giudice dell’Unione, a titolo della sua competenza esclusiva ai sensi dell’articolo 263 TFUE, statuire sulla legittimità della decisione finale adottata dall’istituzione dell’Unione. Compete solo al giudice dell’Unione esaminare, affinché sia garantita una tutela giurisdizionale effettiva agli interessati, gli eventuali vizi degli atti preparatori o delle proposte provenienti dalle autorità nazionali di natura tale da inficiare la validità di detta decisione finale (28).
45. Come avevo esposto nelle mie conclusioni relative a detta causa (29), nei procedimenti amministrativi composti ai quali partecipano autorità nazionali e dell’Unione, l’esercizio del potere di decisione finale è l’elemento determinante per stabilire se il controllo giurisdizionale debba essere svolto dal giudice dell’Unione o dagli organi giurisdizionali nazionali. Se il potere decisionale è conferito a un organismo dell’Unione, il controllo giurisdizionale spetterà al giudice dell’Unione, conformemente all’articolo 263 TFUE. Se l’autorità nazionale dispone di un potere decisionale specifico, i giudici nazionali sono competenti a controllare la legittimità dei suoi atti (30).
46. Le autorità nazionali dispongono di un proprio potere decisionale nella prima fase del procedimento composto di modifica minore del disciplinare di una DOP? Se così fosse, il controllo giurisdizionale di tale decisione interna spetterebbe ai giudici nazionali, indipendentemente dalla circostanza che la Commissione adotti o meno la decisione di registrazione della modifica nella seconda fase del procedimento.
47. Per rispondere a tale questione è opportuno fare riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa ai procedimenti di registrazione delle DOP (31). Come spiegherò di seguito, da tale giurisprudenza emerge, a mio avviso, che le autorità dello Stato membro interessato dispongono di un potere di decisione specifico e autonomo nella fase nazionale del procedimento.
48. Secondo la Corte, nel procedimento ordinario di registrazione di una DOP:
– «esiste una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro interessato e la Commissione. Infatti, che si tratti di una registrazione derivante da un procedimento normale o da un procedimento semplificato, la registrazione può aver luogo solo se lo Stato membro interessato ha presentato una domanda in tal senso ed ha comunicato un disciplinare e le informazioni necessarie per la registrazione» (32);
– «[u]no Stato membro al quale è stata sottoposta una domanda di registrazione nell’ambito di un procedimento normale [deve] verificare che tale domanda sia giustificata e, qualora ritenga che i requisiti del regolamento n. 2081/92 siano soddisfatti, trasmetterla alla Commissione. D’altra parte (...), la Commissione svolge soltanto un semplice esame formale per verificare se tali requisiti siano soddisfatti» (33).
49. La Corte ne deduce che «la decisione di registrare una denominazione come DOP (...) può essere adottata dalla Commissione solo se lo Stato membro interessato le ha presentato una domanda a tal fine e che una siffatta domanda può essere presentata solo se lo Stato membro ha verificato che essa è giustificata. Tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti sono soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato» (34).
50. Ritengo che questa giurisprudenza relativa al procedimento di registrazione delle DOP sia parimenti applicabile al procedimento ordinario per le modifiche non minori del disciplinare: come ho già indicato, l’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1151/2012 rinvia agli articoli da 49 a 52, che riguardano per l’appunto il procedimento di registrazione.
51. Sono dell’avviso che la stessa giurisprudenza sia applicabile altresì al procedimento semplificato, giacché l’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 664/2014 lo ha disciplinato in modo analogo a quello ordinario (che, a sua volta, è quello previsto per la registrazione delle DOP), ancorché sopprimendo la procedura di opposizione in entrambe le fasi.
52. La giurisprudenza citata riguardava il procedimento ordinario di registrazione delle DOP, istituito dal regolamento n. 2081/92, che è l’antecedente di quello attuale (articoli da 49 a 52 del regolamento n. 1151/2012). Verteva altresì, come ho già anticipato, sul procedimento di cui all’abrogato articolo 17 di detto regolamento, vale a dire il procedimento semplificato e transitorio per la registrazione nell’Unione delle DOP esistenti, protette o sancite dall’uso negli Stati membri (35).
53. Anche tali procedimenti erano costituiti da una fase nazionale e una fase europea e avevano natura analoga a quella degli attuali procedimenti di registrazione e di modifica dei disciplinari delle DOP. Di conseguenza, ripeto, la giurisprudenza della Corte che li ha analizzati può essere applicata alle modifiche minori del disciplinare di una DOP.
54. Conformemente a tale giurisprudenza, l’autorità nazionale ha il controllo del procedimento per le modifiche minori, il che è giustificato, tra l’altro(36), per i seguenti motivi:
– I gruppi di produttori devono obbligatoriamente avviare tale procedimento dinanzi all’autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la DOP. Tali gruppi non possono presentare la loro domanda direttamente alla Commissione.
– Le autorità nazionali devono verificare la compatibilità della proposta con le condizioni sostanziali di cui al regolamento n. 1151/2002, in quanto possiedono le conoscenze più approfondite per accertare le particolarità di tali modifiche minori.
– Spetta all’autorità dello Stato membro approvare o respingere la domanda di modifica minore nella fase nazionale. Essa ha quindi la chiave per aprire o meno la fase successiva del procedimento, trasmettendo la domanda alla Commissione. Senza una decisione favorevole dell’autorità nazionale, la Commissione non può intervenire.
– La Commissione verifica che la domanda di modifica minore sia conforme al regolamento n. 1151/2012, al regolamento delegato n. 664/2014 e al regolamento di esecuzione n. 668/2014, vale a dire che essa contenga gli elementi richiesti e non sia viziata da errori manifesti (37).
– L’autorità nazionale mantiene la facoltà di ritirare la domanda presentata alla Commissione prima che questa la registri.
55. Tali facoltà dimostrano che l’autorità nazionale dispone di un ampio potere di decisione autonomo nella fase iniziale del procedimento composto di modifica minore del disciplinare di una DOP (38). Tale potere è soggetto solo al controllo degli organi giurisdizionali nazionali, mentre compete alla Corte esercitare il controllo giurisdizionale sulle decisioni della Commissione nella fase europea del procedimento (39).
56. Corrobora tale affermazione l’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012, richiamato supra (40). Infatti, con la stessa norma di base il legislatore europeo ha riconosciuto, in particolare, che, di fronte alla decisione delle autorità dello Stato membro favorevole alla modifica del disciplinare, qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo deve avere «la possibilità di presentare ricorso».
57. È vero che detto ricorso – che, ovviamente, sarà presentato dinanzi ai giudici nazionali – è espressamente previsto per le decisioni sulle modifiche non minori dei disciplinari delle DOP. Tuttavia, data la contiguità tra i procedimenti che disciplinano dette modifiche e quelle minori, ritengo che il diritto di presentare ricorso si applichi anche a queste ultime.
58. Le decisioni delle autorità nazionali relative a tali modifiche minori sfuggono alla competenza esclusiva del giudice dell’Unione, in quanto atti autonomi indispensabili affinché la Commissione si pronunci successivamente su dette modifiche. In realtà, sotto il profilo sostanziale e in considerazione del margine di discrezionalità molto limitato di cui dispone la Commissione a tale riguardo, sono le decisioni delle autorità nazionali quelle che hanno effettivamente tenuto conto di tutti gli elementi che giustificano l’approvazione delle modifiche del disciplinare.
59. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, spetta agli organi giurisdizionali nazionali conoscere delle irregolarità di un atto nazionale, se necessario previo rinvio pregiudiziale alla Corte, secondo le medesime modalità di controllo applicabili a qualsiasi atto definitivo che, emanato dalla stessa autorità nazionale, possa arrecare pregiudizio a terzi, e considerare del resto ricevibile, in nome del principio di tutela giurisdizionale effettiva, il ricorso proposto a tal fine anche quando le norme di procedura nazionali non lo prevedano (41).
C. Incidenza delle suesposte considerazioni sulla controversia principale
60. Le parti controvertono, dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), su una modifica minore del disciplinare della DOP del formaggio «Comté». È pacifico che la nuova clausola contestata (la numero 5.1.18), che introduce il divieto di utilizzare robot di mungitura, è di carattere minore.
61. Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, se i regolamenti sopra richiamati e l’articolo 47 della Carta gli consentano di confermare la sua giurisprudenza pregressa (in base alla quale dichiarava il non luogo a statuire sui ricorsi pendenti dopo che la Commissione aveva approvato la modifica), oppure gli impongano di rettificarla.
62. Le considerazioni sin qui esposte, basate sulla giurisprudenza della Corte relativa ai procedimenti di registrazione delle DOP e sulle norme che riguardano tale materia (con particolare riguardo all’articolo 49, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012), mi inducono a sostenere la seconda di queste due posizioni.
63. A tale proposito, ritengo che non statuire su un ricorso proposto da soggetti legittimati a farlo, in caso di modifiche minori del disciplinare di una DOP, sarebbe incompatibile con il diritto conferito agli interessati dal regolamento n. 1151/2012 e con la giurisprudenza della Corte relativa ai procedimenti composti di registrazione delle DOP. Allo stesso modo, non sarebbe rispettato l’articolo 47 della Carta.
64. Invero, con ciò si risponde alla domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto il giudice di rinvio la incentra sull’obbligo, o meno, di statuire sul ricorso, più che sulle conseguenze che la sua sentenza potrebbe avere sulle decisioni già adottate dalla Commissione. Tuttavia, prenderò in considerazione anche a queste ultime.
65. A mio avviso, l’annullamento dell’atto nazionale con cui è stata approvata la modifica minore, ai fini della trasmissione della stessa alla Commissione, provocherebbe, come reazione a catena, la mancanza di base giuridica della decisione della Commissione.
66. Per evitare tale conseguenza indesiderabile, sarebbe opportuno che la Commissione sospendesse la trattazione della fase del procedimento che si svolge dinanzi ad essa qualora vi fossero ricorsi pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali interni contro la decisione dell’autorità nazionale che ha approvato la modifica minore del disciplinare (42). In tal modo si rispetterebbe maggiormente, da un lato, il diritto dei ricorrenti alla tutela giurisdizionale e, dall’altro, la certezza del diritto, evitando che le decisioni della Commissione siano private, a posteriori, di base giuridica (43).
67. L’obbligo di garantire l’effetto utile della tutela giurisdizionale di quanti abbiano adito i giudici nazionali, legittimati da una norma di diritto dell’Unione, ed eventualmente il principio di buona amministrazione (44) dovrebbero indurre la Commissione a tenere conto, nella valutazione delle domande, anche della circostanza che vi siano ricorsi pendenti avverso la decisione nazionale dinanzi ai giudici dello Stato membro (45).
68. Nella stessa ottica, le autorità nazionali non dovrebbero presentare alla Commissione la domanda di modifica minore del disciplinare di una DOP quando vi siano ricorsi contro la sua approvazione pendenti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali né, a fortiori, quando sia stata pronunciata una sentenza di annullamento, ancorché non definitiva, da un giudice nazionale.
69. Riassumendo, la Commissione dovrebbe astenersi dal trattare una domanda di modifica minore del disciplinare di una DOP sia quando le consti l’esistenza di ricorsi giurisdizionali pendenti contro la decisione nazionale di approvazione, sia quando vi siano sentenze che la invalidano in tutto o in parte. In caso contrario, l’eventuale annullamento di tale decisione nazionale con sentenza definitiva dei giudici dello Stato membro, che rimangono obbligati a statuire sui ricorsi pendenti dinanzi a loro, comporterebbe la sopravvenuta invalidità della decisione della Commissione.
IV. Conclusione
70. Alla luce di quanto precede, suggerisco alla Corte di giustizia di rispondere come segue alle questioni sollevate dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia):
«Gli articoli 49, paragrafo 4, e 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e l’articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che gli organi giurisdizionali nazionali non possono dichiarare che non vi è luogo a statuire sui ricorsi pendenti dinanzi ad essi contro le decisioni delle autorità nazionali relative alle modifiche minori del disciplinare di una denominazione di origine protetta sulla base del rilievo che la Commissione, in pendenza di detti ricorsi, ha accolto e pubblicato la domanda nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».
1 Lingua originale: lo spagnolo.
2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).
3 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU 2014, L 179, pag. 17).
4 Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2014, L 179, pag. 36).
5 Arrêté du 8 septembre 2017 du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et du ministre de l’Économie et des Finances relatif à la modification du cahier des charges et de l’appellation d’origine protégée «Comté» (JORF n. 217 del 16 settembre 2017; in prosieguo: il «decreto dell’8 settembre 2017»).
6 Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2018, C 187, pag. 7).
7 Conseil d’Etat, «Syndicat de défense et de promotion des fabricants et affineurs du Morbier», 5 novembre 2003, ric. n.°0230438.
8 Il registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette è previsto dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012. Vi si può accedere all’indirizzo .
9 «Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe procedere successivamente all’esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell’Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda».
10 L’articolo 7 del regolamento delegato n. 664/2014 estende tale procedimento ordinario anche alle ipotesi di cancellazione della registrazione di una DOP qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare o qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici della DOP.
11 Articolo 49, paragrafo 3, del regolamento n. 1151/2012.
12 Vale a dire, quelle presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni precedenti (articolo 49, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012).
13 Se la Commissione non accoglie la domanda, in quanto ritiene che le condizioni non siano soddisfatte, adotta i pertinenti atti di esecuzione per respingerla (articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012).
14 Articolo 50, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1151/2012.
15 Tale notifica deve contenere in ogni caso una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel regolamento per le modifiche non minori del disciplinare.
16 Articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012.
17 La notifica di opposizione deve essere accompagnata entro i due mesi successivi da una dichiarazione di opposizione motivata, la cui ricevibilità è esaminata dalla Commissione. Se la considera ricevibile, la Commissione invita l’autorità o la persona che ha presentato opposizione e l’autorità nazionale che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.
18 Articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1151/2012.
19 Articolo 52, paragrafo 4, del regolamento n. 1151/2012.
20 Tuttavia, se la domanda di modifica minore di un disciplinare non proviene dal gruppo che aveva presentato la domanda di registrazione del nome o dei nomi cui fa riferimento il disciplinare, lo Stato membro concede a tale gruppo (se esiste ancora) la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda.
21 Tuttavia, l’approvazione tacita non si applica alle modifiche minori non conformi all’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento delegato n. 664/2014.
22 Un’ambiziosa proposta dottrinale di codificazione dei procedimenti amministrativi dell’Unione è quella di Mir, O., Hofmann, H.C.H., Schneider, J.‑P., Ziller, J., e altri (ed.), Código ReNEUAL de procedimiento administrativo de la Unión Europea, INAP, Madrid, 2015. L’articolo I‑4, paragrafo 4, del codice ReNEUAL definisce il «procedimento composto» come un procedimento amministrativo nel quale le autorità dell’Unione e quelle di uno Stato membro, o di diversi Stati membri, svolgono funzioni distinte interdipendenti. Costituisce un procedimento composto anche la combinazione di due procedimenti amministrativi direttamente connessi tra loro.
23 Alonso de León, S., Composite administratives procedures in the European Union, Iustel, Madrid, 2017; Eliantonio, M., «Judicial Review in an Integrated Administration: the Case of ’Composite Procedures’», Review of European Administrative Law, 2014 n. 2, pagg. da 65 a 102; Della Cananea, G., «I procedimenti amministrativi composti dell’Unione europea», in Bignami, F. e Cassese, S. (dir.), Il procedimento amministrativo nel diritto europeo, Milano, Giuffrè, 2004; Mastrodonato, G., I procedimenti amministrativi composti nel diritto comunitario, Bari, Cacucci, 2007; Hofmann, H.C.H., «Composite decision‑making procedures in EU administrative law», in Hofmann, H.C.H. e Türk, A., Legal Challenges in EU Administrative Law. Towards an Integrated Administration, Edward Elgar, Cheltenham, 2009, pag. 136.
24 Brito Bastos, F., «Derivative illegality in European composite administrative procedures», Common Market Law Review, 2018, n. 1, pagg. da 101 a 134.
25 Sentenza del 19 dicembre 2018, Berlusconi e Fininvest (C‑219/17, in prosieguo: la «sentenza Berlusconi e Finivest», EU:C:2018:1023). È ancora pendente la causa Iccrea Banca, in cui ho presentato le mie conclusioni il 9 luglio 2019 (C‑414/18, EU:C:2019:574).
26 Conclusioni del 27 giugno 2018 (C‑219/17, EU:C:2018:502, paragrafi da 64 a 79).
27 Sentenze del 18 dicembre 2007, Svezia/Commissione (C‑64/05 P, EU:C:2007:802, punti 93 e 94), e Berlusconi e Fininvest (punto 43).
28 Sentenza Berlusconi e Fininvest (punto 44). V., per analogia, sentenza del 22 ottobre 1987, Foto‑Frost (C‑338/85, EU:C:1987:452, punto 17).
29 Conclusioni del 27 giugno 2018 (C‑219/17, EU:C:2018:502, paragrafi da 60 a 63).
30 Nelle mie conclusioni del 9 luglio 2019, Iccrea Banca (C‑414/18, EU:C:2019:574), ho rilevato che la determinazione dei contributi ordinari al Fondo di risoluzione unico (SRF) ha luogo attraverso un procedimento amministrativo composto nel quale intervengono le autorità nazionali di risoluzione, ma la decisione finale compete al Comitato di risoluzione unico (SRB). Ho quindi ritenuto che il suo controllo giurisdizionale spetti esclusivamente alla Corte di giustizia e non ai giudici nazionali.
31 Sentenze del 6 dicembre 2001, Carl Kühne e a. (C‑269/99, in prosieguo la «sentenza Carl Khüne e a.», EU:C:2001:659), e del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia (C‑343/07, in prosieguo: la «sentenza Bavaria e Bavaria Italia», EU:C:2009:415). È inoltre pertinente la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018, CRM/Commissione (T‑43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208), cui farò riferimento più avanti.
32 Sentenze Carl Kühne e a. (punti 50 e 51) e Bavaria e Bavaria Italia (punto 64). Quest’ultima riguardava la ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali e la Commissione nell’ambito del procedimento composto di cui all’abrogato articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU 1992, L 208, pag. 1), che costituiva il procedimento semplificato e transitorio per la registrazione nell’Unione delle DOP esistenti, protette o sancite dall’uso negli Stati membri.
33 Sentenze Carl Kühne e a. (punto 52) e Bavaria e Bavaria Italia (punto 65).
34 Sentenze Carl Kühne e a. (punto 53) e Bavaria e Bavaria Italia (punto 66).
35 V. nota 32.
36 Gli Stati membri possono prevedere nel loro ordinamento interno una protezione nazionale transitoria per le DOP, limitata al loro territorio, a partire dalla conclusione della fase nazionale del procedimento e fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla domanda. Sebbene tale possibilità sia contemplata dall’articolo 9 del regolamento n. 1151/2012 solo per la registrazione di una DOP e non per le modifiche del disciplinare, essa riflette parimenti il controllo dell’autorità nazionale sulla fase interna di questi procedimenti composti.
37 Sentenze Carl Kühne e a. (punto 54), e Bavaria e Bavaria Italia (punto 67).
38 Nei procedimenti di modifica dei disciplinari delle DOP vinicole, disciplinati da norme successive, il potere dell’autorità nazionale è quasi esclusivo, salvo per quanto riguarda la pubblicazione nella GUUE, cui provvede la Commissione. Ne emerge la tendenza a rafforzare il potere delle autorità nazionali, forse in ragione delle difficoltà amministrative incontrate dalla Commissione nella gestione della fase europea.
I procedimenti di modifica dei disciplinari delle DOP vinicole sono disciplinati principalmente dall’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU 2013, L 347, pag. 1), nonché dagli articoli da 14 a 18 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU 2019, L 9, pag. 2).
39 Sentenza Bavaria e Bavaria Italia (punti 70 e 71).
40 Paragrafo 28 delle presenti conclusioni.
41 V., in tal senso, sentenze del 3 dicembre 1992, Oleificio Borelli/Commissione (C‑97/91, EU:C:1992:491, punti da 9 a 13); Carl Kühne e a. (punto 58); Bavaria e Bavaria Italia (punto 57), e Berlusconi e Fininvest (punti 45 e 46).
42 Occorrerebbe adottare le misure necessarie per estendere, in tale ipotesi eccezionale, il termine per la decisione, in modo da non dare luogo all’accoglimento presunto della domanda.
43 Nella sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione (T‑43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208), il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non potesse registrare l’IGP Piadina Romagnola in quanto le autorità italiane avevano approvato e trasmesso la domanda alla Commissione sei giorni dopo l’annullamento parziale del disciplinare con sentenza di un giudice nazionale di primo grado. La Commissione ha approvato tale IGP e ha pubblicato la sua decisione nella GUUE, senza attendere la decisione sull’appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza di annullamento della sentenza del giudice di primo grado.
44 Articolo 41 della Carta. Ad esso si riferiva il Tribunale nella sentenza del 23 aprile 2018, CRM/Commissione (T‑43/15, non pubblicata, EU:T:2018:208, punti da 67 a 83).
45 La Commissione deve effettuare tale valutazione nell’ambito dei poteri di analisi di cui dispone nella fase europea del procedimento in virtù dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 1151/2012.
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