SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
10 aprile 2019 ( *1 )
«Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Termini – Notifica per via elettronica – Calcolo dei termini»
Nella causa C‑282/18 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 aprile 2018,
The Green Effort Limited, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da A. Ziehm, Rechtsanwalt,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
Fédération internationale de l’automobile (FIA), con sede in Vernier (Svizzera), rappresentata da M. Hawkins, solicitor, T. Dolde, Rechtsanwalt, e K. Lüder, Rechtsanwältin,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da C. Toader (relatrice), presidente di sezione, L. Bay Larsen e M. Safjan, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la The Green Effort Limited chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, del 23 febbraio 2018, The Green Effort/EUIPO – Fédération Internationale de l’Automobile (Formula E) (T‑794/17, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2018:115), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), dell’11 settembre 2017 (procedimento R 1827/2016-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la The Green Effort e la Fédération internationale de l’automobile (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 207/2009
2
Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell’Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1), è stato successivamente codificato dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1) applicabile, ai sensi del suo articolo 212, a decorrere dal 1o ottobre 2017.
3
L’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia», al paragrafo 5, divenuto l’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001, prevede quanto segue:
«Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso».
4
L’articolo 79 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Notifica», divenuto articolo 98 del regolamento 2017/1001, così dispone:
«L’Ufficio notifica agli interessati, d’ufficio, tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione, o è prescritta dal presidente dell’Ufficio».
Regolamento (CE) n. 2868/95
5
La regola 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1), enuncia quanto segue:
«Le modalità di notifica mediante altri mezzi tecnici di comunicazione sono determinate dal presidente dell’Ufficio».
Decisione del 26 novembre 2013
6
L’articolo 3 della decisione n. EX‑13‑2 del presidente dell’Ufficio, del 26 novembre 2013, relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l’Ufficio e i suoi clienti (in prosieguo: la «decisione del 26 novembre 2013»), intitolato «La User area e altri sistemi riservati», è così formulato:
«(1) L’Ufficio metterà a disposizione una piattaforma di comunicazione elettronica che permetterà agli utenti di ricevere, visualizzare, stampare e salvare tutti i documenti e le notifiche disponibili per via elettronica che siano stati loro inviati dall’Ufficio, nonché rispondere a tali notifiche e depositare richieste e altri documenti. Questa piattaforma elettronica è un sistema riservato e sarà denominata “User area” (Area utenti).
(…)
(4) L’[area utenti] offrirà la possibilità di ricevere tutte le comunicazioni dall’Ufficio per via elettronica. Se l’utente sceglie questa opzione, l’Ufficio invierà tutte le notifiche per via elettronica tramite questa piattaforma elettronica, a meno che ciò sia impossibile per motivi tecnici.
(…)».
7
L’articolo 4 di tale decisione, intitolato «Comunicazione da parte dell’Ufficio tramite la User area», ai paragrafi da 1 a 4, prevede quanto segue:
«(1) Quando l’utente ha attivato l’opzione di ricevere le comunicazioni dell’Ufficio per via elettronica, tutte le notifiche ufficiali dell’Ufficio destinate all’utente disponibili in forma elettronica saranno effettuate in linea di principio tramite la piattaforma elettronica.
(2) Gli utenti hanno la possibilità di ricevere anche un avviso per ogni notifica inviata loro tramite la piattaforma. L’avviso ha unicamente la funzione di informare le parti del fatto che un documento è stato inserito nella loro casella di posta in entrata e non costituisce una notifica né riveste alcun altro valore giuridico.
(3) La data in cui il documento viene inserito nella casella di posta in entrata di un utente verrà registrata dall’Ufficio e indicata nell’[area utenti].
(4) Fatta salva la necessità di stabilire con precisione la data di notifica, la notifica sarà considerata avvenuta il quinto giorno di calendario successivo al giorno in cui l’Ufficio ha inserito il documento nella casella di posta in entrata dell’utente».
8
Ai sensi dell’articolo 11 di detta decisione, quest’ultima è entrata in vigore il 2 dicembre 2013.
9
La decisione del 26 novembre 2013 è stata abrogata dalla decisione n. EX‑17‑4 del direttore esecutivo dell’Ufficio, del 16 agosto 2017, relativa alle comunicazioni tramite mezzi elettronici e modificata dalla decisione EX‑18‑1 del 15 maggio 2018, entrata in vigore il 1o ottobre 2017, il cui articolo 3, paragrafo 4, riproduce la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione del 26 novembre 2013.
Fatti
10
La The Green Effort ha acquisito i diritti sul marchio denominativo Formula E (in prosieguo: il «marchio contestato»), la cui domanda di registrazione è stata depositata il 17 novembre 2010, ai sensi del regolamento n. 207/2009.
11
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 25, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
Classe 25: «Articoli di abbigliamento»;
–
Classe 38: «Trasmissione via radio, televisione e satellite»;
–
Classe 41: «Organizzazione di eventi sportivi».
12
La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata il 3 dicembre 2010 e il marchio richiesto è stato registrato il 14 marzo 2011.
13
Il 15 marzo 2016 la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ha depositato una domanda di decadenza del marchio contestato per tutti i prodotti e servizi, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, divenuto l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in quanto il marchio non aveva formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni.
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Il 21 marzo 2016 la divisione di annullamento dell’EUIPO ha invitato la The Green Effort a presentare, fino al 21 giugno 2016, la prova dell’uso effettivo del marchio contestato. Poiché tale prova è stata presentata il 22 giugno 2016, in violazione del termine impartito, essa non è stata presa in considerazione.
15
Il 27 luglio 2016 la The Green Effort ha presentato dinanzi alla divisione di annullamento dell’EUIPO una domanda di restitutio in integrum, al fine di essere reintegrata nel suo diritto di produrre detta prova.
16
Con decisione dell’8 settembre 2016, la divisione di annullamento ha respinto tale domanda e ha pronunciato la decadenza del marchio contestato nella sua interezza.
17
Il 5 ottobre 2016 la The Green Effort ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento.
18
Con la decisione controversa, la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha respinto detto ricorso.
19
A sostegno della sua decisione, la commissione di ricorso ha considerato che né il titolare del marchio contestato né il suo rappresentatene avevano dimostrato di aver effettivamente esercitato la massima vigilanza al fine di osservare il termine impartito per il deposito dei documenti comprovanti l’uso effettivo del marchio contestato. Essa ha ritenuto che, benché il fascicolo contenga prove di ripetuti tentativi d’invio delle comunicazioni elettroniche e dei fax da parte della The Green Effort all’EUIPO, tutte le sue comunicazioni sono state ricevute, in base all’ora spagnola, il 22 giugno 2016, ossia dopo la scadenza del termine impartito, posto che le spiegazioni fornite a tal riguardo non possono essere qualificate come «eccezionali».
20
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento relativa al rigetto della domanda di restitutio in integrum e, per quanto attiene alla domanda di decadenza del marchio contestato, ha considerato che, in assenza di prova del suo uso effettivo nell’Unione europea durante il periodo pertinente o d’indicazione di ragioni legittime per la mancata utilizzazione, i diritti della The Green Effort dovevano essere dichiarati nulli nella loro interezza e si doveva ritenere che essi non avessero prodotto effetti a decorrere dal 15 marzo 2016.
Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2017 la The Green Effort ha presentato un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, affermando che la sua domanda di restitutio in integrum era stata erroneamente respinta in quanto essa si era trovata impossibilitata a inviare i documenti comprovanti l’uso effettivo del marchio contestato a motivo dei problemi tecnici nel sistema di comunicazione dell’EUIPO. La The Green Effort ha altresì sostenuto che la FIA aveva agito in malafede al momento del deposito della domanda di decadenza.
22
Nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, a seguito di una domanda di regolarizzazione formulata dalla cancelleria riguardante la comunicazione della data di notifica della decisione controversa, la The Green Effort ha risposto che questa le era stata notificata il 19 settembre 2017.
23
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale ha pertanto rilevato che la decisione controversa era stata notificata alla The Green Effort il 19 settembre 2017, di modo che, conformemente all’articolo 58 del suo regolamento di procedura, il termine per presentare ricorso, di cui all’articolo 65, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 era scaduto il 29 novembre 2017. Orbene, poiché il ricorso è stato depositato presso la cancelleria di tale organo giurisdizionale il 4 dicembre 2017, esso sarebbe stato proposto tardivamente.
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Inoltre, il Tribunale ha altresì osservato che la The Green Effort non aveva dimostrato e neppure dedotto l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che consentisse di derogare al termine in questione, sulla base dell’articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 53 di tale Statuto.
25
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza in quanto manifestamente irricevibile.
Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte
26
La The Green Effort chiede che la Corte voglia:
–
annullare l’ordinanza impugnata e la decisione controversa;
–
accogliere le conclusioni presentate nel suo ricorso di primo grado, e
–
condannare l’EUIPO e la FIA alle spese.
27
L’EUIPO e la FIA chiedono che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la The Green Effort alle spese.
Sull’impugnazione
Sulla ricevibilità
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La FIA sostiene che l’impugnazione è manifestamente irricevibile dal momento che la The Green Effort mira a escludere una constatazione di fatto del Tribunale riguardante la data di notifica della decisione controversa. Orbene, poiché l’impugnazione dinanzi alla Corte è limitata alle questioni di diritto, il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti.
29
A tal riguardo, occorre osservare che la The Green Effort non contesta la data di notifica della decisione controversa, quale considerata dal Tribunale, ma contesta a quest’ultimo di essere incorso in un errore di diritto per quanto concerne il calcolo del termine di ricorso proposto avverso tale decisione.
30
Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile.
Nel merito
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A sostegno della sua impugnazione, la The Green Effort deduce innanzitutto un motivo vertente su un’errata determinazione da parte del Tribunale del dies a quo del termine di ricorso di cui all’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, della decisione del 26 novembre 2013. Essa afferma poi, per quanto attiene alla fondatezza della domanda di decadenza, che la FIA aveva agito in mala fede al momento del deposito di tale domanda e che la prova dell’uso effettivo del marchio contestato è stata trasmessa all’EUIPO entro il termine richiesto. Se l’EUIPO non ha ricevuto tale prova, ciò sarebbe dovuto a problemi tecnici del sistema di comunicazione dell’EUIPO, di modo che la sua domanda di restitutio in integrum avrebbe dovuto essere accolta.
Argomenti delle parti
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Per quanto attiene al motivo vertente su una determinazione errata del dies a quo del termine di ricorso, la The Green Effort sostiene che il Tribunale ha calcolato in modo errato il termine di ricorso avverso la decisione controversa in quanto non aveva tenuto conto del fatto che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione del 26 novembre 2013, la notifica sarà considerata avvenuta il quinto giorno di calendario successivo alla data della creazione del documento da parte del sistema dell’EUIPO.
33
Poiché la decisione controversa è stata depositata nella casella in entrata della posta elettronica del suo rappresentante il 19 settembre 2017, la notifica si considererebbe avvenuta il 25 settembre 2017, posto che il 24 settembre 2017 era una domenica. Pertanto, il termine di due mesi, aumentato del termine di dieci giorni in ragione della distanza, per presentare il ricorso avverso la decisione controversa scadeva il 5 dicembre 2017. Orbene, il ricorso era pervenuto nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2017, in modo tale che l’ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata.
34
L’EUIPO riconosce che la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della decisione del 26 novembre 2013 non è scevra di una certa ambiguità. Esso sostiene che, secondo l’interpretazione accolta per il calcolo dei termini nelle proprie procedure amministrative, l’espressione «fatta salva la necessità di stabilire con precisione la data di notifica» è intesa nel senso di «indipendentemente da qualsiasi altra data in cui la notifica può essere determinata con esattezza» o «nonostante qualsiasi altra data in cui una notifica può essere determinata con esattezza». Pertanto, quando l’EUIPO notifica un documento per via elettronica, include automaticamente un prolungamento di cinque giorni di calendario successivi al giorno di inserimento del documento nella User Area (piattaforma di scambio di documenti), nel termine che fissa per ogni risposta o per ogni fase procedurale successiva.
35
Tuttavia, nella specie, l’EUIPO ritiene che, nei limiti in cui, nella risposta fornita dalla The Green Effort per sanare le irregolarità del suo ricorso dinanzi al Tribunale, quest’ultima ha indicato il 19 settembre 2017 quale data in cui la decisione controversa le era stata notificata, il Tribunale non era tenuto a richiedere ulteriori informazioni sui mezzi di notifica, posto che l’ordinanza impugnata non era viziata da alcuna irregolarità.
36
Dal canto suo, la FIA ritiene che il Tribunale non fosse vincolato dalla decisione del 26 novembre 2013, cosicché la mancata applicazione delle sue disposizioni non può giustificare l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Giudizio della Corte
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Dal combinato disposto degli articoli 65 e 79 del regolamento n. 207/2009, il cui contenuto è riprodotto, in sostanza, dagli articoli 72 e 98 del regolamento 2017/1001, emerge che un ricorso può essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla data di notifica della decisione della commissione di ricorso.
38
Conformemente alla regola 65, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, le modalità della notifica mediante mezzi tecnici di comunicazione, diversi dalla telecopia, sono determinate dal presidente dell’Ufficio, divenuto il direttore esecutivo dell’EUIPO.
39
Poiché la decisione del 26 novembre 2013 è stata adottata dal direttore esecutivo dell’EUIPO e disciplina le comunicazioni tramite mezzi elettronici tra l’EUIPO e i suoi clienti e in particolare la trasmissione delle notifiche per via elettronica, essa è, pertanto, applicabile nella presente causa.
40
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, di tale decisione, fatta salva la necessità di stabilire con precisione la data di notifica, quest’ultima sarà considerata avvenuta il quinto giorno di calendario successivo al giorno in cui l’EUIPO ha inserito il documento nella casella di posta in entrata dell’utente.
41
A tal riguardo, è necessario rilevare che la formulazione di tale disposizione non consente di determinare in modo univoco la portata che occorre attribuire ai termini «fatta salva» ai sensi di detta disposizione.
42
Tuttavia, l’interpretazione proposta dall’EUIPO dell’espressione «fatta salva la necessità di stabilire con precisione la data di notifica» di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione del 26 novembre 2013, nel senso di «nonostante la determinazione con precisione della data di notifica» o «indipendentemente» da quest’ultima, non trova fondamento nelle diverse versioni linguistiche della decisione del 26 novembre 2013 che non rilevano alcuna divergenza riguardante l’espressione «fatta salva». Una siffatta interpretazione priverebbe di qualsiasi rilevanza reale la menzione contenuta in tale disposizione della necessità di stabilire con precisione la data di notifica, dal momento che una notifica sarebbe, in ogni circostanza, considerata avvenuta il quinto giorno di calendario successivo al giorno in cui l’EUIPO ha inserito il documento nella casella di posta in entrata dell’utente.
43
Tenuto conto di tali considerazioni, l’articolo 4, paragrafo 4, della decisione del 26 novembre 2013 deve essere interpretato nel senso che una notifica sarà considerata avvenuta il quinto giorno di calendario successivo al giorno in cui l’EUIPO ha inserito il documento nella casella di posta in entrata dell’utente, tranne nel caso in cui la data effettiva di notifica non possa essere stabilita in modo esatto a una data diversa in tale intervallo.
44
Una siffatta interpretazione soddisfa i requisiti derivanti dal principio di certezza del diritto evitando che una decisione della commissione di ricorso sia messa in discussione all’infinito nei limiti in cui, se nessuna richiesta di accesso al documento in questione è formulata dopo il suo deposito nella casella di posta in entrata del destinatario, la notifica sarà considerata avvenuta il quinto giorno di calendario successivo a tale deposito.
45
Di conseguenza, dal momento che è pacifico che il rappresentante della The Green Effort ha chiesto l’accesso alla decisione controversa il 19 settembre 2017, che l’ha scaricata e ne ha avuto conoscenza il medesimo giorno, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto giudicando che, poiché la decisione controversa era stata notificata il 19 settembre 2017, il termine per proporre un ricorso avverso quest’ultima era scaduto il 29 novembre 2017. Il motivo vertente su un’errata determinazione del dies a quo del termine di ricorso deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
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Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, non occorre esaminare i motivi vertenti sulla fondatezza della domanda di decadenza nonché i motivi alla base del rigetto della domanda di restitutio in integrum.
47
Pertanto, il ricorso dev’essere integralmente respinto.
Sulle spese
48
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la The Green Effort è rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare le spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO e della FIA.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La The Green Effort Limited è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e quelle sostenute dalla Fédération internationale de l’automobile (FIA).
Firme
( *1 ) Lingua processuale: l’inglese