SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
29 luglio 2019 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2012/39/UE – Prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani – Mancata comunicazione o mancato recepimento entro il termine prescritto»
Nella causa C‑481/18,
avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 23 luglio 2018,
Commissione europea, rappresentata da A. Szmytkowska e C. Sjödin, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Colelli, avvocato dello Stato,
convenuta,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da C. Toader, presidente di sezione, L. Bay Larsen e M. Safjan (relatore), giudici,
avvocato generale: E. Sharpston
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (GU 2012, L 327, pag. 24), o, in ogni caso, non avendole comunicato il testo di dette disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/39.
2 L’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 17 giugno 2014 e che essi comunichino immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni.
Procedimento precontenzioso
3 La Commissione, non essendo stata informata delle disposizioni adottate dalla Repubblica italiana per garantire il recepimento della direttiva 2012/39 entro il termine prescritto dalla stessa, avviava il procedimento per inadempimento nei confronti di tale Stato membro e indirizzava a quest’ultimo, il 22 luglio 2014, una lettera di diffida invitandolo a trasmettere le proprie osservazioni entro due mesi dal ricevimento della lettera stessa.
4 Tale lettera rimaneva senza risposta nel termine prescritto. Il 19 gennaio 2015 la Repubblica italiana informava la Commissione che il Ministero della Salute (Italia) stava ultimando i lavori di definizione del contenuto delle disposizioni di recepimento della direttiva 2012/39.
5 Non avendo ricevuto alcuna ulteriore informazione circa l’avvenuta adozione delle misure di recepimento di detta direttiva, la Commissione, in data 27 febbraio 2015, inviava alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola a prendere le disposizioni necessarie per conformarsi a tale parere entro due mesi dal ricevimento del medesimo.
6 Il 18 maggio 2015, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione che la proposta di regolamento per il recepimento della direttiva 2012/39 era in fase di «prossimo perfezionamento». Il 15 ottobre 2015, tale Stato membro trasmetteva alla Commissione una nota del Ministero della Salute, del 5 ottobre 2015, che esponeva le misure già adottate al fine di recepire detta direttiva.
7 In seguito, la Commissione non riceveva alcuna ulteriore informazione da parte della Repubblica italiana indicante che le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39 fossero state effettivamente adottate.
8 In tali circostanze, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
9 Nel suo controricorso, la Repubblica italiana dichiara di non contestare il fatto che la direttiva 2012/39 non sia stata trasposta nel termine prescritto. Tale Stato membro fa valere di aver incontrato difficoltà nell’iter di recepimento della direttiva, a causa del divieto, allora esistente in Italia, di praticare la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Sebbene tale divieto sia venuto meno in forza di una sentenza della Corte costituzionale italiana, l’iter di approvazione della proposta di regolamento che recepisce la direttiva sarebbe stato sospeso a causa di difficoltà sopravvenute, legate alla necessità di individuare lo strumento normativo di diritto interno più idoneo ai fini del recepimento.
10 A tale riguardo, occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, da un lato, nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 258 TFUE, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (sentenze del 6 giugno 2002, Commissione/Belgio, C‑146/01, EU:C:2002:351, punto 26, e del 4 ottobre 2018, Commissione/Spagna, C‑599/17, non pubblicata, EU:C:2018:813, punto 14).
11 Dall’altro lato, uno Stato membro non può eccepire difficoltà pratiche o amministrative per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini stabiliti da una direttiva [sentenze del 18 ottobre 2012, Commissione/Regno Unito, C‑301/10, EU:C:2012:633, punto 66, nonché del 28 marzo 2019, Commissione/Irlanda (Rete fognaria per la raccolta e il trattamento delle acque reflue), C‑427/17, non pubblicata, EU:C:2019:269, punto 122].
12 Nel caso di specie, è pacifico che, alla scadenza del termine prescritto nel parere motivato, le misure necessarie per il recepimento della direttiva 2012/39 nell’ordinamento italiano non erano ancora state adottate.
13 In tali circostanze, il ricorso proposto dalla Commissione dev’essere considerato fondato.
14 Conseguentemente, occorre constatare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39 e non avendo comunicato alla Commissione il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento di tale direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa.
Sulle spese
15 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani, e non avendo comunicato alla Commissione europea il testo delle disposizioni adottate per garantire il recepimento della direttiva 2012/39, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Toader
Bay Larsen
Safjan
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 luglio 2019.
Il cancelliere
La presidente della Sesta Sezione
A. Calot Escobar
C. Toader
* Lingua processuale: l’italiano