19.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/19
Impugnazione proposta il 2 gennaio 2018 dalla Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2017, causa T-712/14, Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR)/Commissione europea
(Causa C-3/18 P)
(2018/C 104/25)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Confédération européenne des associations d’horlogers-réparateurs (CEAHR) (rappresentante: P. A. Benczek, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Rolex, SA, The Swatch Group SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare il dispositivo della sentenza del Tribunale;
—
annullare la decisione della Commissione, del 29 luglio 2014, nel caso AT.39097 — Riparazione orologi;
—
in subordine, rinviare tale procedimento dinanzi al Tribunale per ulteriore esame;
—
condannare la Commissione e gli intervenienti a sopportare le proprie spese nonché quelle della CEAHR, derivanti sia dal procedimento di primo grado sia dalla presente impugnazione;
—
in subordine, condannare gli intervenienti a sopportare le proprie spese derivanti sia dal procedimento di primo grado sia dalla presente impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Con il suo primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto facendo un’analogia tra la valutazione dei sistemi di distribuzione selettiva nella giurisprudenza della Corte e l’adeguata valutazione del sistema di riparazione selettiva in questione nel caso di specie.
Con il suo secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso diversi errori di diritto e di valutazione concludendo che i sistemi di riparazione selettiva e i rifiuti di fornitura in questione nel caso di specie sono giustificati e proporzionati. La ricorrente fa valere che il Tribunale è manifestamente incorso in errore nel ritenere che la Commissione abbia correttamente considerato che gli orologi di prestigio sono complessi e che ciò giustifica il sistema di riparazione selettiva e il rifiuto di fornitura in questione nel caso di specie. La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale è incorso in un errore manifesto nella sua conclusione secondo cui la Commissione ha correttamente considerato che vi è un rischio di contraffazione di orologi prestigiosi che giustifica il sistema di riparazione selettiva e il rifiuto di fornitura in questione nel caso di specie. Il Tribunale è incorso in un errore manifesto concludendo che la Commissione ha correttamente considerato che era probabile che le condizioni imposte dai fabbricanti di orologi non andassero oltre quanto necessario.
Con il suo terzo e quarto motivo di impugnazione la ricorrente contesta la valutazione manifestamente erronea del Tribunale della conseguenza del rifiuto di fornire pezzi di ricambio sull’esistenza di una concorrenza effettiva sui mercati della riparazione e della manutenzione degli orologi in questione nonché la relativa conclusione secondo cui vi era una bassa probabilità di accertare un abuso di posizione dominante nella fattispecie. La ricorrente sostiene che il Tribunale ha erroneamente concluso che vi è concorrenza tra riparatori autorizzati nonché tra tali riparatori e i centri di riparazioni interni dei fabbricanti.
Con il suo quinto motivo la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato i diritti procedurali non consentendo alla ricorrente di presentare repliche agli interventi dopo aver fatto scadere un termine a causa di circostanze eccezionali e rifiutando di riaprire la fase orale a seguito della richiesta della ricorrente di produrre nuove prove.
Con il suo sesto motivo la ricorrente afferma che il Tribunale non ha esercitato il suo potere discrezionale nello stabilire se gli intervenienti sopporteranno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento di primo grado.
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