19.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 104/21
Ricorso proposto il 9 gennaio 2018 — Commissione europea / Granducato di Lussemburgo
(Causa C-20/18)
(2018/C 104/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux, J. Samnadda, G. von Rintelen, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, non avendo adottato, entro il 10 aprile 2016, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72) o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell’articolo 64, paragrafo 1, di tale direttiva;
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condannare il Granducato di Lussemburgo, conformemente all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penalità di un importo giornaliero pari a 12 920,00 EUR, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza nella presente causa, per inadempimento dell’obbligo di comunicare le misure di recepimento della direttiva 2014/26/UE;
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condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.
Motivi e principali argomenti
Gli Stati membri, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/26//UE, erano tenuti ad adottare, entro il 10 aprile 2016, le misure nazionali richieste per recepire gli obblighi previsti dalla direttiva. In assenza della comunicazione delle misure di recepimento della direttiva da parte del Lussemburgo, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
Nel proprio ricorso, la Commissione propone che sia inflitta al Lussemburgo una penalità giornaliera di EUR 12 920,00. L’importo della penalità è stato calcolato tenendo conto della gravità, della durata dell’inadempimento, nonché dell’effetto dissuasivo in funzione della capacità di pagamento dello Stato membro.
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