30.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/5
Impugnazione proposta il 26 gennaio 2018 dalla Toontrack Music AB avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 22 novembre 2017, T-771/16, Toontrack Music AB / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-48/18 P)
(2018/C 152/07)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Toontrack Musik AB (rappresentante: L.-E. Ström, advokat)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente, deducendo tre diversi motivi di impugnazione, chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
in via principale, pronunciarsi definitivamente sulla causa accogliendo gli argomenti fatti valere dinanzi al Tribunale;
—
in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale; e
—
condannare l’EUIPO al pagamento delle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
L’impugnazione della ricorrente si fonda sul fatto che la sentenza impugnata, conformemente al primo motivo di impugnazione, viola il diritto applicabile ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, conformemente al secondo motivo di impugnazione, viola l’articolo 76 e, conformemente al terzo motivo di impugnazione, gli articoli 65 e 75 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (1) del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, come modificato [sostituito dal regolamento (EU) 2017/1001 (2) del Parlamento europeo e del consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea (in prosieguo: il «regolamento»)].
2.
Con il primo motivo di impugnazione, si afferma che la sentenza impugnata non è corretta, in quanto il Tribunale ha erroneamente dichiarato che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 13 945 423 EZMIX è descrittiva ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento e non sufficientemente distintiva ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento. Poiché EZMIX è interamente un segno distintivo, il Tribunale ha erroneamente affermato che sussistevano i motivi di diniego ai sensi del regolamento. Il Tribunale ha omesso di considerare tutti i fatti rilevanti del caso che riguardano la portata e l’utilizzo della domanda, nonché il collegamento per il pubblico rilevante. Il Tribunale ha quindi commesso un errore di diritto.
3.
Il secondo motivo di impugnazione riguarda il fatto che il Tribunale avrebbe commesso un’ulteriore errore di diritto non avendo preso in considerazione l’articolo 86 del regolamento ed avendo distorto l’evidenza. Il Tribunale presume che la semplicità sia un importante elemento di vendita quando si tratta di strumenti di registrazione musicale e software e che esso sia uno dei fattori chiave. Il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 76 di modo che l’evidenza della causa è stata distorta. Un esame carente avrebbe condotto a una conclusione non motivata ed erronea, non supportata dai fatti sui quali si è fondato il Tribunale nella sua sentenza.
4.
Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha ignorato gli articoli 65 e 75 del regolamento ed ha così commesso un errore di diritto non concedendo alla ricorrente l’opportunità di presentare un argomento orale relativo alla circostanza di fatto alla base della sentenza impugnata e della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO.
5.
Tale circostanza di fatto è stata presentata per la prima volta nella decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, non è stata suffragata dall’EUIPO ed è stata imposta alla ricorrente. Di conseguenza, è stato possibile esaminare per la prima volta la prova che la ricorrente ha fornito per contestare la validità di tale circostanza di fatto solo dinanzi al Tribunale ed è stato quindi impossibile per la ricorrente fornire una prova completa, contrariamente a quanto richiesto dal principio della parità delle armi.
(1) GU 2009, L 78, pag. 1.
(2) GU 2017, L 154, pag. 1.
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