14.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 166/18
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix du canton de Visé (Belgio) il 30 gennaio 2018 — Michel Schyns / Belfius Banque SA
(Causa C-58/18)
(2018/C 166/23)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Justice de Paix du canton de Visé
Parti
Ricorrente: Michel Schyns
Resistente: Belfius Banque SA
Questioni pregiudiziali
1)
a)
se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori (1), in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.75 del Codice di diritto economico), nella parte in cui dispone che il creditore e l’intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell’ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l’importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito, in quanto quest’ultimo impone al creditore o all’intermediario del credito un obbligo generale di ricercare il credito più adatto al consumatore, che non è previsto dal testo della citata direttiva;
b)
se l’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell’articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall’articolo VII.77, § 2, primo comma, del Codice di diritto economico), nella parte in cui dispone che il creditore può concludere contratti di credito soltanto se, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, in particolare sulla base della consultazione prevista dall’articolo 9 della legge del 10 agosto 2001, relativa alla Centrale dei crediti ai privati, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 10, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto da esso consegue che il creditore deve valutare, al posto del consumatore, l’opportunità di concludere il contratto di credito.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa impone sempre al creditore e all’intermediario del credito di valutare al posto del consumatore l’opportunità di concludere il contratto di credito.
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).
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