28.5.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 182/8
Impugnazione proposta il 12 febbraio 2018 dalla FTI Touristik GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 novembre 2017, causa T-475/16, FTI Touristik GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale
(Causa C-99/18 P)
(2018/C 182/07)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: FTI Touristik GmbH (rappresentante: A. Parr, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Harald Prantner e Daniel Giersch
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
Annullare la decisione dell’Ottava Sezione del Tribunale del 30 novembre 2017 (T-475/16);
—
Condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente afferma che la sentenza del Tribunale si basa su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 (1). La motivazione della decisione non sarebbe sufficiente, in quanto non sarebbero state considerate tutte le circostanze in fatto il cui concorso dev’essere necessariamente esaminato ai fini della valutazione del rischio di confusione. Sussisterebbe quindi un errore di diritto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio del 26 febbraio 2009, n. 207/2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1, nella versione modificata), sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU L 154, pag. 1).
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