30.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 152/16
Impugnazione proposta il 13 febbraio 2018 dalla Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 30 novembre 2017, causa T-687/16, Koton Mağazacilik Tekstil Sanaya ve Ticaret AŞ/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
(Causa C-104/18 P)
(2018/C 152/19)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (rappresentanti: J. Güell Serra, E. Stoyanov Edissonov, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Joaquín Nadal Esteban
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
annullare la decisione impugnata;
—
dichiarare nullo il marchio dell’Unione europea n. 9917436 contestato; e
—
condannare Joaquín Nadal Esteban e l’EUIPO alle spese.
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha statuito, nella sentenza impugnata, relativamente alla valutazione delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 (1) che fosse pacifico, sulla base della sentenza della Corte di Giustizia dell’11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, che la malafede presupponesse l’esistenza di un rischio di confusione e che, conseguentemente, richiedesse che i beni e i servizi in questione fossero simili o identici.
La ricorrente sostiene che non risulta dalla sentenza Chocoladefrabriken Lindt & Sprüngli che la malafede da parte della richiedente la registrazione presupponesse l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi/segni delle parti, ma che l’esistenza di un simile rischio di confusione fosse solo un esempio dei fattori che possono essere presi in considerazione, e non una condizione sine qua non, per l’applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.
Pertanto la ricorrente lamenta che, statuendo che l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, presupponesse o richiedesse l’esistenza di un rischio di confusione da parte del pubblico e pertanto la somiglianza o identità tra i beni e servizi in questione, il Tribunale ha erroneamente interpretato la sentenza Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ed ha erroneamente applicato l’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009. Conseguentemente ha commesso un errore di diritto.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1)
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