27.8.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 301/13
Impugnazione proposta il 2 marzo 2018 da CJ avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 13 dicembre 2017, causa T-692/16, CJ/Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
(Causa C-170/18 P)
(2018/C 301/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CJ (rappresentante: V. Kolias, Δικηγόρος)
Altra parte nel procedimento: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2017 nella causa T-692/16 CJ/ECDC (ECLI:EU:T:2017:894);
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di conseguenza, nel caso in cui l’impugnazione venga dichiarata fondata, annullare la nuova decisione di licenziamento del 2 dicembre 2015 e versare al ricorrente gli emolumenti e la compensazione pecuniaria richiesti dinanzi al Tribunale, nonché gli interessi legali;
—
condannare l’ECDC alle spese dei procedimenti di primo grado e di impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Primo motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato l’argomentazione del ricorrente, snaturato gli elementi di prova e commesso errori in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in quanto ha ritenuto che non fosse intervenuto un mutamento sostanziale di circostanze durante il periodo compreso tra la data di adozione della decisione di licenziamento e la data di adozione della nuova decisione di licenziamento tale da impedire all’ECDC di adottare nuovamente la decisione di licenziamento annullata.
Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe travisato l’argomentazione del ricorrente, omesso di fornire una motivazione sufficiente, commesso errori quanto alla qualificazione giuridica dei fatti nonché interpretato in modo erroneo l’articolo 266 TFUE in quanto ha ritenuto che la nuova decisione di licenziamento non fosse sproporzionata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del TUE.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe fornito un’interpretazione eccessivamente estensiva della portata della res iudicata.
Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale:
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avrebbe interpretato in modo erroneo la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nelle cause riunite F-159/12 e F-161/12 CJ/ECDC e avrebbe inteso l’autorità di cosa giudicata della stessa in maniera eccessivamente estensiva,
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avrebbe interpretato in modo erroneo l’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari, relativo alla protezione degli informatori, omettendo di assicurare l’effetto utile di quest’ultimo.
Quinto motivo vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato la disciplina della responsabilità extracontrattuale dell’UE e, in subordine, avrebbe commesso errori quanto alla qualificazione giuridica dei fatti allorché ha ritenuto che la decisione impugnata non fosse motivata in modo tale da causare danni morali al ricorrente.
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