Causa C-203/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 20 marzo 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen
C2312018IT1010120180320IT0011101101
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania) il 20 marzo 2018 — Deutsche Post AG, Klaus Leymann / Land Nordrhein-Westfalen
(Causa C-203/18)2018/C 231/11Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parti
Ricorrenti: Deutsche Post AG, Klaus Leymann
Resistente: Land Nordrhein-Westfalen
Questioni pregiudiziali
1)
Se la disposizione derogatoria di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 561/2006 ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1), come modificato dall’articolo 45, punto 2, del regolamento (UE) n. 165/2014 ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU 2014, L 60, pag. 1), debba essere interpretata nel senso che riguardi unicamente veicoli o combinazioni di veicoli impiegati esclusivamente per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, ovvero se sia applicabile anche laddove i veicoli o le combinazioni di veicoli siano impiegati, prevalentemente o in misura altrimenti determinata, ai fini della consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale.
2)
Se, nel contesto della disposizione derogatoria di cui al precedente punto 1), al fine di valutare se i veicoli o le combinazioni di veicoli siano impiegati esclusivamente o — se del caso — in misura prevalente o altrimenti determinata per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale, occorra fare riferimento alla destinazione generale del veicolo o della combinazione di veicoli, ovvero alla destinazione concreta del veicolo o della combinazione di veicoli in un determinato tragitto.
( 1 ) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102, pag. 1.
( 2 ) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60, pag. 1.
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