Causa C-226/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 29 marzo 2018 — Krohn & Schröder GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen
C2682018IT2110120180329IT0027211222
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 29 marzo 2018 — Krohn & Schröder GmbH / Hauptzollamt Hamburg-Hafen
(Causa C-226/18)2018/C 268/27Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti del procedimento principale
Ricorrente: Krohn& Schröder GmbH
Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 212 bis del codice doganale («CD») ( 1 ) ricomprenda l’esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1238/2013 ( 2 ) o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1239/2013 ( 3 ).
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE — la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un’intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del CD.
4)
In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, nelle circostanze della controversia principale e tenuto conto dei principi generali del diritto, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 che, in luogo della decisione di esecuzione 2013/707/UE, indica la decisione 2013/423/UE, soddisfi le condizioni di cui all’allegato III, punto 9, del regolamento n. 1238/2013 e all’allegato 2, punto 9, del regolamento n. 1239/2013.
5)
In caso di risposta negativa alla quarta questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del CD in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1239/2013 possa essere presentata anche nell’ambito di una procedura di ricorso avverso la determinazione dell’obbligazione doganale.
( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU 1992, L 17, pag. 1).
( 2 ) Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1238/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013 L 325, pag. 1).
( 3 ) Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 1239/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).
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