Causa C-232/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Almería (Spagna) il 29 marzo 2018 — Banco Popular Español, S.A./ María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González e Dolores María del Águila Andújar
C2402018IT2310120180329IT0026231231
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Almería (Spagna) il 29 marzo 2018 — Banco Popular Español, S.A./ María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González e Dolores María del Águila Andújar
(Causa C-232/18)2018/C 240/26Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Almería
Parti
Appellante: Banco Popular Español, S.A.
Appellati: María Ángeles Díaz Soria, Miguel Ángel Góngora Gómez, José Antonio Sánchez González e Dolores María del Águila Andújar
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ( 1 ) una norma come quella di cui all’articolo 465.5 della Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 spagnola (codice di procedura civile spagnolo), che limita la possibilità del giudice di appello di valutare d’ufficio tutti gli effetti derivanti da una dichiarazione di nullità, quando in primo grado tali effetti siano stati accertati con limitazioni e la sentenza emessa in primo grado con cui è dichiarata la nullità della clausola non sia stata impugnata dal consumatore.
2)
Se quanto precede sia compatibile con i principi sanciti negli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva citata, quando ciò comporta che coloro che hanno agito in giudizio nell’applicazione dell’orientamento del Tribunal Supremo (Corte suprema) stabilito con la sentenza del 9 maggio 2013, e dichiarato invalido dalla sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016 ( 2 ), conseguano soltanto effetti limitati dalla dichiarazione della natura abusiva di una clausola come quella controversa nella causa principale.
3)
Se la cosa giudicata formatasi conformemente alla normativa nazionale (ovvero a seguito dell’esame della clausola effettuato dal giudice quando ha proposto impugnazione solo la parte che ne sostiene la validità) incida solo sulla (eventuale) dichiarazione di nullità di una clausola[,] o anche sul pieno dispiegamento degli effetti derivanti da tale nullità, quando questi ultimi siano stati limitati nella pronuncia giudiziale e nessuna delle parti si sia opposta.
( 1 ) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
( 2 ) Sentenza del 21 dicembre 2016, Gutiérrez Naranjo e altri (C-154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980).
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