Causa C-262/18 P: Impugnazione proposta il 16 aprile 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. / Commissione europea
C2312018IT1420120180416IT0018142163
Impugnazione proposta il 16 aprile 2018 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poist'ovňa, a.s. / Commissione europea
(Causa C-262/18 P)2018/C 231/18Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. J. Loewenthal e F. Tomat, agenti)
Altre parti nel procedimento: Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s., Repubblica slovacca, Union zdravotná poist'ovňa a.s.
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera / Commissione;
—
rinviare la causa dinanzi al Tribunale per una nuova decisione;
—
in subordine, avvalersi della facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea; nonché
—
riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, oppure condannare la Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. e l’Union zdravotná poist'ovňa a.s. a sopportare le spese, in caso di statuizione definitiva sulla controversia.
Motivi e principali argomenti
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2015/248 della Commissione, del 15 ottobre 2014, sulle misure di aiuto SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica slovacca ha dato esecuzione in favore di Spoločná zdravotná poist'ovňa a.s. (SZP) e di Všeobecná zdravotná poist'ovňa a.s. (VZP) (GU 2015, L 41, pag. 25).
La Commissione propone tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
In primo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale sia venuto meno all’obbligo di motivazione di cui agli articoli 36 e 53, comma 1, dello Statuto della Corte di giustizia. Nella sentenza impugnata, il Tribunale dichiara di annullare la decisione controversa in accoglimento del secondo motivo dedotto dalla ricorrente in primo grado, secondo cui la Commissione ha ritenuto erroneamente che il sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco avesse carattere prevalentemente solidale. Tuttavia, il criterio giuridico effettivamente applicato ai fini dell’annullamento della suddetta decisione è quello proposto dalla ricorrente nel primo motivo del suo ricorso in primo grado, vale a dire quello secondo cui la mera presenza di qualsiasi elemento economico trasforma la fornitura dell’assicurazione sanitaria in un’attività economica. Poiché i criteri giuridici a fondamento del primo e del secondo motivo di ricorso si escludono reciprocamente, la Commissione non è in grado di comprendere su quale base la decisione controversa sia stata annullata.
In secondo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto travisando la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la conclusione della Commissione secondo cui il sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco aveva carattere prevalentemente solidale, nonché la spiegazione da essa fornita, secondo cui gli elementi economici propri di tale sistema erano stati introdotti per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi sociali e di solidarietà. Ciononostante, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel concludere che l’attività svolta dalle compagnie di assicurazione sanitaria nell’ambito del sistema di assicurazione sanitaria obbligatoria slovacco non abbia natura economica. Esso è giunto a tale conclusione rilevando la possibilità per le compagnie assicuratrici di realizzare, utilizzare e distribuire parte dei loro utili, nonché la concorrenza esistente fra compagnie assicuratrici per quanto riguarda i clienti e la qualità dei servizi. Ha inoltre ritenuto che la mera presenza in Slovacchia di compagnie assicuratrici a scopo di lucro trasformi per contagio la SZP e la VZP in imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Concludendo in tal senso, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza secondo cui un sistema di assicurazione sanitaria prevalentemente basato sulla solidarietà e i cui elementi economici siano stati introdotti per garantire il conseguimento degli obiettivi sociali e di solidarietà ad esso sottesi non ha natura economica, per cui i fornitori di assicurazione sanitaria che operano nell’ambito di tale sistema non sono imprese.
In terzo luogo, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione in primo grado nel ritenere che vi fosse «una forte e complessa concorrenza» fra i fornitori di assicurazione sanitaria in Slovacchia, laddove gli atti di causa indicavano esclusivamente un livello molto limitato di concorrenza per la fornitura di prestazioni non obbligatorie a titolo gratuito.
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