Causa C-269/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 19 aprile 2018 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
C2762018IT1620120180419IT0024162172
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 19 aprile 2018 — Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S / C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-269/18)2018/C 276/24Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrenti: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, J, S
Resistenti: C, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questioni pregiudiziali
1)
Nel caso in cui un’autorità accertante abbia respinto una domanda di protezione internazionale in quanto manifestamente infondata, ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2013/32/UE ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180), e il ricorso dinanzi a un giudice avverso tale decisione non abbia un effetto sospensivo automatico in forza del diritto nazionale, se occorra interpretare l’articolo 46, paragrafo 8, di tale direttiva nel senso che la mera presentazione di una domanda di provvedimento cautelare comporti che il richiedente non soggiorna più irregolarmente nel territorio dello Stato membro, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2008/115/CE ( 2 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348), e che questi pertanto rientra nel campo di applicazione della direttiva 2013/33/UE ( 3 ), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180).
2)
Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante che il diritto nazionale — in considerazione del principio di non respingimento — prevede che il richiedente non sarà allontanato prima che un giudice abbia dichiarato, su domanda, che non si può attendere il ricorso avverso la decisione di rigetto della protezione internazionale.
( 1 ) GU 2013, L 180, pag. 60.
( 2 ) GU 2013, L 348, pag. 98.
( 3 ) GU 2013, L 180, pag. 96.
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