Causa C-271/18 P: Impugnazione proposta il 19 aprile 2018 dalla Repubblica Slovacca contro la sentenza del Tribunale (Seconda sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa / Commissione europea
C2592018IT2010120180419IT0029201212
Impugnazione proposta il 19 aprile 2018 dalla Repubblica Slovacca contro la sentenza del Tribunale (Seconda sezione) del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa / Commissione europea
(Causa C-271/18 P)2018/C 259/29Lingua processuale: l’inglese
Parti:
Ricorrente: Repubblica slovacca (rappresentante: B. Ricziová)
Altre parti del procedimento: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa a.s., Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s / Commissione europea, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso della Dôvera zdravotná poisťovňa a s.;
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respingere il ricorso della Dôvera zdravotná poisťovňa a s. in quanto infondato, e
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condannare la Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. e l’Union zdravotná poisťovňa a.s. al pagamento delle spese del procedimento.
In subordine, qualora la Corte ritenga di non disporre di sufficienti informazioni per poter decidere definitivamente la controversia, la Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 nella causa T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa a.s./ Commissione europea, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso della Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.;
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rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca sulla controversia, e
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riservarsi sulle le spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso d'impugnazione la Repubblica slovacca rileva quattro motivi di impugnazione che giustificano l’annullamento della sentenza impugnata del Tribunale:
1.
Nell’ambito del primo motivo di ricorso, la Repubblica slovacca contesta che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe ecceduto le proprie competenze nell’ambito del controllo giurisdizionale delle decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato. La relativa giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE è chiara e secondo la Repubblica slovacca, in questo caso, non è stata rispettata. La Repubblica slovacca deduce che, nella sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe rispettato l’ampia portata del potere discrezionale della Commissione europea nelle valutazioni economiche complesse e non avrebbe provato l’esistenza di una valutazione manifestamente errata della Commissione europea, ma avrebbe semplicemente sostituito la valutazione della Commissione con la propria, di senso esattamente opposto, andando in tal modo oltre il suo potere di controllo.
2.
Nell’ambito del secondo motivo di ricorso la Repubblica slovacca contesta che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe snaturato, sotto due aspetti, gli elementi di prova sottopostogli in quanto avrebbe compiuto un accertamento dei fatti fondamentalmente inesatto e tale inesattezza, chiaramente, risulterebbe dai documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. L’asserito snaturamento degli elementi di prova si riferisce da una parte all’elemento del lucro, dall’altra all’elemento della concorrenza nel sistema slovacco di assicurazione sanitaria obbligatoria.
3.
Nell’ambito del terzo motivo di ricorso la Repubblica slovacca contesta che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nella qualificazione giuridica del sistema slovacco di assicurazione sanitaria obbligatoria violando in tal modo l’art. 107, paragrafo 1 TFUE e il principio di certezza nel diritto. La sentenza impugnata sarebbe incompatibile con la precedente giurisprudenza della Corte relativa ai sistemi di previdenza sociale. In particolare, il Tribunale (i) avrebbe deciso in senso contrario a quello seguito dalla Corte in precedenti sentenze in casi analoghi; (ii) si sarebbe pronunciato nello stesso senso seguito dalla Corte in precedenti sentenze in casi diversi e (iii) non avrebbe rispettato il fondamentale principio elaborato dalla precedente giurisprudenza della Corte secondo cui la qualificazione di uno specifico sistema di previdenza sociale dipende dalle sue caratteristiche dominanti.
4.
Infine la Repubblica slovacca, nell’ambito del quarto motivo di impugnazione, afferma che la motivazione della sentenza impugnata presenterebbe diversi vizi che giustificano l’annullamento della stessa da parte della Corte di Giustizia. In particolare, (i) il Tribunale non avrebbe affatto spiegato alcune sue conclusioni e approcci (inoltre di primaria importanza); (ii) la motivazione della sentenza impugnata sarebbe sotto vari profili incongruente e il Tribunale si sarebbe contraddetto nella stessa motivazione e (iii) il Tribunale, nella motivazione della sentenza impugnata, non avrebbe tenuto conto degli argomenti rilevanti della Commissione e della Repubblica slovacca. Pertanto il Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 in combinato disposto con l’articolo 53, paragrafo 1 dello Statuto della Corte di giustizia UE.
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