Causa C-277/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portogallo) il 24 aprile 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo
C2592018IT2220120180424IT0031222232
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portogallo) il 24 aprile 2018 — Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda / Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo
(Causa C-277/18)2018/C 259/31Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
Parti
Ricorrenti: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.
Convenuta: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva 2001/95/CE ( 1 ) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti, con gli articoli 28 CE e 30 CE — quali citati in tale direttiva — e con la direttiva 87/357/CEE ( 2 ) del Consiglio, del 25 giugno 1988, un regime nazionale, concretizzato in Portogallo nel decreto legge n. 69/2005, del 17 marzo 2005, e nel decreto legge n. 150/90, del 10 maggio 1990, che, oltre a vietare la commercializzazione di prodotti idonei a porre a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori, in quanto possono essere confusi con alimenti, vieti altresì la commercializzazione di prodotti che, essendo confondibili con altri prodotti, in particolare con giocattoli, a causa del loro aspetto, sono atti a porre a rischio, nell’ambito di un utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile, la salute e la sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini.
2)
Se gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE ostino all’applicazione di un atto di diritto interno che vieti nel territorio nazionale non soltanto la commercializzazione di prodotti che possono essere confusi con generi alimentari, ai sensi dell’articolo l, paragrafo 2, della direttiva comunitaria succitata, ma anche di altri prodotti il cui aspetto possa indurre i consumatori a destinarli ad un uso diverso da quello per il quale sono stati concepiti, anche se non costituiscono preparati pericolosi a norma dell’articolo 2 della direttiva 1999/45/CE ( 3 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.
( 1 ) GU 2002, L 11, pag. 4.
( 2 ) Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU L 192, pag. 49).
( 3 ) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 200, pag. 1).
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