Causa C-313/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 9 maggio 2018 — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB
C2682018IT2510120180509IT0031251262
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt (Svezia) il 9 maggio 2018 — Dacom Limited / IPM Informed Portfolio Management AB
(Causa C-313/18)2018/C 268/31Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Svea hovrätt
Parti
Ricorrente: Dacom Limited
Resistente: IPM Informed Portfolio Management AB
Questioni pregiudiziali
1.1.
Quali criteri consentano di stabilire se il materiale costituisca materiale di design preparatorio del genere menzionato all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. Se costituiscano tale materiale di design preparatorio i documenti che prevedono i requisiti relativi alle funzioni che il programma per elaboratore è destinato a svolgere e il risultato che il programma per elaboratore deve raggiungere, cioè ad esempio descrizioni dettagliate di principi di investimento o di modelli di rischio per la gestione dei capitali, includenti formule matematiche da applicare nel programma per elaboratore.
1.2.
Se il materiale, per costituire materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva, debba essere così completo e dettagliato da non richiedere praticamente scelte autonome da parte della persona che scrive effettivamente il codice del programma per elaboratore.
1.3.
Se il diritto esclusivo sul materiale di design preparatorio ai sensi della direttiva comporti che il programma per elaboratore nel quale trova susseguente applicazione il materiale di design preparatorio debba essere considerato come adattamento del materiale di design preparatorio e quindi un’opera dipendente ai fini della tutela della proprietà intellettuale [articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2009/24/CE], oppure che il materiale di design preparatorio e il software debbano essere visti come diverse forme di espressione della stessa opera, oppure che essi costituiscono due opere indipendenti.
2.1.
Se il consulente impiegato da un’altra società, ma che abbia lavorato per un certo numero di anni per lo stesso cliente e, in esecuzione delle sue mansioni o secondo le istruzioni date dal cliente, ha creato un programma per elaboratore, possa essere considerato lavoratore dipendente [della società cliente] ai fini dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/24/CE.
2.2.
In base a quali criteri si debba valutare se una persona sia un lavoratore dipendente ai fini di tale disposizione.
3.1
Se l’articolo 11 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 2 ), comporti che deve sussistere la possibilità di ottenere un’ingiunzione, anche in una situazione in cui il denunciante detiene la proprietà intellettuale di cui trattasi in solido con la parte contro la quale l’ingiunzione è diretta.
3.2
Nel caso in cui la soluzione della questione sub 3.1 sia affermativa, se conduca ad una conclusione diversa la circostanza che il diritto esclusivo riguardi un programma per elaboratore e tale programma per elaboratore non sia stato diffuso o reso disponibile al pubblico, ma utilizzato soltanto negli affari propri al proprietario in solido.
( 1 ) GU 2009, L 111, pag. 16.
( 2 ) GU 2004, L 157, pag. 45.
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