Causa C-319/18 P: Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Fred Olsen, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commissione europea
C2682018IT2710120180514IT0033271282
Impugnazione proposta il 14 maggio 2018 dalla Fred Olsen, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 marzo 2018, causa T-108/16, Naviera Armas, S.A. / Commissione europea
(Causa C-319/18 P)2018/C 268/33Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Fred Olsen, S.A. (rappresentanti: J.M. Rodríguez Cárcamo e A.M. Rodríguez Conde, abogados)
Altre parti nel procedimento:
Naviera Armas, S.A.
Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La Fred Olsen, S.A. chiede che la Corte voglia:
—
annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 15 marzo 2018, resa nella causa T-108/16, Naviera Armas, S.A. contro Commissione europea, quest’ultima sostenuta dalla Fred Olsen, S.A., EU:T:2018:145,
—
respingere integralmente la domanda della Naviera Armas, S.A. diretta all’annullamento della decisione (2015) 8655 final della Commissione, dell’8 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.36628 (2015/NN) (ex 2013/CP — Spagna — Fred Olsen), e
—
condannare le parti che si opponessero all’impugnazione al pagamento delle spese che risulteranno sostenute dalla Fred Olsen, S.A. in conseguenza dell’impugnazione stessa, nonché la Naviera Armas, S.A. al pagamento delle spese sostenute dalla Fred Olsen, S.A. nel primo grado di giudizio.
Motivi e principali argomenti
1. Primo motivo d’impugnazione
1.
Nel primo motivo d’impugnazione, la Fred Olsen deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata riguardo alla selettività della misura nel senso richiesto dalla sentenza Commissione/Hansestadt Lübeck (C-524/14 P) ( 1 ).
2.
Se il Tribunale avesse analizzato la selettività della misura secondo i criteri risultanti dalla suddetta sentenza, avrebbe dovuto: (i) esaminare l’ambito generale di riferimento in cui si collocano le tasse che la Fred Olsen paga per l’utilizzo delle infrastrutture del Puerto de las Nieves, vale a dire, il sistema di tasse applicabile a tutti i porti delle Isole Canarie, così come esso è disciplinato nel diritto nazionale; (ii) verificare se la situazione della Fred Olsen e quella degli altri operatori che utilizzano tali infrastutture, inclusa la Naviera Armas, siano o meno comparabili in relazione alla misura in esame; e (iii) appurare la possibile sussistenza di una discriminazione nel pagamento di dette tasse.
3.
Nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, di per sé, il fatto che la Fred Olsen sia l’unico utilizzatore del Puerto de las Nieves non rappresenta in quanto tale un vantaggio ottenuto mediante risorse statali, dato che la Fred Olsen paga la quantità normale di tasse richieste a tutti gli operatori nel regime applicabile alla totalità dei porti canariensi. Di conseguenza, la Commissione non era obbligata a compiere un esame della selettività della misura.
4.
Per contro, al fine di accertare la sussistenza di una difficoltà nel senso di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto compiere il suddetto esame, che gli avrebbe permesso di stabilire se le tasse portuali pagate dalla Fred Olsen, in contropartita al fatto di essere l’unico utilizzatore dell’infrastruttura portuale del Puerto de Las Nieves, le abbiano procurato un qualsivoglia vantaggio.
5.
Posto che la motivazione della sentenza è manifestamente carente sul punto, non risulta possibile accertare la sussistenza di tale presunto vantaggio, e, per tale ragione, la sentenza del Tribunale deve essere annullata integralmente.
2. Secondo motivo d’impugnazione
6.
Nel secondo motivo d’impugnazione, la Fred Olsen afferma che la decisione della Commissione, che non ha applicato il test dell’investitore privato, era sufficientemente motivata.
7.
Il Tribunale ha considerato insufficiente la motivazione della decisione perché, a suo avviso, è il criterio dell’investitore privato operante in un’economia di mercato quello che avrebbe dovuto essere utilizzato dalla Commissione.
8.
Tuttavia, al di là del mero fatto che la Fred Olsen sia l’unico utilizzatore del Puerto de la Nieves, nella sentenza del Tribunale non compare alcun indizio circa il fatto che tale situazione le procuri un qualche vantaggio in relazione al pagamento delle tasse per l’uso delle infrastrutture. Non esiste in questo caso un accordo o uno sconto relativo al pagamento delle tasse da parte della Fred Olsen, né una situazione di discriminazione nell’ambito del pagamento delle tasse rispetto ad altri operatori, come la Naviera Armas.
9.
Di conseguenza, le sentenze Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione (T-443/08 e T-455/08) ( 2 ), Ryanair/Commissione (T-196/04) ( 3 ), e Aéroports de Paris/Commissione (T-128/98) ( 4 ) non erano applicabili al caso di specie.
10.
Per i suddetti motivi, la sentenza del Tribunale deve essere annullata integralmente e la decisione della Commissione conservata nella sua interezza.
( 1 ) Sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C-524/14 P, EU:C:2016:971.
( 2 ) Sentenza del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e Land Sachsen-Anhalt/Commissione, T-443/08 e T-455/08, EU:T:2011:117.
( 3 ) Sentenza del 17 dicembre 2008, Ryanair/Commissione, T-196/04, EU:T:2008:585.
( 4 ) Sentenza del 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione, T-128/98, EU:T:2000:290.
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