3.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 maggio 2018 — Tesco- Global Áruházak Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-323/18)
(2018/C 311/04)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Tesco- Global Áruházak Zrt.
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1)
Se sia compatibile con le disposizioni del Trattato FUE che disciplinano i principi di non discriminazione (articoli 18 e 26 TFUE), di libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE), di parità di trattamento (articolo 54 TFUE), di parità per quanto riguarda le partecipazioni finanziarie al capitale delle società di cui all’articolo 54 TFUE (articolo 55 TFUE), di libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE), di libera circolazione di capitali (articoli 63 TFUE e 65 TFUE) e di uguaglianza nell’imposizione di tributi alle imprese (articolo 110 TFUE) la circostanza per cui i soggetti passivi di proprietà estera che gestiscono diversi negozi attraverso un’unica società commerciale e che esercitano l’attività di commercio al dettaglio in negozio devono di fatto versare l’imposta straordinaria corrispondente allo scaglione più elevato di un’aliquota d’imposta fortemente progressiva, mentre i soggetti passivi di proprietà nazionale che operano in rete di franchising sotto un’unica insegna — attraverso negozi che di norma costituiscono società indipendenti — rientrano di fatto nello scaglione esente oppure viene loro applicata una delle aliquote d’imposta inferiori successive a detto scaglione, cosicché il rapporto tra l’imposta assolta dalle società di proprietà estera e il gettito fiscale complessivo derivante dall’imposta straordinaria è sostanzialmente superiore rispetto alla circostanza in cui i soggetti passivi siano di proprietà nazionale.
2)
Se sia compatibile con le disposizioni del Trattato FUE relative al principio che vieta gli aiuti di Stato (articolo 107, paragrafo 1, TFUE) la circostanza per cui i soggetti passivi che gestiscono vari negozi attraverso un’unica società commerciale e che esercitano l’attività di commercio al dettaglio in negozio devono di fatto versare l’imposta straordinaria corrispondente allo scaglione più elevato di un’aliquota d’imposta fortemente progressiva, mentre i soggetti passivi di proprietà nazionale che sono diretti concorrenti dei primi e che operano in rete di franchising sotto un’unica insegna — attraverso negozi che di norma costituiscono società indipendenti — rientrano di fatto nello scaglione esente oppure viene loro applicata una delle aliquote d’imposta inferiori successive a detto scaglione, cosicché il rapporto tra l’imposta assolta dalle società di proprietà estera e il gettito fiscale complessivo derivante dall’imposta straordinaria è sostanzialmente superiore rispetto alla circostanza in cui i soggetti passivi siano di proprietà nazionale.
3)
Se gli articoli 107 TFUE e 108, paragrafo 3, TFUE, debbano essere interpretati nel senso che gli effetti degli stessi si estendono a una misura fiscale che ha un legame intrinseco con un’esenzione fiscale (costituente un aiuto di Stato) finanziata mediante il gettito fiscale generato con la misura fiscale, in quanto il legislatore ha raggiunto l’importo delle entrate di bilancio previste, fissate prima dell’introduzione dell’imposta straordinaria sul commercio al dettaglio (in funzione del volume di affari degli operatori del mercato), attraverso l’applicazione di un’aliquota d’imposta progressiva in funzione del volume di affari, e non attraverso l’introduzione di un’aliquota d’imposta generale, cosicché la normativa è deliberatamente volta a concedere un’esenzione fiscale a una parte degli operatori del mercato.
4)
Se sia compatibile con il principio di equivalenza processuale e con i principi di efficacia e del primato del diritto dell’Unione una condotta degli organi dello Stato membro responsabili dell’attuazione della legge in forza della quale, negli accertamenti fiscali avviati d’ufficio o nei procedimenti giurisdizionali che ne conseguono — malgrado il principio di efficacia e l’obbligo di non applicare la norma di diritto nazionale incompatibile —, non è possibile presentare una richiesta di rimborso dell’imposta dichiarata, ai sensi di una norma nazionale in materia tributaria contraria al diritto dell’Unione, in quanto l’amministrazione finanziaria o l’organo giurisdizionale esaminano l’incompatibilità con il diritto dell’Unione unicamente in procedimenti specifici avviati su istanza di parte che possono essere instaurati prima del procedimento d’ufficio, mentre, per quanto riguarda l’imposta che è stata dichiarata contraria al diritto nazionale, nulla impedisce di presentare la richiesta di rimborso in un procedimento dinanzi all’amministrazione finanziaria o dinanzi a un organo giurisdizionale.
Full & Egal Universal Law Academy