Causa C-336/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Sofia (Bulgaria) il 23 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di EP
C2762018IT2310120180523IT0032231231
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Apelativen sad — Sofia (Bulgaria) il 23 maggio 2018 — Procedimento penale a carico di EP
(Causa C-336/18)2018/C 276/32Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Apelativen sad — Sofia
Imputato nel procedimento principale
EP
Questioni pregiudiziali
1)
Se (omissis) l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1889/2005 ( 1 ) del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi del quale una somma di denaro non dichiarata può essere trattenuta alle condizioni previste dalla normativa nazionale, debba essere interpretato nel senso che consente la confisca automatica della somma come conseguenza dell’omessa dichiarazione, senza che sia accertata la provenienza della somma, o se sia da interpretare nel senso che esso consente soltanto il temporaneo trattenimento della somma fino all’accertamento della provenienza di quest’ultima da parte delle autorità nazionali competenti. Se l’articolo 251, paragrafo 2, del Nakazatelen kodeks (codice penale) sia conforme alla facoltà prevista all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento.
2)
Secondo la risposta fornita alla prima questione: se l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che per l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento prevede cumulativamente una pena privativa della libertà o pecuniaria e la confisca della somma non dichiarata, senza che sia accertata la provenienza di quest’ultima. Se la contemporanea applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 251, NK — ossia l’irrogazione della pena prevista al paragrafo 1 dell’articolo 251, NK e la confisca, conseguente alla condanna, della somma oggetto del reato di cui all’articolo 251, paragrafo 1, NK, in conformità all’obbligo di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo — sia conforme all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1889/2005, il quale esige, per l’inosservanza dell’obbligo di dichiarazione di cui al suo articolo 3, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla violazione commessa e al pericolo che ne può derivare per la società.
( 1 ) Regolamento n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU 2005, L 309, pag. 9).
Full & Egal Universal Law Academy