3.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 311/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Székesfehérvári Törvényszék (Ungheria) il 5 giugno 2018 — Hochtief AG / Fővárosi Törvényszék
(Causa C-362/18)
(2018/C 311/06)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Székesfehérvári Törvényszék
Parti
Ricorrente: Hochtief AG
Resistente: Fővárosi Törvényszék
Questioni pregiudiziali
1)
Se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, comma 3, TUE e il requisito di interpretazione uniforme), come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nella sentenza emessa nella causa Köbler, debbano essere interpretati nel senso che la dichiarazione di responsabilità del giudice dello Stato membro, il quale decida in ultimo grado con una sentenza che viola il diritto dell’Unione, può esclusivamente basarsi sul diritto nazionale o sui criteri stabiliti dal diritto nazionale. In caso di risposta negativa, se i principi fondamentali e le norme del diritto dell’Unione, in particolare i tre criteri stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Köbler al fine di dichiarare la responsabilità dello «Stato», debbano essere interpretati nel senso che la sussistenza dei requisiti ai fini della dichiarazione di responsabilità dello Stato membro per violazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici di tale Stato deve essere valutata sulla base del diritto nazionale.
2)
Se le norme e i principi fondamentali del diritto dell’Unione (in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il requisito della tutela giurisdizionale effettiva), in particolare le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di responsabilità dello Stato membro pronunciate nelle cause Francovich e altri, Brasserie du pêcheur e Factortame e altri e Köbler, inter alia, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità di cosa giudicata delle sentenze che violano il diritto dell’Unione pronunciate da giudici dello Stato membro che decidono in ultimo grado esclude la dichiarazione di responsabilità per danni in capo allo Stato membro.
3)
Se i principi di «effettività» e di equivalenza sanciti dalle direttive 89/665/CE (1), 92/13/CE (2) e 2007/66/CE (3), e le sentenze della Corte di giustizia Kühne & Heitz, Kapferer, Impresa Pizzarotti e Transportes Urbanos y Servicios Generales debbano essere interpretati nel senso che, nell’ambito del procedimento di riesame, la parte non può invocare le valutazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia emanata a seguito di un procedimento di rinvio pregiudiziale avviato dal giudice di secondo grado adito per il procedimento principale, tenuto conto del fatto che nel procedimento principale non sono state prese in considerazione tali valutazioni, in particolare nel caso in cui il giudice dello Stato membro adito in ultimo grado abbia respinto il ricorso di riesame presentato contro la sentenza emanata nell’ambito del procedimento principale, basandosi sulla circostanza secondo cui la parte non ha invocato tempestivamente le valutazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia.
4)
Se le direttive menzionate nella terza questione pregiudiziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia risultante, in particolare, dalle sentenze Impresa Pizzarotti (C-213/13), Kapferer (C-234/04), Kühne & Heitz (C-453/00) e Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di riesame, e i principi fondamentali stabiliti dalla Corte nelle cause C-470/99, C-327/00 e C-241/06, in relazione ai termini stabiliti dal diritto nazionale per i procedimenti di ricorso in materia di appalti pubblici, debbano essere interpretati nel senso che i giudici nazionali operano correttamente laddove non prendano in considerazione, per il fatto di essere state invocate dalla parte [solo] nel procedimento di secondo grado, la sentenza della Corte di giustizia emanata sulla base della domanda del giudice di secondo grado nel procedimento per il quale è stato adito o una sentenza della Corte di giustizia la cui versione nella lingua ufficiale dello Stato membro fosse disponibile soltanto in secondo grado e respingano, tuttavia, il ricorso di riesame interposto da detta parte facendo valere, da un lato, sentenze della Corte di giustizia che abbia già invocato, senza che fossero prese in considerazione e, dall’altro lato, fatti pertinenti ai fini di tali sentenze.
5)
Se le direttive citate nella terza questione pregiudiziale e la giurisprudenza della Corte di giustizia derivante, in particolare, dalle sentenze Impresa Pizzarotti (C-213/13), Kapferer (C-234/04), Kühne & Heitz (C-453/00) e Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), debbano essere interpretate nel senso che, nell’ipotesi in cui la parte della controversia faccia riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa Kempter (C-2/06) — in forza della quale non è necessario che invochi le sentenze della Corte di giustizia, dal momento che il giudice è tenuto ad applicarle dell’ufficio — i giudici nazionali operano correttamente laddove non prendano in considerazione sentenze della Corte di giustizia, fondandosi sulle norme processuali nazionali, contrariamente a quanto dichiarato nella sentenza [Kempter], in modo che nemmeno si faccia menzione di tale circostanza nella pronuncia che pone fine al procedimento o nella motivazione della stessa, e respingano, tuttavia, il ricorso di riesame interposto da detta parte facendo valere, da un lato, sentenze della Corte di giustizia che abbia già invocato, senza che fossero prese in considerazione e, dall’altro lato, fatti pertinenti ai fini di tali sentenze.
6)
Se il requisito della violazione sufficientemente caratterizzata, sancito dalle sentenze Köbler e Traghetti del Mediterraneo, debba essere interpretato nel senso che non sussiste tale violazione quando il giudice che si pronuncia in ultimo grado, disattendendo esplicitamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea consolidata e citata nel modo più dettagliato — che trova finanche fondamento in vari pareri giuridici –, respinge un ricorso di riesame, senza fare riferimento alcuno a detta giurisprudenza e senza assolutamente motivare tale decisione alla luce del diritto dell’Unione e, in modo manifesto, del pari non esamina la medesima né fa riferimento alla necessità di rinviare la causa alla Corte di giustizia, malgrado sia stata a tal fine citata, anche nel modo più dettagliato, la giurisprudenza pertinente della medesima. Considerando la sentenza della Corte di giustizia CILFIT (C-283/81), se il giudice nazionale sia tenuto a giustificare la sua pronuncia qualora, discostandosi dall’interpretazione giuridica stabilita con carattere vincolante dalla Corte di giustizia, respinga un ricorso di riesame e, a tale riguardo, rifiuti di sottoporre un rinvio pregiudiziale senza fornire una motivazione.
7)
Se i principi di tutela giurisdizionale effettiva e di equivalenza di cui agli articoli 19 TUE e 4, paragrafo 3, TUE, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi di cui all’articolo 49 TFUE, e la direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, nonché le direttive 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CEE, debbano essere interpretati nel senso che [non ostano a] che le autorità e i giudici competenti, disattendendo manifestamente il diritto dell’Unione applicabile, respingano, uno dopo l’altro, i ricorsi presentati dal ricorrente in ragione della sua esclusione da una procedura in materia di appalti pubblici, ricorsi per i quali, se del caso, è necessario predisporre numerosi documenti, con un considerevole impegno in termini economici e di tempo, o partecipare a udienze e, sebbene sia vero che sussiste teoricamente la possibilità di dichiarare la responsabilità per danni causati nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, la normativa pertinente non consente al ricorrente di chiedere al giudice un risarcimento per i danni subiti a seguito dei provvedimenti illegittimi.
8)
Se i principi stabiliti nelle sentenze Köbler, Traghetti e San Giorgio debbano essere interpretati nel senso che non è risarcibile il danno causato dal fatto che, disattendendo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, il giudice dello Stato membro che decide in ultimo grado non abbia ammesso la domanda di riesame tempestivamente presentata dal ricorrente, nell’ambito della quale quest’ultimo avrebbe potuto chiedere la rifusione delle spese sostenute.
9)
Se, qualora ai sensi del diritto nazionale, a motivo dell’esistenza di una nuova pronuncia del giudice costituzionale e nell’ottica del ripristino della costituzionalità, debba essere ammesso un procedimento di riesame, non debba altresì essere ammesso, tenuto conto del principio di equivalenza e del contenuto della sentenza della Corte di giustizia nella causa Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), un procedimento di riesame nell’ipotesi in cui nel procedimento principale non siano presi in considerazione, invocando le disposizioni di diritto nazionale relative ai termini processuali, una sentenza emanata anteriormente dalla Corte di giustizia in un’altra causa, una sentenza della stessa emanata su domanda del giudice nel procedimento principale e fatti pertinenti ai fini di tale sentenza.
(1) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori; GU 1989, L 395, pag. 33.
(2) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; GU 1992, L 76, pag. 14.
(3) Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici; GU 2007, L 335, pag. 31.
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