Causa C-440/18 P: Impugnazione proposta il 4 luglio 2018 dal Verein Deutsche Sprache e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, causa T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V./Commissione europea
C2942018IT3810120180704IT0052381392
Impugnazione proposta il 4 luglio 2018 dal Verein Deutsche Sprache e.V. avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 aprile 2018, causa T-468/16, Verein Deutsche Sprache e.V./Commissione europea
(Causa C-440/18 P)2018/C 294/52Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verein Deutsche Sprache e.V. (rappresentante: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018 nella causa T-468/16 e la decisione adottata dal segretario generale a nome della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001 ( 1 ), del 10 giugno 2016.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fa valere i seguenti motivi d’impugnazione:
Carenze nello svolgimento del procedimento da parte del Tribunale: il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di avvalersi degli strumenti di cui dispone per richiedere informazioni ai sensi dell’articolo 24 dello statuto e degli articoli 88 e 89 del regolamento di procedura. Il Tribunale avrebbe dovuto esaminare in modo più approfondito, anche a prescindere dalla richiesta istruttoria presentata dalla ricorrente, l’esposizione dei fatti della Commissione. Darebbero sufficientemente adito a tale esame le contraddizioni contenute negli argomenti di fatto della Commissione.
Trattamento erroneo dell’offerta di prova del 20 febbraio 2017: la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia omesso di esaminare accuratamente la lettera — prodotta come prova e contenente informazioni privilegiate — di un membro del personale scientifico dell’università, nonostante il Tribunale avesse espressamente ammesso tale mezzo di prova.
Il ricorrente contesta la circostanza che il Tribunale ha rifiutato l’audizione come testimone della portavoce della Commissione, quantunque il documento summenzionato fornisse elementi sufficienti per giustificare un interrogatorio.
Non applicabilità della presunzione di legittimità: il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale, la presunzione di legittimità sviluppata dalla Corte di giustizia non è applicabile all’allegazione di un organo dell’Unione che, se fosse vera, violerebbe il principio di buon andamento dell’amministrazione.
La giurisprudenza sull’applicazione della presunzione di legittimità citata dal Tribunale concernerebbe altre ipotesi e non potrebbe, quindi, essere applicata al caso in esame.
Mancata presa in considerazione degli indizi relativi all’esistenza di documenti supplementari: il ricorrente contesta, ribadendo i propri argomenti, l’accertamento del Tribunale secondo cui esso non avrebbe fornito indizi concludenti in riferimento all’esistenza di documenti supplementari.
Errore consistente nella mancata valutazione dell’argomento del ricorrente relativo all’obbligo di trasparenza: il ricorrente rileva che il Tribunale si è basato sull’assunto erroneo della legittimità dell’allegazione della Commissione quanto all’esistenza di documenti ulteriori e pertanto ha a torto ignorato l’argomento del ricorrente relativo all’obbligo di trasparenza.
( 1 ) GU 2001, L 145, pag. 43.
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