15.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 373/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 9 luglio 2018 — Vaselife International BV, Chrysal International BV / College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(Causa C-445/18)
(2018/C 373/06)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parti
Attrici: Vaselife International BV, Chrysal International BV
Convenuto: College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’autorità competente, il College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), abbia la facoltà, dopo aver adottato una decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento, di modificare, d’ufficio o meno, la durata della validità di un’autorizzazione di commercio parallelo, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (1), rilasciata prima della decisione di ri-registrazione, conformemente alla data — successiva — di durata di validità collegata alla decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la modifica della durata di validità di un’autorizzazione di commercio parallelo, sia un effetto automatico, derivante di per sé dal regolamento (CE) n. 1107/2009, di una decisione di ri-registrazione del prodotto di riferimento. Se pertanto l’annotazione della nuova data di durata di validità dell’autorizzazione di commercio parallelo nella banca dati dell’autorità competente sia una mera formalità amministrativa, o se debba essere oggetto di una decisione, d’ufficio o su domanda.
3)
Qualora la risposta alla seconda questione sia nel senso che deve essere adottata una decisione, se in tal caso sia applicabile l’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, segnatamente il suo paragrafo 3.
4)
Qualora la risposta alla terza questione fosse negativa, quali disposizioni siano invece in tal caso applicabili.
5)
Si domanda se un prodotto fitosanitario non possa essere considerato identico, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, già solo per la circostanza che il prodotto di riferimento non proviene (più) dalla stessa impresa. Si chiede alla Corte di approfondire anche nella risposta alla presente questione il punto se per impresa collegata o impresa che lavora sotto licenza si possa intendere anche un’impresa che, con l’autorizzazione dell’avente diritto, produce il prodotto secondo la stesse modalità. Se al riguardo sia rilevante se il processo di fabbricazione con cui vengono realizzati il prodotto di riferimento e il prodotto da immettere in commercio parallelo con riguardo alle sostanze attive sia effettuato dalla stessa impresa.
6)
Se il semplice cambiamento del luogo della produzione sia rilevante ai fini dell’esame della questione se il prodotto sia identico.
7)
In caso di risposta affermativa alle questioni 5 e 6, se la conclusione da trarne («mancanza di identità») possa essere inficiata dalla circostanza che l’autorità competente abbia già stabilito che il prodotto, quanto alla sua composizione, non ha subito alcuna modifica o solo una lieve modifica.
8)
Su chi incomba, e in che limiti, l’onere di provare l’osservanza dell’articolo 52, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 qualora il titolare dell’autorizzazione del prodotto parallelo e quello dell’autorizzazione del prodotto di riferimento non concordino al riguardo.
(1) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 , relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).
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