22.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia Vigo (Spagna) l’11 luglio 2018 — Bondora AS / Carlos V. C.
(Causa C-453/18)
(2018/C 381/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de Primera Instancia Vigo
Parti
Ricorrente: Bondora AS
Resistente: Carlos V. C.
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (1), come interpretata dalla giurisprudenza, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale, quale la ventitreesima disposizione finale, [punto 2], della legge del 7 gennaio 2000, n. 1, recante il codice di procedura civile, secondo cui, ai fini della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, non è necessario produrre alcuna documentazione e, qualora sia prodotta, detta documentazione non deve essere ammessa.
2)
Se l’articolo 7, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (2), debba essere interpretato nel senso che detta disposizione non osta a che si imponga al creditore di produrre la documentazione sulla quale esso fonda la sua pretesa derivante da un prestito al consumo concordato tra un professionista e un consumatore, nel caso in cui il giudice ritenga indispensabile esaminare detta documentazione al fine di accertare l’eventuale sussistenza di clausole abusive nel contratto stipulato tra le parti e dare così attuazione al disposto della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, come interpretata dalla giurisprudenza.
(1) GU 1993, L 95, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU 2006, L 399, pag. 1).
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