5.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 399/21
Impugnazione proposta il 18 luglio 2018 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2018, causa T-283/15, Esso Raffinage / Agenzia europea per le sostanze chimiche
(Causa C-471/18 P)
(2018/C 399/29)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: P. Klappich e C. Schmidt, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Esso Raffinage, Agenzia europea per le sostanze chimiche, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2018, causa T-283/15;
—
Respingere il ricorso;
—
Condannare la controparte alle spese sostenute dinanzi alla Corte e al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione la ricorrente deduce i seguenti motivi:
In primo luogo, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto attribuendo un significato giuridico alla lettera intitolata «Decisione di non conformità con riferimento alla valutazione del fascicolo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006», che l’ECHA ha inviato, il 1o aprile 2015, al Ministero francese per l’ambiente, lo sviluppo sostenibile, i trasporti e gli alloggi (in prosieguo: la «lettera»), e qualificandola come atto soggetto a ricorso di annullamento a norma dell’articolo 263 TFUE.
La ricorrente contesta, in secondo luogo, che il Tribunale ha erroneamente applicato l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) e ha tralasciato l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento REACH.
In terzo luogo, la ricorrente non condivide l’avviso del Tribunale in merito alla generale ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l’ECHA, secondo cui all’ECHA spetterebbe soltanto la competenza di decidere riguardo alla conformità delle informazioni sulla registrazione con i requisiti REACH.
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).
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