26.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 427/5
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 20 luglio 2018 — GP / Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West
(Causa C-473/18)
(2018/C 427/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti
Ricorrente: GP
Resistente: Bundesagentur für Arbeit, Familienkasse Baden-Württemberg West
Questioni pregiudiziali
1)
Quale disposizione della decisione H3 del 15 ottobre 2009 (1) (GU 2010, C 106, pag. 56) debba essere applicata in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale nell’ambito della conversione valutaria di prestazioni familiari relative ai figli sotto forma di assegni per figli a carico o assegni familiari.
2)
Come debba essere conseguentemente interpretata la disposizione applicabile nella specie ai fini della determinazione dell’importo relativo all’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico e subordinato al tasso di cambio.
a)
Nell’ipotesi in cui occorra applicare il paragrafo 2 della decisione H3: quale sia il giorno, ai sensi di tale disposizione, «in cui l’istituzione effettua l’operazione».
b)
Nell’ipotesi in cui occorra applicare il paragrafo 3, lettera b) (eventualmente in combinato disposto con il paragrafo 4) della decisione H3: quale sia il mese, ai sensi di tale disposizione, «in cui tale disposizione sia obbligatoriamente applicata».
c)
Nell’ipotesi in cui occorra applicare il paragrafo 5 della decisione H3: se la clausola che consente l’applicazione della normativa nazionale sia compatibile con l’autorizzazione disciplinata all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 (2). In caso affermativo: se quanto «diversamente previsto» dalla suddetta normativa richieda una disciplina prevista da una legge formale o se siano sufficienti istruzioni amministrative dell’amministrazione nazionale.
3)
Se sussistano peculiarità nell’ambito della conversione valutaria di assegni familiari svizzeri ad opera della cassa tedesca.
a)
Se, nell’applicazione della decisione H3 in relazione alla Svizzera, assuma rilievo il fatto che il diritto nazionale tedesco preveda, in realtà, all’articolo 65, paragrafo 1, primo periodo, punto 2, dell’Einkommensteuergesetz (legge relativa all’imposta sul reddito) un’esclusione delle prestazioni.
b)
Se, ai fini della conversione valutaria ai sensi della decisione H3, rilevi la data in cui l’istituzione svizzera ha concesso o versato le prestazioni familiari.
c)
Se, ai fini della conversione valutaria ai sensi della decisione H3, rilevi la data in cui l’istituzione tedesca abbia negato o concesso l’integrazione differenziale degli assegni per figli a carico.
(1) Decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU 2010, C 106, pag. 56.
(2) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU 2009, L 284, pag. 1.
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