29.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/5
Impugnazione proposta il 19 luglio 2018 da J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 aprile 2018 nella causa T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO — J-M.-E.V. e hijos
(Causa C-474/18 P)
(2018/C 392/08)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: J-M.-E.V. e hijos, S.R.L. (rappresentanti: J. Güell Serra e R. Gimeno-Bayón Cobos, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e Lionel Messi Cuccittini
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare in toto la sentenza impugnata del 26 aprile 2018 nella causa T-554/14 (1) e, di conseguenza
—
statuire definitivamente sulla controversia, se lo stato degli atti lo consente, o
—
rinviare la causa al Tribunale affinché quest’ultimo la decida secondo i criteri vincolanti della Corte di giustizia, e
—
condannare il sig. Lionel Messi Cuccittini alle spese.
Motivi e principali argomenti
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva rifiutato il marchio «MESSI» in ragione del rischio di confusione con il marchio anteriore «MASSI», avendo ritenuto che, nonostante i marchi «MASSI» e «MESSI» siano simili visualmente e foneticamente, e si riferiscano ai medesimi prodotti, la commissione di ricorso era incorsa in errore, dal momento che le differenze concettuali tra i marchi sono idonee ad evitare qualunque rischio di confusione.
La sentenza del Tribunale è viziata da quattro errori di diritto, l’impugnazione è quindi divisa in quattro motivi:
1.
Nella sentenza impugnata il Tribunale segnala che, se la commissione di ricorso avesse tenuto conto della notorietà del ricorrente, avrebbe dovuto concludere nel senso che, sul piano concettuale, il termine «messi» si differenzia chiaramente dal termine «massi». Contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale ha ripetutamente stabilito che l’eventuale notorietà del marchio richiesto è irrilevante ai fini della determinazione del rischio di confusione con un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell’Unione europea.
2.
Il Tribunale è incorso in errore altresì avendo ritenuto che la notorietà del cognome del richiedente fosse un fatto notorio il quale, anche senza essere stato dimostrato, e neppure allegato dal sig. Lionel Messi stesso dinanzi alla commissione di ricorso, sarebbe dovuto essere preso in considerazione da parte della commissione di ricorso in quanto si tratta di un fatto che qualunque persona può conoscere o che si può verificare mediante fonti facilmente accessibili. Il grado di conoscenza del cognome del richiedente in Europa al momento della decisione dell’opposizione (12/06/2013) non è qualcosa che possa presumersi nell’anno 2018, ancor meno quando non sia stato neppure dedotto dinanzi alla commissione di ricorso né sostenuto con alcuna prova.
3.
Nella presente fattispecie, avendo il Tribunale consentito una causa dell’azione nuova e distinta che non era stata dedotta dinanzi alla commissione di ricorso, l’«effetto concettuale distintivo MESSI», è intervenuta una mutatio libelli foriera di violazioni del diritto della difesa.
4.
La sentenza applica erroneamente la sentenza PICARO/PICASSO dal momento che (i) nella causa PICASSO/PICARO il marchio notorio conosciuto era il marchio opposto «PICASSO», mentre nel caso di cui trattasi il marchio asseritamente conosciuto è il marchio richiesto e (ii) in detta sentenza si trattava di prodotti per i quali il livello di attenzione del consumatore medio, nel momento dell’acquisto, è particolarmente elevato, mentre nella presente controversia si tratta di prodotti destinati al consumatore medio dell’Unione europea normalmente informato e ragionevolmente attento e avvertito.
(1) ECLI:EU:T:2018:230.
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