17.9.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 328/29
Ricorso proposto il 25 luglio 2018 — Commissione europea / Repubblica d’Austria
(Causa C-487/18)
(2018/C 328/39)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e M. Patakia, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (1), in quanto non ha informato la Commissione in merito al suo programma nazionale per la gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
—
condannare Repubblica d’Austria alle spese.
Motivi e principali argomenti
Finora, la convenuta avrebbe comunicato alla Commissione solo la bozza di un programma nazionale. Nelle sue risposte alla lettera di messa in mora e al parere motivato avrebbe spiegato che il programma nazionale necessita ancora dell’approvazione da parte del governo federale, la quale finora non sarebbe stata concessa. Solo a seguito di tale approvazione sarebbe possibile procedere alla notifica del programma nazionale. Tuttavia la convenuta non avrebbe finora ottemperato a quanto preannunciato. Infatti, essa non avrebbe ancora comunicato alcun programma nazionale e non avrebbe adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.
(1) GU 2011, L 199, pag. 48.
Full & Egal Universal Law Academy