22.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 381/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg (Svezia) il 13 agosto 2018 — AA / Migrationsverket
(Causa C-526/18)
(2018/C 381/17)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Förvaltningsrätten i Göteborg
Parti
Ricorrente: AA
Resistente: Migrationsverket
Questioni pregiudiziali
1)
Se le disposizioni della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen o del «Codice frontiere Schengen» ostino ad una normativa nazionale, come quella contenuta nell’articolo 16f della legge svedese n. 752 del 2016, recante restrizioni temporanee al rilascio di titoli di soggiorno in Svezia, che prevede la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno ai fini del compimento di studi del secondo ciclo dell’insegnamento secondario a cittadini di paesi terzi che si trovino nel paese ancorché la loro identità sia incerta e questi non siano in grado di rendere plausibile l’identità dichiarata.
2)
Nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi che, in una fattispecie di tal genere, l’acquis di Schengen imponga che l’identità sia acclarata con certezza o che ne venga dimostrata la plausibilità (1), se le disposizioni della direttiva «rimpatrio» o di altra normativa del diritto dell’Unione possano essere interpretate nel senso di autorizzare una deroga a tale requisito in materia d’identità.
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).
Full & Egal Universal Law Academy