3.12.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 436/25
Impugnazione proposta il 13 settembre da thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 2 luglio 2018, causa T-577/17: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione europea
(Causa C-572/18 P)
(2018/C 436/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: thyssenkrupp Electrical Steel GmbH, thyssenkrupp Electrical Steel Ugo (rappresentanti: M. Günes, L. C. Heinisch, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
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annullare l’ordinanza del Tribunale del 2 luglio 2018, nella causa T-577/17 — thyssenkrupp Electrical Steel GmbH e thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commissione;
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dichiarare ammissibile l’azione di annullamento;
—
rinviare la causa al Tribunale per la prosecuzione del giudizio nel merito;
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condannare la Commissione alle spese del presente appello.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti impugnano l’ordinanza controversa argomentando che essa è inficiata da significativi errori di diritto. I ricorrenti deducono quattro motivi riguardanti errori di diritto:
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Primo motivo: il Tribunale ha errato nel dichiarare che il Codice doganale dell’Unione (1) e i relativi regolamenti delegati e di esecuzione non conferiscono alla Commissione il potere di adottare decisioni vincolanti per le autorità doganali nazionali in sede di esame delle condizioni economiche.
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Secondo motivo: il Tribunale ha errato nel ritenere che il ruolo della Commissione in sede di esame delle condizioni economiche abbia carattere meramente formale.
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Terzo motivo: il Tribunale ha errato nel considerare la sentenza dell’11 maggio 2006 nella causa Friesland Coberco Dairy Foods (C-11/05) come un precedente giurisprudenziale vincolante ai fini dell’interpretazione dell’articolo 259, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del Codice doganale dell’Unione (2).
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Quarto motivo: il Tribunale ha errato nel considerare l’accordo amministrativo del settembre 2016, riguardante l’applicazione dell’articolo 211, paragrafo 6, del Codice doganale dell’Unione e dell’articolo 259 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 del Codice doganale dell’Unione, quale dimostrazione della natura vincolante delle conclusioni della Commissione relative alle condizioni economiche.
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Quinto motivo: il Tribunale ha errato quando ha omesso di dichiarare che i ricorrenti erano direttamente ed individualmente interessati dalle conclusioni della Commissione relative alle condizioni economiche.
(1) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).
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