5.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 399/26
Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla CSTP Azienda della Mobilità SpA avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2018, causa T-186/15, CSTP Azienda della Mobilità / Commissione
(Causa C-587/18 P)
(2018/C 399/35)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: CSTP Azienda della Mobilità SpA (rappresentanti: G. Capo, L. Visone, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Asstra Associazione Trasporti
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza impugnata;
—
dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di stato Sa.35842 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 4 951 838,25), è integralmente nulla e non avvenuta là dove ritiene che le somme riconosciute a titolo di compensazione per gli obblighi di servizio pubblico ai sensi del Reg. (CEE) n. 1191/69 (concessione di compensazione ex art. 11 per obbligo di tariffa nel settore del Trasporto Pubblico Locale) (1), sia da ritenere una misura non notificata che costituisce aiuto di stato ai sensi dell’art. 107, § 1, del Trattato che è incompatibile con il mercato interno;
—
dichiarare, conformemente agli art. 263 TFUE e art. 264 TFUE, che la decisione della Commissione Europea del 19 gennaio 2015, nel procedimento relativo all’aiuto di Stato Sa.35842 (2014/c) (ex 2012/NN) (per euro 4 951 838,25), è integralmente nulla nella parte in cui dispone misure operative per il recupero dell’aiuto a carico dello Stato italiano. Con condanna della Commissione alle spese sostenute dalla C.S.T.P. — Azienda della Mobilità S.p.A. — in amministrazione straordinaria.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso è sostenuto da cinque motivi in base ai quali la sentenza merita di essere annullata:
I. Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla qualificazione della compensazione in esame come «nuovo aiuto»
La compensazione riconosciuta alla ricorrente consegue ad una sentenza di accertamento del relativo diritto presa dal Consiglio di Stato nel 2009, sulla base del Reg. 1191/1969, per OSP di tariffa. Tale giudicato, per la sua valenza, giammai poteva interpretarsi come istitutiva di una misura di compensazione avendone operato unicamente la mera dichiarazione.
II. Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla pretesa insussistenza delle condizioni Altmark
La qualificazione di un esborso economico dei pubblici poteri esclude in radice l’applicabilità della disciplina in materia di aiuti di Stato. Stante la natura di contropartita per gli OSP sopportati, alcun vantaggio può determinarsi per l’impresa che li ha assolti. Si analizza inoltre partitamente la sentenza Altmark, per dimostrare che i principi ivi affermati sono tutti rispettati.
III. Erroneità della sentenza in ordine alla valutazione di incompatibilità della misura economica con la disciplina europea in materia di aiuti di stato: sull’impossibilità della misura di «falsare la concorrenza»
Il Tribunale non ha tenuto conto che il mercato di T.P.L. in Campania nel periodo rilevante per la causa (96 — 2002) come ancora oggi, era chiuso alla concorrenza, e le concessioni generavano un diritto di esclusiva. Di tal che non vi poteva essere concorrenza né «per il mercato» né «nel mercato».
IV. Erroneità della sentenza impugnata là dove ha affermato la prevalenza della decisione della Commissione sul giudicato nazionale; erronea applicazione delle garanzie procedurali previste dal Reg. 659/99 (2) (Reg. 1589/2015 (3) ); erronea applicazione del principio del legittimo affidamento
Il Tribunale non ha tenuto conto che il giudicato nazionale si era formato oltre cinque anni prima della decisione della Commissione. Per cui la giurisprudenza dallo stesso invocata non era pertinente, non rinvenendosi precedenti nello specifico. Laddove, al contrario, avendo il Consiglio di Stato applicato il Reg. 1191/69, aveva esercitato una prerogativa a tale Giudice riservata. Né la Commissione può vantare, nello specifico, alcuna potestà decisionale esclusiva. Il lungo tempo trascorso dal giudicato, che aveva applicato il diritto dell’unione alla decisione della Commissione, aveva consolidato un legittimo affidamento. Non potendosi predicare l’ignoranza del Consiglio di Stato delle norme applicate, bensì solo una diversa interpretazione della Commissione.
V. Erroneità della sentenza per indebita applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007 (4) ai fini della valutazione di compatibilità dell’aiuto con la normativa dell’Unione; difetto di motivazione
La Commissione ha preso la decisione su una base giuridica errata, in quanto il Reg. 1370/2007, non era applicabile perché entrato in vigore dopo la sentenza dichiarativa del diritto alle compensazioni, operata dal Consiglio di Stato sulla base del Reg. 1191/69.
(1) Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU 1969, L 156, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).
(4) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU 2007, L 315, pag. 1).
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