28.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 35/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania) il 18 ottobre 2018 — Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH / SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH
(Causa C-654/18)
(2019/C 35/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH
Resistente: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 (1),
secondo cui, se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
a)
i rifiuti elencati nell’allegato III o III B,
b)
le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A, a norma dell’articolo 58,
debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti, singolarmente considerate, rientrino nei primi tre trattini della voce B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10 % di materiali contaminanti, rientrano nella voce B3020 della Convenzione di Basilea e sono pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, e non all’obbligo di notifica ai sensi all’articolo 4.
In caso di risposta negativa alla prima questione:
2)
Se l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006,
secondo cui, se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18 le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero:
a)
i rifiuti elencati nell’allegato III o III B,
b)
le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’allegato III, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’allegato III A, a norma dell’articolo 58,
debba essere interpretato nel senso che le miscele di rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta, composte in modo tale che le rispettive componenti di rifiuti singolarmente considerate rientrino nei primi tre trattini della voce [Or. 3] B3020 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea, e che presentino, inoltre, una percentuale fino al 10 % di materiali contaminanti, non debbano essere classificate nel punto 3, lettera g), dell’allegato IIIA e non siano pertanto soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’articolo 18, bensì all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 4.
(1) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).