11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 29 novembre 2018 — H. K. / Prokuratuur
(Causa C-746/18)
(2019/C 54/13)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parti
Ricorrente: H. K.
Altra parte del procedimento: Pubblico ministero
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, debba essere interpretato, alla luce degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel senso che, in un procedimento penale, l’accesso di autorità statali a dati che consentano di stabilire l’ubicazione di provenienza e di destinazione, la data, l’orario e la durata, il tipo di servizio di comunicazione, l’apparecchiatura terminale utilizzata e l’ubicazione in cui sia stata utilizzata un’apparecchiatura terminale mobile in relazione a una comunicazione di telefonia fissa o mobile di un imputato, costituisca un’ingerenza nei diritti fondamentali di quest’ultimo, sanciti dai suddetti articoli della Carta, di gravità tale da dover limitare l’accesso stesso, quanto alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la criminalità grave, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono i dati conservati, ai quali le autorità statali hanno accesso.
2)
Se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE debba essere interpretato in base al principio di proporzionalità enunciato nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 ottobre 2018 nella causa C 207/16, punti da 55 a 57, nel senso che, qualora la quantità dei dati menzionati nella prima questione, ai quali le autorità statali hanno accesso, non sia ingente (sia per il tipo di dati che per la loro estensione temporale), la conseguente ingerenza nei diritti fondamentali possa essere giustificata dall’obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati in generale e che i reati perseguiti mediante tale ingerenza debbano essere tanto più gravi quanto maggiore sia la quantità di dati cui le autorità statali hanno accesso.
3)
Se il requisito indicato nel secondo punto del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2016, nelle cause riunite C 203/15 e C 698/15, secondo cui l’accesso da parte delle autorità statali dev’essere soggetto ad un controllo preventivo da parte di un giudice o di un’autorità amministrativa indipendente, implichi che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, debba [Or. 2] essere interpretato nel senso che possa essere considerato quale autorità amministrativa indipendente il pubblico ministero che dirige la fase istruttoria il quale, per legge, è tenuto ad agire in modo indipendente restando soggetto soltanto alla legge nell’acclarare, nell’ambito della fase istruttoria, sia le circostanze a carico dell’imputato sia quelle scriminanti ma, successivamente, nel procedimento giudiziario, rappresenti la pubblica accusa, possa essere considerato quale autorità amministrativa indipendente.
(1) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37).