11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo (Bulgaria) il 4 dicembre 2018 — QH / Varhoven kasatsionen sad della Repubblica di Bulgaria
(Causa C-762/18)
(2019/C 54/16)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Rayonen sad Haskovo
Parti
Ricorrente: QH
Convenuto: Varhoven kasatsionen sad der Republik Bulgarien
Questioni pregiudiziali
1)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e/o a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro a seguito di ordine giudiziale, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa e/o a una giurisprudenza nazionali in forza delle quali, a seguito di una nuova cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore di cui trattasi non ha diritto ad alcuna indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute in relazione al periodo compreso tra la data del precedente licenziamento e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.
(1) GU 2003, L 299, pag. 9.