11.2.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 54/15
Impugnazione proposta il 12 dicembre 2018 dalla Mellifera e. V., Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2018, causa T-12/17, Mellifera e. V. / Commissione europea
(Causa C-784/18 P)
(2019/C 54/20)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mellifera eV, Vereinigung für wesensgemäße Bienenhaltung (rappresentante: A. Willand, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1.
annullare la sentenza del Tribunale del 27 settembre 2018, Mellifera e. V. / Commissione europea, causa T-12/17, nella parte in cui il Tribunale ha respinto il primo capo delle conclusioni della ricorrente (punto 18, primo trattino della sentenza impugnata) — volto all’annullamento della decisione della convenuta dell’8 novembre 2016, Ares(2016)6306335 — e ha condannato la ricorrente alle spese;
2.
annullare la decisione della convenuta indicata al punto 1;
3.
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce, in sostanza, due motivi d’impugnazione.
Primo motivo d’impugnazione: violazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento e con la convenzione di Aarhus.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la proroga dell’approvazione per la sostanza attiva glifosato è un atto amministrativo, che può essere riesaminato nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006. In particolare, alla luce del suo testo e del suo scopo, l’elemento caratterizzante relativo alla portata individuale di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) del regolamento (CE) n. 1367/2006 si riferisce all’ambito di applicazione materiale, non al numero o all’identificabilità delle persone interessate dal provvedimento.
Secondo motivo d’impugnazione: violazione del principio secondo cui il diritto derivato dell’Unione europea deve essere interpretato alla luce degli accordi internazionali.
Il Tribunale ha violato il principio dell’interpretazione quanto più possibile conforme al diritto internazionale, nel non aver interpretato l’articolo 10, del regolamento n. 1367/2006 in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, in conformità con la convenzione di Aarhus, sebbene quest’ultima sia del tutto in linea con il testo e lo scopo delle pertinenti norme di diritto dell’Unione di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006.
(1) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, GU 2006, L 264, pag. 13.