ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
7 marzo 2019 (*)
«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Articolo 119, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura della Corte – Ricorrente in possesso della qualifica di avvocato e che agisce con tale qualifica dinanzi alla Corte – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Nella causa C‑392/18 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 13 giugno 2018,
Mauro Bettani, residente in Bascharage (Lussemburgo), rappresentato da se medesimo, in qualità di avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
Commissione europea,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da C. Toader (relatrice), presidente di sezione, A. Rosas e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con il suo ricorso, depositato tramite e-Curia dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Mauro Bettani chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 24 aprile 2018, Bettani/Commissione (T‑80/18, non pubblicata, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2018:227), con la quale quest’ultimo ha respinto in quanto manifestamente irricevibili, da un lato, il suo ricorso per l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 13 dicembre 2017, che rifiuta di dar seguito alla denuncia presentata dal ricorrente nei confronti delle autorità italiane diretta ad ottenere l’accertamento dell’asserita violazione, da parte di quest’ultima, della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU 1998, L 77, pag. 36) (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE, volta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma aver subito a causa di tale decisione.
Contesto normativo
2 A termini dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea:
«Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione sono rappresentati davanti alla Corte di giustizia da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo [(SEE), del 2 maggio 1994 (GU 1994, L 1, pag. 3)] diversi dagli Stati membri e l’Autorità di vigilanza [dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)] prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
(...)».
3 Ai sensi dell’articolo 21 del medesimo Statuto:
«La Corte di giustizia è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L’istanza deve contenere l’indicazione del nome e del domicilio dell’istante e della qualità del firmatario, l’indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l’oggetto della controversia, le conclusioni ed un’esposizione sommaria dei motivi invocati.
All’istanza deve essere allegato, ove occorra, l’atto di cui è richiesto l’annullamento ovvero, nell’ipotesi contemplata dall’articolo 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all’istanza, il cancelliere invita l’interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere».
4 Ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, «[l]’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte».
5 L’articolo 119 del citato regolamento di procedura, applicabile alle impugnazioni in forza dell’articolo 168, paragrafo 2, dello stesso regolamento, precisa quanto segue:
«1. Le parti possono essere rappresentate solo dai loro agenti o avvocati.
2. Gli agenti e gli avvocati sono tenuti a depositare in cancelleria un atto ufficiale oppure una procura rilasciata dalla parte che essi rappresentano.
3. L’avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare inoltre in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE.
4. Se questi documenti non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In mancanza di detta produzione nei termini stabiliti, la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, decide se l’inosservanza di questa formalità comporti l’irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma».
Fatti e ordinanza impugnata
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2018, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della decisione controversa nonché il risarcimento del danno che egli afferma aver subito a causa di tale decisione.
7 Con l’ordinanza impugnata, statuendo in base all’articolo 126 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua interezza in quanto manifestamente irricevibile.
8 In primo luogo, per quanto riguarda la domanda di annullamento, ai punti da 10 a 15 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha ricordato che il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro non configura un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE e, pertanto, il ricorso del ricorrente doveva essere dichiarato manifestamente irricevibile sotto tale profilo.
9 Inoltre, ai punti da 16 a 21 dell’ordinanza in questione, il Tribunale ha dichiarato che l’atto introduttivo di ricorso era stato sottoscritto dal ricorrente stesso e che, di conseguenza, esso non rispondeva ai requisiti stabiliti dall’articolo 19, terzo e quarto comma, e dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabili al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, il Tribunale ha concluso che la domanda di annullamento del ricorrente era manifestamente irricevibile anche sotto questo profilo.
10 In secondo luogo, relativamente alla domanda di risarcimento, ai punti da 22 a 25 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha dichiarato che, sulla scorta di una giurisprudenza consolidata, il ricorso del ricorrente, in quanto fondato sul mancato avvio da parte della Commissione di un procedimento per inadempimento a norma dell’articolo 258 del TFUE, era manifestamente irricevibile.
Le conclusioni del ricorrente
11 Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– in via principale, annullare l’ordinanza impugnata, in toto o parzialmente, nella parte in cui dichiara la manifesta irricevibilità del ricorso ovvero la manifesta incompetenza del Tribunale;
– in subordine, decidere nel merito sul ricorso di annullamento e sulla domanda di risarcimento danni, o rinviare la causa al Tribunale affinché definisca la controversia in senso conforme alla sentenza della Corte, e
– in ogni caso, condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
12 Ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l’impugnazione con ordinanza motivata.
13 Tale disposizione dev’essere applicata nell’ambito della presente impugnazione.
14 In forza dell’articolo 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le parti, diverse da quelle di cui al primo e al secondo comma di tale disposizione, devono essere rappresentate o assistite da un avvocato in possesso del requisito dell’abilitazione al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. Tale requisito è del pari menzionato all’articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
15 Nel caso di specie, il ricorrente sostiene, nella sua impugnazione, di essere assistito da un avvocato, di cui fornisce l’identità, un indirizzo di posta elettronica e un numero di fax. A prescindere dal fatto che nessun mandato o altro documento ufficiale è stato depositato da tale avvocato presso la cancelleria della Corte, si deve necessariamente constatare che l’atto di impugnazione non è stato né sottoscritto con firma autografa dall’avvocato del ricorrente, come richiesto dall’articolo 57, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, né depositato da detto avvocato del ricorrente tramite e-Curia. Orbene, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 19, terzo comma, e dall’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 57, paragrafo 1, e dall’articolo 119, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura della Corte risulta inequivocabilmente che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che la Corte può essere validamente adita solo mediante istanza sottoscritta dalla suddetta persona. Pertanto, poiché nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista né da detto Statuto né da detto regolamento di procedura, la presentazione di un’istanza di ricorso sottoscritta dal ricorrente stesso non può essere sufficiente ai fini della proposizione di un ricorso (ordinanza del 10 ottobre 2017, Mladenova/Parlamento, C‑405/17 P, non pubblicata, EU:C:2017:747, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).
16 Va altresì rilevato che, nella sua impugnazione, il ricorrente precisa che riveste sia la qualità di «ricorrente» sia la qualità di «avvocato».
17 Quanto alla facoltà per il sig. Bettani di agire egli stesso, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalla formulazione dell’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e in particolare dall’uso del termine «rappresentate», risulta chiaramente che una «parte» ai sensi di tale disposizione, a prescindere dalla sua qualità, non è autorizzata ad agire personalmente dinanzi alla Corte, ma deve avvalersi degli uffici di un terzo, il quale deve essere obbligatoriamente un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. Altre disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea o del regolamento di procedura della Corte, quali l’articolo 21, primo comma, di tale Statuto nonché l’articolo 44, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 57, paragrafo 1, e l’articolo 119, paragrafo 1, del citato regolamento di procedura, confermano che una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
18 La Corte ha già avuto modo di dichiarare che dalle disposizioni summenzionate si evince in modo inequivocabile che un ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che la Corte può essere validamente adita solo mediante un atto di ricorso sottoscritto da quest’ultima. Poiché nessuna deroga o eccezione all’obbligo di rappresentanza di cui al punto precedente è prevista né da detto Statuto né da detto regolamento di procedura, un atto di impugnazione può essere dichiarato ricevibile solo qualora sia stato sottoscritto dal rappresentante, debitamente abilitato, del ricorrente, mentre la sola firma di quest’ultimo non è idonea a soddisfare l’obbligo in discorso. Tale soluzione vale anche qualora il ricorrente sia un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un giudice nazionale (v., in questo senso, ordinanza del 6 aprile 2017, PITEE/Commissione, C‑464/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:291, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
19 Invece, una domanda sottoscritta tanto dal ricorrente quanto dal suo rappresentante, debitamente abilitato, deve essere dichiarata ricevibile sotto il profilo del requisito, di cui al punto 19 della presente ordinanza, secondo cui una parte e il suo difensore non possono essere la stessa persona (v., in questo senso, ordinanza del 12 luglio 2012, Mugraby/Consiglio e Commissione, C‑581/11 P, EU:C:2012:466, punto 37). Tuttavia, come emerge dal punto 17 della presente ordinanza, ciò non è quanto avviene nel caso di specie.
20 Inoltre, sebbene sia vero che l’articolo 21, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’articolo 119, paragrafo 4, del regolamento di procedura della stessa prevedono la possibilità di regolarizzare un atto di ricorso non conforme a determinati requisiti di forma, resta il fatto che il requisito della firma di un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE configura una condizione di forma essenziale, che non rientra nel novero dei requisiti che possono essere oggetto di una simile regolarizzazione (v., in questo senso, ordinanza del 17 settembre, 2015, AQ/Parlamento, C‑615/14 P, non pubblicata, EU:C:2015:633).
21 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’impugnazione deve essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
Sulle spese
22 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che definisce la causa.
23 Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla convenuta e, quindi, prima che questa abbia potuto sostenere delle spese, occorre disporre che il sig. Bettani si faccia carico delle proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Mauro Bettani sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 7 marzo 2019
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
A. Calot Escobar
C. Toader
* Lingua processuale: l’italiano.
Full & Egal Universal Law Academy