ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)
18 settembre 2019 ( *1 )
«Rettifica di ordinanza»
Nella causa C‑424/18 REC,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Italia), con decisione del 13 giugno 2018, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2018, nel procedimento
Italy Emergenza Cooperativa Sociale,
Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde»
contro
Ulss 5 Polesana Rovigo,
Regione del Veneto,
con l’intervento di:
Regione del Veneto,
Croce Verde Adria,
Italy Emergenza Cooperativa Sociale,
Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV,
Associazione Nazionale Pubblica Assistenza (ANPAS) – Comitato regionale Liguria,
Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia,
LA CORTE (Nona Sezione),
composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, D. Šváby (relatore) e S. Rodin, giudici,
avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona
cancelliere: A. Calot Escobar
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Il 20 giugno 2019 la Corte (Nona Sezione) ha emesso l’ordinanza Italy Emergenza e Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde (C‑424/18, EU:C:2019:528).
2
Tale ordinanza contiene, nella sua versione in lingua processuale, degli errori materiali che occorre rettificare su domanda di Italy Emergenza Cooperativa Sociale, dell’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza «Croce Verde» e dell’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (Organizzazione nazionale di volontariato) – ANPAS ODV, in conformità dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così provvede:
1)
Il punto 29 dell’ordinanza del 20 giugno 2019, Italy Emergenza e Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza Croce Verde (C‑424/18, EU:C:2019:528), nella sua versione in lingua processuale, deve essere rettificato come segue:
«Occorre dunque rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, letto in combinato disposto con il considerando 28 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.»
2)
Il dispositivo della suddetta ordinanza deve essere rettificato come segue:
«L’articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, letto in combinato disposto con il considerando 28 della medesima direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale, da un lato, i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e, dall’altro, i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza effettuati con mezzi di soccorso, rientrano, in assenza di un’emergenza, nell’esclusione prevista dalla disposizione sopra citata.»
3)
L’originale della presente ordinanza viene allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. Verrà fatta menzione della presente ordinanza a margine dell’originale dell’ordinanza rettificata.
Lussemburgo, 18 settembre 2019
Il cancelliere
A. Calot Escobar
La presidente della Nona Sezione
K. Jürimäe
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.
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