8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/40
Sentenza del Tribunale dell’8 maggio 2019 — Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA)
(Causa T-269/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea Zara - Marchi denominativo e figurativo nazionali anteriori LE DELIZIE ZARA e ZARA - Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori - Articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 230/50)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) (rappresentanti: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal e E. Armero Lavie, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Ffauf Italia SpA (Riese Pio X, Italia) (rappresentanti: P. Creta, A. Lanzarini, B. Costa, A. Sponzilli e M. Lazzarotto, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 febbraio 2018 (procedimenti riuniti R 359/2015-5 e R 409/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ffauf Italia e l’Inditex.
Dispositivo
1)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 2 febbraio 2018 (procedimenti riuniti R 359/2015-5 et R 409/2015-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ffauf Italia SpA e l’Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), è annullata per quanto riguarda «frutta e verdura, ortaggi e legumi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili» di cui alla classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, nonché i prodotti «riso, tapioca, sago, farine e preparati a base di cereali, pane, prodotti di pasticceria, lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; snack a base di riso» di cui alla classe 30, gli «ortaggi freschi» di cui alla classe 31, i «succhi freschi» di cui alla classe 32, i «servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso in negozio, tramite reti informatiche mondiali, su catalogo, per corrispondenza, tramite telefono, radio e televisione, anche tramite altri mezzi di comunicazione elettronici di legumi conservati, congelati, essiccati e cotti, oli commestibili, riso, farina e preparati a base di cereali, pane, aceto, salse (condimenti)», di cui alla classe 35» e i «servizi di ristorazione (alimentazione); ristoranti self-service, caffetterie» di cui alla classe 43.
2)
L’EUIPO e la Ffauf Italia sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Industria de Diseño Textil (Inditex), per il procedimento dinanzi al Tribunale.
(1) GU C 231 del 2.7.2018.
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