8.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 230/47
Ordinanza del Tribunale del 6 maggio 2019 — ABLV Bank/BCE
(Causa T-281/18) (1)
(«Ricorso di annullamento - Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) - Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto - Società controllante e controllata - Dichiarazione da parte della BCE di una situazione di dissesto o di rischio di dissesto - Regolamento (UE) n. 806/2014 - Atti preparatori - Atti non impugnabili - Irricevibilità»)
(2019/C 230/59)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentanti: O. Behrends, M. Kirchner e L. Feddern, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: G. Marafioti e E. Koupepidou, agenti, assistite da J. Rodríguez Cárcamo, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della BCE del 23 febbraio 2018 con le quali quest’ultima ha dichiarato che la ricorrente e la sua controllata, l’ABLV Bank Luxembourg SA, erano in dissesto o a rischio di dissesto, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
L’ABLV Bank AS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE).
(1) GU C 259 del 23.7.2018.