30.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 328/53
Ordinanza del Tribunale del 5 luglio 2019 — ArcelorMittal Bremen/Commissione
(Causa T-544/18) (1)
(«Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a affetto serra - Regolamento (UE) n.389/2013 - Norme transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Notifica di una modifica della tabella nazionale di assegnazione riguardante la Germania per il periodo che va dal 2013 al 2020 - Domanda di modifica della tabella nazionale di assegnazione registrata nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea - Ricorso per carenza - Istruzioni date in corso d’istanza dalla Commissione all’amministratore centrale - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2019/C 328/60)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: ArcelorMittal Bremen (Brema, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e D. Jacob, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e A. Becker, agenti)
Oggetto
In via principale, domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far constatare che la Commissione si è illegitimamente astenuta dal dare istruzioni all’amministratore centrale di inserire nella tabella nazionale di assegnazione, registrata nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea (EUTL), la modifica notificata l’8 febbraio 2018 dalla Repubblica federale di Germania per quanto riguarda l’impianto della ricorrente e, in via subordinata, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della pretesa decisione aqdottata dalla Commissioneil 31 agosto 2018 relativa alla messa in mora della ricorrente in data 14 maggio 2018.
Dispositivo
1)
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
2)
La domanda diretta a «condannare» i rappresentanti della Commissione europea, poiché avrebbero dedotto elementi inesatti dinanzi al Tribunale e sarebbero venuti meno al loro obbligo procedurale di presentare un’esposizione conforme alla realtà, è respinta.
3)
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda d’intervento della Repubblica federale di Germania.
4)
La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ArcelorMittal Bremen GmbH.
5)
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative alla domanda d’intervento.
(1) GU C 399 del 5.11.2018.