SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
16 maggio 2019 ( *1 )
«Appalti pubblici di servizi – Procedura di gara – Contratto quadro di fornitura di servizi – Servizi a favore dei paesi terzi beneficiari dell’aiuto esterno dell’Unione – Rigetto dell’offerta di un offerente e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti – Accuse di illecito professionale grave nei confronti di un offerente – Mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva che accerti un grave illecito professionale – Condizioni del deferimento all’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario – Offerte anormalmente basse – Obbligo di motivazione – Presa in considerazione di una lettera inviata dall’amministrazione aggiudicatrice successivamente alla presentazione del ricorso – Diritto a un ricorso effettivo – Periodo di attesa per la presentazione di un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione – Articoli 105 bis, 106, 108, 113 e 118 del regolamento finanziario – Responsabilità extracontrattuale»
Nella causa T‑228/18,
Transtec, con sede a Bruxelles (Belgio), rappresentata da L. Levi e N. Flandin, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Aresu e J. Estrada de Solà, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 marzo 2018, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente era la capofila per il lotto n. 3 nell’ambito della gara d’appalto EuropeAid/138778/DH/SER/Multi, intitolata «Contratto quadro per l’esecuzione di aiuto esterno (FWC SIEA 2018) 2017/S», e aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti e, dall’altro, la domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tale rigetto,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise e R. da Silva Passos (relatore), giudici,
cancelliere: M. Marescaux, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2019,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
Fatti
[omissis]
Procedimento e conclusioni delle parti
18
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2018, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, accompagnato, con atto separato, da una domanda diretta all’omissione di taluni dati nei confronti del pubblico.
19
Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno e registrato con il numero di iscrizione a ruolo T‑228/18 R, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, in cui essa ha chiesto al presidente del Tribunale, in sostanza, di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata o di ingiungere in via provvisoria alla Commissione di includerla, insieme al consorzio di cui era la capofila, tra gli offerenti prescelti per il lotto n. 3.
20
Con ordinanza del 17 maggio 2018, Transtec/Commissione (T‑228/18 R, non pubblicata, EU:T:2018:281), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori e ha riservato le spese. In seguito a tale ordinanza, la Commissione ha avviato il procedimento per la firma dei dieci contratti quadro relativi al lotto n. 3.
21
Nel frattempo, con lettera del 26 aprile 2018, la ricorrente, ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, e dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, aveva presentato un motivo nuovo nonché un’offerta di prova. In pari data, con atto separato, essa aveva presentato, conformemente all’articolo 66 del regolamento di procedura, una domanda intesa a non far citare il contenuto di taluni documenti allegati a tale lettera del 26 aprile 2018 nei documenti relativi alla causa in esame, accessibili al pubblico.
22
Il 18 giugno 2018 la Commissione ha presentato il controricorso, nel quale ha altresì presentato le sue osservazioni sull’offerta di prova e sul motivo nuovo presentati dalla ricorrente.
23
Il 4 settembre 2018 la ricorrente ha depositato la replica.
24
Il 17 ottobre 2018 la Commissione ha depositato la controreplica.
25
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Nona Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.
26
Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 13 febbraio 2019.
27
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
ordinare la produzione di taluni documenti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento;
–
condannare la Commissione al risarcimento del danno che ha subito;
–
condannare la Commissione a tutte le spese.
28
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere la domanda di annullamento;
–
respingere la domanda di risarcimento danni qualora sia giudicata accessoria o dichiararla irricevibile se giudicata autonoma;
–
condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
29
La Commissione ritiene altresì che non occorra più pronunciarsi sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento, la quale ha lo stesso oggetto della lettera del 27 marzo 2018, cui sarebbe stata data risposta con la lettera del 13 aprile 2018.
In diritto
[omissis]
Nel merito
Sulla domanda di annullamento
[omissis]
– Sul primo motivo
42
La ricorrente ritiene che la Commissione abbia violato l’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario e il punto 4 delle istruzioni agli offerenti, il quale rinvia al punto 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell’Unione europea le cui disposizioni sono simili all’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario, sulla base della motivazione che non avrebbe proceduto all’esclusione di uno degli aggiudicatari. Secondo la ricorrente, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta, quando è informata, nel corso della procedura di gara, di una presunta colpa grave in materia professionale commessa da un offerente, a verificare le informazioni al riguardo e, qualora tale colpa grave sia sufficientemente dimostrata, ad escludere l’offerente in questione dal procedimento.
43
Nel caso di specie, la società aggiudicataria di cui trattasi sarebbe stata indagata dalle autorità britanniche «per fatti di malversazione e aggiudicazioni dubbie di appalti pubblici».
44
A sostegno delle sue affermazioni, la ricorrente produce tre documenti che essa avrebbe già comunicato alla Commissione, ossia un estratto del blog del gruppo di lavoro «Media» del Department for International Development (DFID, dipartimento per lo sviluppo internazionale, Regno Unito) del governo del Regno Unito, e due risposte ministeriali a questioni poste da membri del Parlamento del Regno Unito, da cui deriverebbe che il DFID e il Foreign and Commonwealth Office (FCO, ufficio degli Affari esteri e del Commonwealth, Regno Unito) non avevano più concluso nuovi contratti con la società aggiudicataria di cui trattasi. In base agli elementi contenuti in detti documenti, e a causa di un’indagine condotta dalle autorità britanniche, a tale società non sarebbe stato più attribuito alcun nuovo contratto, da parte delle autorità britanniche, nel 2017.
45
La ricorrente sostiene che dai documenti menzionati al precedente punto 44 risulta che, quando la società aggiudicataria di cui trattasi ha compilato il modulo di dichiarazione sull’onore relativo ai criteri di esclusione e di selezione, incluso nel fascicolo del bando di gara, e previsto al punto 4 delle istruzioni agli offerenti, essa ha omesso di fare riferimento al fatto che essa era stata indagata dalle autorità britanniche. Tale omissione potrebbe costituire una dichiarazione ingannevole, di modo che la Commissione, accettando la sua dichiarazione sull’onore e non avendo escluso dall’appalto il consorzio di cui la medesima società faceva parte, avrebbe commesso una violazione del punto 4 delle istruzioni agli offerenti nonché dell’articolo 106 del regolamento finanziario.
46
La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.
47
In primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, l’«amministrazione aggiudicatrice esclude un operatore economico dalla partecipazione alle procedure di appalto disciplinate dal presente regolamento se (…) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da esso esercitata o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave».
48
Nel caso di specie, è stato riconosciuto dalle parti, in udienza, che, al momento della procedura di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi, non esisteva alcuna sentenza definitiva o alcuna decisione amministrativa definitiva, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, riguardante la società aggiudicataria di cui trattasi.
49
In secondo luogo, l’articolo 106, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario precisa che «[i]n mancanza di una sentenza definitiva o, se del caso, di una decisione amministrativa definitiva nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), (…), l’amministrazione aggiudicatrice esclude l’operatore economico in base a una qualificazione giuridica preliminare delle condotte [ivi previste], tenuto conto dei fatti accertati o di altre risultanze figuranti nella raccomandazione dell’istanza di cui all’articolo 108».
50
A tal proposito, per quanto riguarda l’organo previsto all’articolo 108 del regolamento finanziario, intitolato «Sistema di individuazione precoce e di esclusione», è necessario ricordare la formulazione dell’articolo 105 bis, del medesimo regolamento, intitolato «Tutela degli interessi finanziari dell’Unione attraverso l’individuazione dei rischi e l’imposizione di sanzioni amministrative».
51
L’articolo 105 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento finanziario dispone che «[a]l fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione». Ai sensi dell’articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, l’obiettivo di tale sistema è quello di facilitare «a) l’individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell’Unione» e «b) l’esclusione di un operatore economico che si trovi in una delle situazioni che danno luogo all’esclusione elencate all’articolo 106, paragrafo 1». L’articolo 105 bis, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario precisa che «(…) nelle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 2, l’amministrazione aggiudicatrice deferisce il caso all’istanza di cui all’articolo 108, al fine di assicurare una valutazione centralizzata di dette situazioni» e che «[i]n tali casi l’amministrazione aggiudicatrice prende la sua decisione sulla base di una qualificazione giuridica preliminare, tenuto conto di una raccomandazione dell’istanza».
52
Per quanto riguarda il deferimento all’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, dal paragrafo 2, lettere b) e c), di tale disposizione risulta che, in caso di presunti gravi illeciti professionali, irregolarità, frode, corruzione o gravi violazioni del contratto, l’individuazione precoce dei rischi che minacciano gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 105 bis, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento si basa sulla trasmissione di informazioni alla Commissione da parte di un ordinatore della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione o di un’agenzia esecutiva o, ancora, da parte di un’istituzione, un ufficio o un’agenzia dell’Unione.
53
Dall’insieme delle disposizioni summenzionate risulta che, in mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva riguardante un offerente, un’amministrazione aggiudicatrice deve, quando dispone di indizi sufficienti a dimostrare una presunzione che detto offerente è colpevole, in particolare, di gravi illeciti professionali, adire l’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario affinché quest’ultima emetta una raccomandazione contenente, se del caso, una qualificazione giuridica preliminare dei fatti controversi.
54
A tal riguardo, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione in udienza, il ricorso all’istanza prevista all’articolo 108 del regolamento finanziario, sulla base dell’articolo 106, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, non presuppone la previa esistenza di una sentenza o di una decisione amministrativa. Ai sensi dell’articolo 105 bis, paragrafo 2, del regolamento finanziario, in combinato disposto con l’articolo 106, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, l’amministrazione aggiudicatrice adisce tale istanza in mancanza di siffatta sentenza o di siffatta decisione, qualora constati che un’eventuale irregolarità finanziaria, prevista in particolare dall’articolo 106, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, può creare «rischi che minacciano gli interessi finanziari dell’Unione», ai sensi dell’articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto regolamento. Questo è l’obiettivo del sistema di individuazione precoce e di esclusione. L’amministrazione aggiudicatrice deve comunque valutare, prima di adire l’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, se siffatto rischio sussista e, eventualmente, se possa minacciare gli interessi finanziari dell’Unione.
55
Pertanto, occorre in tale fase verificare se la Commissione, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, fosse tenuta, nelle circostanze proprie del caso di specie, ad adire l’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, per il motivo che essa poteva ritenere di disporre di indizi sufficienti secondo i quali il comportamento della società aggiudicataria di cui trattasi poteva costituire un grave illecito professionale che minacciava gli interessi finanziari dell’Unione, come afferma in sostanza la ricorrente.
56
A tal riguardo, i documenti considerati ricevibili, che la ricorrente ha prodotto al fine di dimostrare che la società aggiudicataria di cui trattasi era stata indagata dalle autorità britanniche «per malversazioni e aggiudicazioni dubbie di appalti pubblici», sono quelli menzionati al precedente punto 44, ossia un estratto del blog del gruppo di lavoro «Media» del DFID e due risposte ministeriali a questioni poste da membri del Parlamento del Regno Unito.
57
Da un lato, l’estratto del gruppo di lavoro «Media» del DFID, datato 4 dicembre 2017, riferisce che, nel dicembre 2016, la società aggiudicataria di cui trattasi è stata oggetto di accuse secondo cui essa avrebbe falsificato offerte presentate all’IDC e ha fatto uso di documenti del DFID irregolarmente ottenuti. Tale estratto precisa che, a partire da tale data, la società aggiudicataria di cui trattasi si è volontariamente ritirata dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici attuate dal DFID. D’altro lato, le risposte ministeriali, datate 13 settembre e 13 dicembre 2017, menzionano rispettivamente il fatto che il DFID non aveva più attribuito un appalto pubblico alla società aggiudicataria di cui trattasi dal marzo 2017 e che l’FCO non le aveva aggiudicato un appalto pubblico nel corso del 2017.
58
Orbene, come sottolineato dalla Commissione, tali documenti si limitano a riferire il fatto che la società aggiudicataria di cui trattasi era stata oggetto di «accuse», la cui provenienza non è specificata, riguardanti irregolarità nell’aggiudicazione di appalti pubblici nel Regno Unito, senza ulteriori precisazioni sulle circostanze in cui dette irregolarità si sarebbero verificate.
59
Pertanto, i documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno del suo primo motivo non sono sufficienti a dimostrare che il comportamento della società aggiudicataria di cui trattasi potesse costituire un grave illecito professionale che minacciava gli interessi finanziari dell’Unione. Ne consegue che, nelle circostanze proprie del caso di specie, la Commissione non era tenuta ad adire l’istanza di cui all’articolo 108 del regolamento finanziario, di modo che non le può essere addebitata alcuna violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario.
60
In terzo luogo, i documenti forniti dalla ricorrente non dimostrano neppure che la dichiarazione sull’onore, presentata dalla società aggiudicataria di cui trattasi, fosse ingannevole. A tal riguardo, occorre rilevare che il punto 4 delle istruzioni agli offerenti prevedeva che ogni offerente dovesse, da un lato, sottoscrivere una dichiarazione sull’onore attestante che egli non si trovava in una situazione di esclusione menzionata all’articolo 2.3.3 della Guida pratica alle procedure contrattuali per le azioni esterne dell’Unione europea e, dall’altro, fornire le prove secondo le quali non rientrava in alcuno dei criteri di esclusione. Tuttavia, dall’esame dell’elenco di cui al punto I, lettera g), ii), del modulo di dichiarazione sull’onore risulta che i criteri di esclusione che essa conteneva erano, in sostanza, identici a quelli che figurano all’articolo 106, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento finanziario. Pertanto, detto elenco e il punto 4 delle istruzioni agli offerenti devono essere interpretati alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento finanziario.
61
Per quanto riguarda l’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario, poiché il suo quarto comma contiene un rinvio al primo comma, tali due commi devono essere letti congiuntamente. A tal riguardo, come è stato rilevato al precedente punto 59, la Commissione non era tenuta, nel caso di specie, in forza dell’articolo 106, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, ad adire l’istanza di cui all’articolo 108 del medesimo regolamento. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato che l’accettazione, da parte della Commissione, della dichiarazione sull’onore sottoscritta dalla società aggiudicataria di cui trattasi costituisse una violazione del punto 4 delle istruzioni agli offerenti, interpretato alla luce dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento finanziario.
62
Tenuto conto di tutte le suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
[omissis]
– Sul terzo motivo
89
La ricorrente fa valere che, con la decisione impugnata, la Commissione si è limitata ad informarla del fatto che essa non aveva ottenuto il miglior rapporto qualità‑prezzo per quanto riguardava il lotto n. 3 e a trasmetterle i punteggi attribuiti agli offerenti selezionati sotto forma di tabella. Tuttavia, nella decisione impugnata non sarebbe stata inclusa alcuna spiegazione circa il sistema di calcolo dei punteggi che le sono stati assegnati. Pertanto, la Commissione non avrebbe osservato l’obbligo di motivazione e avrebbe violato l’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario e l’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento di applicazione.
90
La Commissione contesta tali argomenti.
91
Ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, l’amministrazione ha l’obbligo di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo di motivazione implica, secondo una giurisprudenza consolidata, che, conformemente all’articolo 296, secondo comma, TFUE, l’autore di un atto deve indicare, in modo chiaro e inequivoco, l’iter logico sotteso a detto atto, in modo da consentire, da una parte, agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti e, dall’altra, al giudice di esercitare il suo controllo (sentenze del 25 febbraio 2003, Strabag Benelux/Consiglio, T‑183/00, EU:T:2003:36, punto 55; del 24 aprile 2013, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑32/08, non pubblicata, EU:T:2013:213, punto 37, e del 28 giugno 2016, AF Steelcase/EUIPO, T‑652/14, non pubblicata, EU:T:2016:370, punto 43).
92
Inoltre, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 150, e dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 116).
93
Per quanto riguarda gli appalti pubblici conclusi dalle istituzioni dell’Unione, da un lato, l’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento finanziario dispone che l’amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta. D’altro lato, ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 3, primo comma, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non risponda ad alcun criterio di esclusione e soddisfi i criteri di selezione e che ne fa domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario. A tal riguardo, l’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento di applicazione precisa che «[l]’amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all’articolo 113, paragrafo 3, del regolamento finanziario non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta».
94
L’articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario e l’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento di applicazione prevedono quindi nei confronti degli offerenti esclusi una motivazione in due tempi. L’amministrazione aggiudicatrice comunica, in un primo tempo, a tutti gli offerenti esclusi che la loro offerta è stata respinta e i motivi di tale rigetto. Tali motivi possono essere sommari tenuto conto della possibilità per l’offerente escluso di chiedere una motivazione più precisa. In un secondo tempo, in forza delle medesime disposizioni, se un offerente escluso che non risponde ad alcun criterio di esclusione e soddisfa i criteri di selezione ne fa domanda per iscritto, l’amministrazione aggiudicatrice comunica, non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di tale richiesta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario (v. sentenza del 26 aprile 2018, European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑752/15, non pubblicata, EU:T:2018:233, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
95
A tal riguardo, non si può imporre alla Commissione di comunicare a un offerente la cui offerta non è stata accolta, da un lato, oltre ai motivi del rigetto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione di quest’ultima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e dell’offerta dell’offerente escluso (v. sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Analogamente, l’amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a fornire a un offerente escluso, su richiesta scritta di quest’ultimo, una copia completa della relazione di valutazione (v. sentenza del 4 ottobre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑629/11 P, non pubblicata, EU:C:2012:617, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
96
Va infine sottolineato che, in linea di principio, il rispetto dell’obbligo di motivazione deve valutarsi in funzione degli elementi di informazione di cui la parte ricorrente dispone al momento della proposizione del ricorso (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2013, European Dynamics Luxembourg e Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑165/12, EU:T:2013:646, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).
97
Nel caso di specie, al momento della presentazione del suo ricorso, il 5 aprile 2018, la ricorrente aveva a sua disposizione soltanto la decisione impugnata, del 26 marzo 2018, come documento proveniente dall’amministrazione aggiudicatrice e contenente informazioni sul rigetto della sua offerta e sull’aggiudicazione dell’appalto ad altri offerenti, nonché il nome di tali offerenti.
98
Pertanto, è vero che, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 96, è alla luce di quest’unica decisione che occorre, in linea di principio, valutare se la Commissione abbia rispettato il proprio obbligo di motivazione.
99
È tuttavia altrettanto vero che il legislatore ha previsto che, per quanto riguarda la motivazione della decisione dell’amministrazione aggiudicatrice recante rigetto di un’offerta e aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente, siffatta motivazione potesse essere effettuata in due tempi con, anzitutto, un’esposizione sommaria dei motivi del rigetto dell’offerta, poi, entro quindici giorni dalla richiesta espressa dell’offerente escluso, una descrizione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario (v. punto 94 supra).
100
Nel caso di specie, con la lettera del 27 marzo 2018, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di comunicarle in particolare le caratteristiche e i vantaggi relativi delle offerte dei dieci aggiudicatari. La Commissione ha risposto alla richiesta della ricorrente nel corso del presente giudizio, con lettera del 13 aprile 2018.
101
Orbene, da un lato, occorre osservare che la ricorrente ha proposto il presente ricorso il 5 aprile 2018, ossia prima della scadenza del termine di quindici giorni impartito alla Commissione per rispondere alla lettera del 27 marzo 2018.
102
D’altro lato, è la ricorrente stessa che, il 26 aprile 2018, ha prodotto la lettera del 13 aprile 2018 nell’ambito del presente procedimento, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Mentre presentava tale offerta di prova, la ricorrente ha preso posizione sulla lettera del 13 aprile 2018 depositando una memoria aggiuntiva al suo ricorso in cui ha sviluppato taluni punti sollevati nel suo ricorso alla luce di detta lettera, nonché un motivo nuovo sul fondamento dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La ricevibilità di tale memoria aggiuntiva e di questo nuovo motivo non è stata contestata dalla Commissione. Pertanto, tali elementi sono stati considerati ricevibili dalla presente sentenza.
103
In tali circostanze, è alla luce della decisione impugnata, del 26 marzo 2018, come integrata dalla lettera del 13 aprile 2018, che occorre esaminare se la Commissione abbia rispettato il suo obbligo di motivazione.
104
A tal riguardo, anzitutto, nella decisione impugnata, la Commissione ha informato la ricorrente del fatto che la sua offerta relativa al lotto n. 3 non era stata classificata tra le dieci migliori, tenuto conto del suo rapporto qualità‑prezzo. La decisione impugnata comprendeva, inoltre, una tabella comparativa in cui figuravano i punteggi attribuiti alla ricorrente, quelli attribuiti al primo offerente prescelto e quelli attribuiti all’ultimo offerente prescelto. Tale tabella conteneva, in particolare, i punteggi attribuiti per le sei voci riportate sotto la rubrica «Organizzazione globale e metodologia», il punteggio tecnico globale, la ponderazione dei punteggi tecnici e finanziari nonché il punteggio globale.
105
Siffatte informazioni consentivano già alla ricorrente di constatare che la sua offerta era stata classificata all’undicesima posizione con riferimento al punteggio finanziario, ma che ciò non avveniva riguardo al punteggio tecnico. La ricorrente poteva dedurne che l’importo più elevato della sua offerta, rispetto alle offerte degli altri offerenti, aveva svolto un ruolo determinante nel suo rigetto. Inoltre, con la comunicazione dei punteggi su ciascuna voce della valutazione tecnica, la ricorrente, sebbene in modo astratto, poteva comprendere quali elementi della sua offerta fossero stati giudicati più deboli dall’amministrazione aggiudicatrice.
106
Con lettera del 13 aprile 2018, la Commissione ha poi comunicato alla ricorrente, in primo luogo, una tabella contenente i punteggi ottenuti dalla stessa e da ciascuno dei dieci aggiudicatari relativi alle sei voci della valutazione tecnica. Alla lettura di tale tabella, la ricorrente ha potuto constatare che, sul piano tecnico, la sua offerta era stata classificata undicesima per quanto riguardava la prima voce «Organizzazione e metodo», costituente la voce più importante, in quanto era ponderata per un punteggio pari a 35 punti su 100, e ottava per quanto riguardava la seconda voce «Gruppo direttivo: profili proposti», costituente la seconda voce più importante in quanto era ponderata per un punteggio pari a 25 punti su 100.
107
In secondo luogo, tale tabella relativa alla valutazione tecnica delle offerte era completata da una rubrica di commenti, in cui la posizione del comitato di valutazione su ciascuna offerta era oggetto di una breve sintesi.
108
Per quanto riguarda, più in particolare, l’offerta della ricorrente, il commento del comitato di valutazione era il seguente:
«Buona metodologia globale gestionale – membri del gruppo di lavoro e membri del consorzio con esperienza [dei contratti quadro] – presentazione teorica della metodologia di controllo della qualità – integrazione di esperti locali – presenza in tutti i paesi e in tutte le regioni[, ma] informazioni insufficienti per garantire la disponibilità degli esperti – poca esperienza del settore nel gruppo dirigente — ruolo, complementarità e valore aggiunto dei membri del consorzio non chiaramente definiti».
109
Pertanto, il commento del comitato di valutazione, in combinato disposto con i dettagli dei punteggi attribuiti alla ricorrente e di quelli ottenuti da ciascuno degli aggiudicatari per ciascuna delle voci della valutazione tecnica, consente di comprendere le ragioni per le quali la Commissione ha ritenuto che l’offerta della ricorrente fosse meno soddisfacente di quelle prescelte. Infatti, nella sua memoria aggiuntiva del 26 aprile 2018, la stessa ricorrente precisa che le osservazioni «informazioni insufficienti per garantire la disponibilità degli esperti» e «poca esperienza del settore nel gruppo dirigente» le «sembrano corrispondere», rispettivamente, alle voci «Organizzazione e metodologia» e «Gruppo direttivo: profili proposti».
110
A tal proposito, occorre constatare che nessuno degli aggiudicatari ha costituito oggetto delle stesse critiche formulate dal comitato di valutazione riguardo all’offerta della ricorrente.
111
In primo luogo, come rilevato dalla ricorrente, risulta certamente dai commenti che riflettono la posizione del comitato di valutazione che quest’ultimo ha potuto contestare a taluni offerenti «dettagli insufficienti sulle misure palliative in caso di indisponibilità degli esperti», o ancora la «scarsa informazione sull’esperienza interna». Tuttavia, tali critiche non vertono sull’insufficienza delle informazioni relative alla disponibilità degli esperti propriamente detta. In secondo luogo, per quanto riguarda la critica «poca esperienza del settore nel gruppo dirigente» formulata riguardo all’offerta della ricorrente, quest’ultima rileva a sua volta, nel suo ricorso, che «non viene formulata alcuna osservazione per gli altri offerenti su tale punto per quanto riguarda l’esperienza del gruppo dirigente».
112
Pertanto, contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, la circostanza che anche gli altri offerenti siano stati oggetto di commenti relativi ai punti negativi nelle loro offerte non è tale da rendere incoerente la motivazione contenuta nella lettera del 13 aprile 2018.
113
La ricorrente era quindi in grado di comprendere, alla lettura della decisione impugnata e della lettera del 13 aprile 2018, i motivi sui quali si fondava la classificazione delle offerte sul piano tecnico. A tal proposito, come è stato ricordato al precedente punto 95, non si può imporre all’amministrazione aggiudicatrice di comunicare a un offerente la cui offerta non è stata accolta, da un lato, oltre ai motivi del rigetto di quest’ultima, una sintesi minuziosa del modo in cui ciascun dettaglio della sua offerta è stato preso in considerazione ai fini della valutazione di quest’ultima e, dall’altro, nell’ambito della comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi dell’offerta prescelta, un’analisi comparativa minuziosa di quest’ultima e della sua offerta.
114
Infine, per quanto riguarda la valutazione finanziaria delle offerte, la lettera del 13 aprile 2018 conteneva una tabella che riportava il punteggio finanziario globale, il punteggio tecnico globale e il punteggio finale della ricorrente e di ciascuno dei dieci aggiudicatari. Secondo tale tabella, l’aggiudicatario classificatosi primo per quanto riguarda la valutazione finanziaria della sua offerta non ha ricevuto un totale di 100 punti, ma di 99,36 punti.
115
A tal riguardo, come sottolineato dalla Commissione nel suo controricorso, in applicazione del punto 15.3 delle istruzioni agli offerenti, il punteggio finanziario totale è stato calcolato sommando i quattro punteggi ponderati relativi a ciascuna categoria di esperti, menzionati al precedente punto 6. Questi quattro punteggi ponderati sono stati fissati dividendo i prezzi meno elevati per i prezzi dell’offerta considerata e moltiplicando tale rapporto per 100. Pertanto, secondo tale formula, a un offerente che aveva presentato l’offerta globale meno costosa senza aver presentato l’offerta meno costosa per ciascuna categoria di esperti non poteva essere attribuito un punteggio globale di 100 punti su 100.
116
La ricorrente era quindi in grado di supporre che ciò si fosse verificato nel caso di specie, in cui, come precisato dalla Commissione, l’aggiudicatario classificatosi primo con riferimento al punteggio finanziario ha proposto i prezzi meno elevati per le categorie di esperti I e III nonché per l’assistente amministrativo, ma ha proposto i secondi prezzi meno elevati per quanto riguarda la categoria di esperti II. Pertanto, dato che l’offerta di tale aggiudicatario non era la meno costosa per ciascuna di queste quattro categorie, egli non poteva ottenere un punteggio finanziario totale di 100 punti su 100.
117
Data l’infondatezza di tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo terzo motivo, quest’ultimo deve essere respinto.
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Transtec è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.
Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 maggio 2019.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.