12.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 94/29
Ricorso proposto l’11 gennaio 2018 — easyJet Airline/Commissione
(Causa T-8/18)
(2018/C 094/39)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: easyJet Airline Co. Ltd (Luton, Regno Unito) (rappresentanti: P. Willis, solicitor, e E. Bourtzalas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare in toto la decisione (EU) 2017/1861 (1) della Commissione e, in ogni caso, nella misura in cui riguarda il presunto aiuto di Stato illegittimo concesso alla ricorrente; e
—
condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui gli operatori aeroportuali hanno agito come meri intermediari della regione Sardegna, e che, pertanto, il finanziamento dagli stessi fornito alla ricorrente implicava risorse statali ed era imputabile allo Stato.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui il finanziamento fornito alla ricorrente dagli operatori aeroportuali ha conferito un indebito vantaggio alla ricorrente e, in particolare, con riguardo alla conclusione secondo cui la Commissione ha applicato erroneamente il principio dell'operatore in un'economia di mercato.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui il finanziamento delle compagnie aeree interessate falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto per quanto riguarda la conclusione secondo cui il presunto aiuto concesso dalla Commissione alla ricorrente non poteva essere approvato come compatibile con il mercato interno alla luce delle deroghe di cui all’articolo 107, paragrafo 3, TFUE.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto in quanto la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento, dato che la ricorrente nutriva un legittimo affidamento nel fatto che i suoi accordi con gli operatori aeroportuali non costituissero aiuti di Stato.
6.
Sesto motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione per quanto riguarda: a) sia la conclusione secondo cui gli operatori aeroportuali hanno agito come meri intermediari della regione Sardegna e pertanto il finanziamento che essi hanno fornito alla ricorrente implicava risorse statali ed era imputabile allo Stato; e b) sia l’applicazione del principio dell'operatore in un'economia di mercato al fine di dimostrare che la ricorrente ha ottenuto un indebito vantaggio.
(1) Decisione (UE) 2017/1861 della Commissione, del 29 luglio 2016, sull'aiuto di Stato SA.33983 (2013/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/N) — Italia — Compensazione agli aeroporti sardi per obblighi di servizio pubblico (SIEG) (GU 2017, L 268, pag. 1).
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