12.3.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 94/32
Ricorso proposto il 20 gennaio 2018 — adidas International Trading e a./Commissione
(Causa T-24/18)
(2018/C 094/43)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: adidas International Trading BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Gabor Footwear GmbH (Rosenheim, Germania), Gabor Shoes AG (Rosenheim), HR Online GmbH (Osnabrück, Germania), Nike European Operations Netherlands BV (Hilversum, Paesi Bassi), Timberland Europe BV (Almelo, Paesi Bassi), Wolverine Europe BV (Amsterdam), Wolverine Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: E. Vermulst e J. Cornelis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU 2017, L 285, pag. 14); e
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non aveva la competenza giuridica per adottare il regolamento controverso.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la riapertura del procedimento già concluso sulle calzature e l’imposizione retroattiva del dazio antidumping già prescritto da parte del regolamento controverso:
(i)
è priva di base giuridica, è fondata su un errore manifesto nell’applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base (1) e viola l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base;
(ii)
non è conforme ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto e al divieto di retroattività per quanto concerne le ricorrenti; e
(iii)
si fonda su un’errata applicazione dell’articolo 266 TFUE e su un abuso di potere da parte della Commissione europea e viola l’articolo 5, paragrafo 4, TFUE.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’imposizione retroattiva del dazio antidumping ai fornitori delle ricorrenti, impedendo il rimborso delle ricorrenti, viola il divieto di discriminazione.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha erroneamente fatto uso dei propri poteri nella valutazione dell’economia di mercato e delle richieste di trattamento riservato dei fornitori delle ricorrenti per imporre un dazio antidumping retroattivo e ha violato il divieto di discriminazione.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non ha neanche rispettato l’obbligo contenuto nell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, nonché l’obbligo di motivazione prescritto dall’articolo 296 TFUE.
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).
Full & Egal Universal Law Academy