23.4.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/51
Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — La Marchesiana/EUIPO — Marchesi Angelo (MARCHESI)
(Causa T-35/18)
(2018/C 142/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: La Marchesiana Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: M. Franzosi, F. Santonocito, A. Sobol, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Marchesi Angelo Srl (Milano, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo MARCHESI costituito da sette pennellate colorate d’arancione, di blu, di giallo, di rosso, di verde, di nero e di viola — Marchio dell’Unione europea n. 4 187 159
Procedimento dinanzi all’ EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 novembre 2017 nel procedimento delle cause riunite R 1753/2016-4 e R 1802/2016-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Riformare la decisione impugnata e rigettare integralmente la richiesta di Angelo Marchesi di cancellazione del marchio EU’159 per non uso;
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Accertare e dichiarare, in riforma della decisione impugnata, che il marchio EU’159 è stato oggetto di uso effettivo nel periodo di riferimento all’interno dell’Unione Europea ex art. 58 par. 1 RMUE per i prodotti/servizi delle classi 8 (Utensili e strumenti azionati manualmente, in particolare utensili per la cucina), 16 (Carta, cartone, stampanti, libri, riviste, materiali per artisti, cartoleria, materiale per l’insegnamento), 21 (Utensili e recipienti per il governo della casa o della cucina, pentole, piatti, bicchieri, vetreria, porcellana e maiolica), 29 (Derrate alimentari di origine animale, frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati del latte; olii e grassi commestibili), 30 (Caffè e succedanei, tè, cacao, zucchero, riso, farine, pane, pasta, pasticceria, gelati, additivi destinati a migliorare il sapore degli alimenti), 33 (Bevande alcoliche), nonché per i prodotti/servizi delle classi 30 (Caffè), 41 (Attività educative e formative, corsi di formazione), 43 (Ristorazione, servizi resi da esercizi che si incaricano di procurare alimenti e bevande preparati per il consumo resi da bar, ristoranti, self service, mense);
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In via subordinata, e parziale riforma della decisione impugnata, rigettare la avversaria domanda di cancellazione per non uso del marchio EU’159 con riferimento ai prodotti e servizi della classi 30 (Caffè), 41 (Attività educative e formative, corsi di formazione), 43 (Ristorazione, servizi resi da esercizi che si incaricano di procurare alimenti e bevande preparati per il consumo resi da bar, ristoranti, self service mense);
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Condannare la soccombente al pagamento delle spese di lite di questo e di entrambi i precedenti gradi del procedimento.
Motivi invocati
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Errata valutazione delle prove d’uso ai sensi dell’art. 58(1)(a) e dell’art. 18(1) del regolamento n. 2017/1001.
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